Sentenza n. 10382/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno prot. n. K10/-OMISSIS- in data 28 luglio 2025, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente in data 9 dicembre 2021, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione fondato su precedenti penali, segnalazioni di polizia, uso di alias e insufficienza reddituale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 28 luglio 2025, con cui era stata respinta la domanda di cittadinanza presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione degli artt. 3 e 10-bis della legge n. 241/1990 e il difetto di istruttoria, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto considerare, ai fini del requisito reddituale, anche la capacità economica della madre convivente. In secondo luogo, ha dedotto la violazione dell’art. 9 della legge n. 91/1992, il difetto di motivazione e lo sviamento, contestando che il diniego si fosse limitato a richiamare una condanna per invasione di edifici relativa a fatti del 2014, senza una valutazione prognostica attuale della condotta e senza adeguata considerazione della lunga residenza in Italia, dei legami familiari e dell’attività lavorativa. Nel corso del giudizio ha inoltre prodotto un’ordinanza di riabilitazione del 15 gennaio 2026 e sostenuto che ulteriori addebiti fossero stati introdotti solo dalla difesa dell’Amministrazione e non fossero stati valutati nel provvedimento impugnato.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che il decreto impugnato menzionava espressamente l’uso di diversi alias, le denunce per invasione abusiva di edifici, danneggiamento e rapina e la sentenza irrevocabile del 2019 per invasione di edifici; pertanto non sussisteva l’omessa valutazione degli elementi pregiudizievoli. Tali elementi potevano essere considerati dall’Amministrazione, nell’esercizio dell’ampia discrezionalità in materia di naturalizzazione, quali indicatori globalmente valutabili della personalità e dell’affidabilità dell’istante, anche se alcuni fatti non avevano condotto a una condanna penale. Il giudice ha sottolineato l’autonomia della valutazione amministrativa rispetto all’accertamento della responsabilità penale e la possibilità di attribuire al medesimo fatto una diversa rilevanza nei diversi settori dell’ordinamento. La riabilitazione intervenuta nel 2026 non poteva essere considerata, perché successiva al decreto impugnato, secondo il principio tempus regit actum. Quanto al reddito, il TAR ha ritenuto comprovata l’insufficienza reddituale per il triennio precedente alla domanda e per il periodo successivo, evidenziando anche la mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali dal 2016 al 2021. In caso di contrasto, le risultanze delle banche dati fiscali utilizzate dall’Amministrazione possono prevalere sulle dichiarazioni prodotte dall’interessato, che ha l’onere di dimostrare l’eventuale erroneità o incongruenza dei dati. La ricorrente non aveva fornito tale prova né aveva contestato adeguatamente i fatti penali. La lunga residenza, l’occupazione stabile e l’integrazione sociale sono state considerate condizioni ordinarie o prerequisiti per la naturalizzazione, non elementi sufficienti a superare le circostanze negative emerse. Il diniego è stato quindi ritenuto adeguatamente motivato e sostenuto da un giudizio prognostico di inaffidabilità e di non compiuta integrazione. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La concessione della cittadinanza per naturalizzazione richiede, oltre alla residenza legale decennale, una valutazione qualitativa del periodo di osservazione, dell’affidabilità del richiedente e della sua adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento.
art. 6 l. 91/1992
Le condotte punite con pena edittale pari o superiore a tre anni sono considerate automaticamente ostative alla cittadinanza per matrimonio e, a fortiori, rilevanti nel procedimento discrezionale di naturalizzazione.
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento di diniego è adeguatamente motivato quando esplicita il complesso degli elementi penali, di polizia, identificativi e reddituali posti a fondamento del giudizio negativo.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto consente all’interessato di interloquire sugli elementi ostativi; nel caso concreto, la ricorrente aveva prodotto documentazione fiscale solo per alcuni anni senza contestare i rilievi penali.
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
La stabilità dell’inserimento e l’assenza di pericolosità sociale costituiscono condizioni ordinarie per l’ingresso e il soggiorno regolare, non elementi eccezionali idonei di per sé a fondare la naturalizzazione.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
L’integrazione e la regolarità necessarie per il soggiorno non esauriscono il distinto e più intenso giudizio richiesto per la concessione della cittadinanza.
art. 64 c.p.a.
Anche nel processo amministrativo, l’interessato che contesti il difetto del requisito reddituale deve fornire la prova della sufficienza e della regolare dichiarazione dei redditi, poiché la relativa documentazione è nella sua disponibilità; il metodo acquisitivo non sostituisce tale onere.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Consente l’oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, l’Amministrazione esercita un’ampia discrezionalità e deve formulare una valutazione complessiva, anche prognostica, dell’affidabilità del richiedente e della sua adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento; tale valutazione non è limitata all’esistenza di condanne penali definitive.
- Denunce, segnalazioni di polizia, uso di alias e condanne per fatti lesivi dell’incolumità privata o del patrimonio possono essere valutati congiuntamente quali indicatori della personalità e dell’affidabilità del richiedente, anche quando la valutazione amministrativa prescinda dall’esito del procedimento penale.
- La valutazione amministrativa di una condotta può autonomamente attribuire rilevanza negativa a fatti oggetto di procedimento penale, in applicazione del principio di pluriqualificazione del fatto giuridico; la successiva riabilitazione penale non incide sulla legittimità di un diniego già adottato, se intervenuta dopo il provvedimento impugnato.
- Nel giudizio sulla naturalizzazione, la lunga residenza, l’occupazione stabile e l’integrazione sociale ordinaria costituiscono condizioni minime o prerequisiti del soggiorno regolare e non prevalgono necessariamente sugli elementi negativi riferiti alla condotta e all’affidabilità dell’istante.
- Ai fini del requisito reddituale, le risultanze delle banche dati fiscali e amministrative possono essere valorizzate dall’Amministrazione per ricostruire la situazione economica dell’interessato; chi contesta tali dati deve dimostrarne l’erroneità o l’incongruenza, non essendo sufficiente la mera produzione di dichiarazioni dei redditi.
- La legittimità del provvedimento amministrativo deve essere valutata sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione, secondo il principio tempus regit actum.
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