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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23597/2026 del 25/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Minisini, titolare di una rivendita di valori bollati, si era appropriato della somma di euro 1.002 riscossa per conto dell'Agenzia delle Entrate non riversata nonostante ripetuti solleciti. In sede di ricorso in Cassazione l'imputato ha contestato la motivazione della Corte d'appello sostenendo: 1) manifesta illogicità nella valutazione del dolo, perché l'insufficienza del conto sarebbe stata prevedibile e causata da un accredito tardivo di interessi bancari; 2) errata qualificazione della condotta come dolosa, essendo configurabile al più un dolo eventuale o una mera colpa; 3) mancanza di motivazione circa la natura del mancato versamento, dal momento che il pagamento era stato effettuato dal fideiussore, e quindi si sarebbe trattato solo di un ritardo e non di interversione del possesso necessaria per il peculato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la sentenza della Corte d'appello che aveva condannato Minisini per peculato ex art. 314 c.p. a 1 anno, 2 mesi e 6 giorni di reclusione. La Cassazione ha ritenuto infondate le censure sul dolo e sul carattere meramente ritardato del versamento: ha richiamato la disciplina contrattuale e regolamentare (termine contrattuale di riversamento, intimazione e sospensione del servizio) e la giurisprudenza che distingue il mero ritardo dalla appropriazione quando si verifica l'interversione del titolo del possesso e la protrazione della sottrazione della res in modo apprezzabile. La Corte ha ritenuto provata la condotta appropriativa, rilevando che il mancato riversamento si era protratto oltre la intimazione e si era concluso solo con l'escussione della polizza fideiussoria; ha inoltre affermato che la presenza della fideiussione non esclude il reato penale, essendo una garanzia civile/amm.va. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. pen. (peculato)

    La condotta consistente nel trattenere somme riscosse per conto di un ente pubblico integra il reato di peculato quando emerga un'appropriazione, ossia l'interversione del titolo del possesso con volontà di tenere la res come propria.

  • D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 (Disciplina dell'imposta di bollo)

    Disciplina la materia dei valori bollati e dei versamenti; in combinato con la convenzione regola gli obblighi di riversamento a carico dei rivenditori.

  • art. 13 d.lgs. n. 471/1997

    sanzione amministrativa ordinaria pari al 30% dell'importo non versato

    Prevede la sanzione amministrativa per il mancato versamento delle somme dovute; la presenza di sanzioni amministrative non esclude la rilevanza penale qualora sussista appropriazione.

  • Disposizioni contrattuali della Convenzione con l'Agenzia dei monopoli

    Stabiliscono termini e modalità di riversamento, procedure di intimazione, sospensione del servizio e escussione della fideiussione: il mancato versamento oltre la intimazione contrattuale può determinare la configurazione di appropriazione penale se perdura per tempo apprezzabile.

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata (es. Sez. 6, n. 31167 del 13/04/2023; Sez. 6, n. 38339 del 29/09/2022; Sez. 6, n. 15853 del 01/02/2018)

    La Corte ha precisato che il peculato per ritardato versamento è configurabile quando la condotta omissiva si prolunghi oltre la scadenza indicata nell'intimazione con prova dell'interversione del titolo del possesso; la semplice dilazione o ritardo non è sufficiente, mentre la escussione della fideiussione o la durata e il carattere appropriativo della condotta confermano il reato.

Massime di principio

  • Il peculato da parte di chi riscuote somme per conto di un ente pubblico si configura non per ogni mero ritardo, ma quando emerge l'interversione del titolo del possesso: cioè quando la sottrazione della risorsa si protrae oltre la scadenza/avviso contrattuale per un periodo apprezzabile e manifesta una volontà appropriativa.
  • La presenza di garanzie civili o dell'escussione della fideiussione non esclude la rilevanza penale dell'omesso versamento: la fideiussione è un rimedio civile/amministrativo che interviene comunque dopo la consumazione del fatto delittuoso.
  • Il riferimento ai termini contrattuali e alle intimazioni (e alla loro efficacia) è cruciale: l'inadempimento prolungato successivo all'intimazione rende più agevole la prova dell'atteggiamento appropriativo.
  • La semplice difficoltà o imprevisto contabile (es. accredito tardivo di interessi) non esonera automaticamente dall'addebito penale se la gestione del conto e la documentazione bancaria mostrano consapevolezza e comportamenti idonei a rivelare l'uso personale delle somme riscosse.
  • In presenza di contestazioni analoghe è necessario valutare in concreto: a) termini contrattuali e comunicazioni formali dell'ente; b) durata e consistenza del mancato riversamento; c) comportamento del rivenditore (es. utilizzi personali, ripetuti versamenti in contanti prima delle scadenze ecc.); d) prova documentale bancaria e temporale che possa far emergere l'interversione del possesso.

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