Cassazione Penale, Sentenza n. 22030/2024 del 03/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di convalida che aveva confermato il provvedimento del Questore imponendo a COLOMBO l'obbligo di presentarsi in Questura nei giorni e orari corrispondenti alle partite dello Spezia Calcio. Il ricorrente, tramite memoria depositata entro 48 ore dalla notifica, aveva dedotto la mancata sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza (la notifica era avvenuta dopo la fine del campionato), contestato l'effettiva pericolosità del COLOMBO (che aveva osservato un precedente d.a.s.p.o. del 2021), chiesto la disapplicazione della recidiva e la revisione della congruità della durata dell'obbligo. Il G.i.p. non aveva dato alcuna risposta a tali deduzioni nella motivazione dell'ordinanza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando la nullità dell'ordinanza di convalida per violazione del diritto di difesa in quanto priva di qualsiasi riferimento alle deduzioni contenute nella memoria depositata entro 48 ore. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha dichiarato l'inefficacia, limitatamente all'obbligo di presentazione alla P.G., del provvedimento del Questore del 17/07/2023. Ha disposto la comunicazione del dispositivo al Questore di La Spezia. In precedenza il Procuratore Generale aveva chiesto il rigetto del ricorso, ritenendo adeguata la motivazione, ma la Cassazione ha comunque accolto il ricorso.
Norme richiamate
Sez. 3, n. 3740 del 10/12/2020 (Lupo)
Principio consolidato secondo cui è nulla l'ordinanza di convalida che non contenga alcun riferimento alle deduzioni contenute nella memoria difensiva depositata entro 48 ore dalla notifica, per violazione del diritto di difesa.
Sez. 3, n. 12768 del 27/02/2024 (Pecci)
Conferma che la garanzia offerta al diffidato va intesa in senso sostanziale e non meramente formale: la memoria difensiva deve essere effettivamente considerata e valutata dal giudice della convalida.
Sez. 3, n. 20143 del 27/05/2010 (Vezzoli e altri)
Giurisprudenza precedente che sostiene l'obbligo del giudice di convalida di esaminare le deduzioni difensive tempestive; richiamata a supporto del principio di tutela sostanziale del diritto di difesa.
Sez. 3, n. 2862 del 13/11/2014 (Luraschi)
Ulteriore precedente che rafforza l'orientamento secondo cui l'omissione di riferimenti alla memoria difensiva determina la nullità dell'atto di convalida per lesione del diritto di difesa.
Massime di principio
- La memoria difensiva depositata entro 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore deve essere esaminata e richiamata espressamente nel provvedimento di convalida del G.i.p.; l'omissione costituisce violazione del diritto di difesa e può determinare la nullità dell'atto.
- La garanzia accordata al diffidato non è meramente formale: il giudice deve valutare sostanzialmente le censure sollevate (es. necessità e urgenza, pericolosità concreta, durata della misura, recidiva).
- Se la motivazione del G.i.p. non risponde alle deduzioni difensive rilevanti e tempestive, il rimedio può essere l'annullamento senza rinvio e la declaratoria di inefficacia della misura impugnata, almeno per le parti dedotte come illegittime (qui: obbligo di presentazione).
- In situazioni analoghe, il difensore deve assicurarsi del deposito tempestivo della memoria e conservarne la prova; è strategico evidenziare chiaramente i profili sostanziali (mancanza di pericolosità, fine del campionato, adempimenti già rispettati) per costringere il giudice alla valutazione motivata.
- La richiesta del Pubblico Ministero di rigetto non esclude che la Cassazione possa annullare per violazione del diritto di difesa quando il giudice di merito non abbia esaminato le deduzioni difensive tempestive.
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