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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30322/2024 del 23/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Garo impugnava la sentenza d'appello che lo aveva ritenuto responsabile dei reati di falsità in certificati necroscopici (artt. 479, 476, co. 2, c.p.). Denunciava: 1) omissione di una prova decisiva (testimonianza del dott. Giorgio Ferrari) sulla sua presunta fragilità psichica e sulla costrizione subita; 2) errore di fatto e diritto per non aver riconosciuto l'esimente dello stato di necessità/pressione (art. 54 c.p.), essendo stato illegittimamente adibito alle funzioni di medico necroscopo su ordine di una dirigente (dott.ssa Del Vecchio); 3) illegittima attribuzione di responsabilità per certificati che sarebbero stati redatti o utilizzati da terzi a sua insaputa; 4) errata qualificazione giuridica del fatto: il fatto sarebbe configurabile come reato ex art. 482 c.p. (uso/alterazione di atto pubblico da parte di pubblico ufficiale fuori dalle funzioni) e non ex art. 476/479 c.p., perché egli non sarebbe stato formalmente nominato necroscopo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo in larga parte infondato o processualmente inammissibile. Ha confermato che i certificati necroscopici costituiscono atti pubblici e che l'imputato, pur senza formale nomina, era pubblico ufficiale nell'ambito dell'esercizio delle funzioni (funzionario di fatto). Ha ritenuto infondate le doglianze sull'esimente di stato di necessità per mancata allegazione degli estremi (minacce specifiche, gravità, impossibilità di sottrarsi) e inammissibili o manifestamente infondate le altre censure (mancata escussione testimoniale non idonea a mutare il decisum, responsabilità per certificati firmati dall'imputato anche se poi utilizzati da altri). Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 479 c.p.

    La Corte considera la falsità relativa ai certificati necroscopici come fattispecie punibile perché gli atti redatti dal medico necroscopo sono atti pubblici aventi efficacia certificativa; la falsità in tali certificati integra il reato previsto dall'art. 479.

  • art. 476 c.p., co. 2

    L'espressione "nell'esercizio delle funzioni" va intesa in senso ampio (ambito delle funzioni). Anche il pubblico ufficiale 'di fatto' che esercita poteri autoritativi nell'ambito delle sue competenze risponde ai sensi di tale norma.

  • art. 482 c.p.

    La Corte ha ritenuto inammissibile e infondata la ricostruzione per cui i fatti dovessero essere ricondotti a questa norma: l'atto redatto dal medico necroscopo è atto pubblico rientrante nell'esercizio delle funzioni, non atto posto fuori dalle stesse.

  • art. 141 R.D. 9 luglio 1939 n. 1238 (ordinamento dello stato civile)

    La certificazione dell'avvenuto decesso e delle cause va attribuita al medico necroscopo quale atto pubblico e non mera narrativa: la visita necroscopica ha specifiche finalità istruttorie (escludere cause violente o riconducibili a reato) e dunque richiede effettivo accertamento.

  • art. 54 c.p.

    Perché operi l'esimente per costrizione/minaccia è necessario che il ricorrente alleghi e dimostri l'esistenza di una minaccia seria, grave e attuale e l'impossibilità di sottrarsi; la Corte ha ritenuto che tali elementi non siano stati adeguatamente prospettati.

  • art. 606, co. 3 c.p.p.

    Richiamata in relazione all'inammissibilità di motivi nuovi in cassazione: la questione di diritto sulla qualificazione ex art. 482 è stata ritenuta inedita e quindi inammissibile ai sensi di questa norma.

  • art. 603 c.p.p.

    Richiamato indirettamente: il mancato accoglimento di richieste istruttorie in appello è sindacabile in Cassazione solo se emergono lacune o illogicità manifeste nel provvedimento impugnato; la Corte ha ritenuto che non sussistessero tali lacune.

Massime di principio

  • I certificati necroscopici redatti dal medico necroscopo sono atti pubblici: la loro funzione è certificativa e non meramente narrativa, pertanto la falsità in tali atti integra le fattispecie previste dagli artt. 476 e 479 c.p.
  • L'essere 'pubblico ufficiale' e l'operare 'nell'esercizio delle funzioni' si valutano anche sul piano fattuale: l'assenza di un formale provvedimento di nomina non esclude la responsabilità se l'agente ha esercitato materialmente le funzioni (funzionario di fatto).
  • Per invocare lo stato di necessità o la scriminante per coercizione/minaccia (art. 54 c.p.) occorre allegare e dimostrare elementi concreti e specifici: natura e gravità della minaccia, attualità del pericolo, impossibilità di sottrarsi e rapporto di causalità tra la minaccia e la condotta.
  • La mancata acquisizione di una prova richieste (es. un teste) in sede di appello può essere censurata in Cassazione solo se la decisione contiene lacune o illogicità manifeste che avrebbero potuto essere eliminate con quella prova; esigenze meramente speculative non sono sufficienti.
  • La responsabilità per falsità non viene esclusa dal fatto che terzi abbiano utilizzato o inserito certificati nell'archivio senza la presenza dell'autore: se la firma o la sottoscrizione è dell'imputato e proviene da lui, rileva la sua responsabilità anche se il documento poi è stato usato da altri.
  • La riqualificazione del fatto da una norma all'altra (es. da art. 476/479 a art. 482) in cassazione è ammissibile solo se la questione è stata sollevata ed esaminata nei gradi precedenti; motivi nuovi 'in punta di cassazione' sono spesso dichiarati inammissibili.

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