Circolare numero 40 del 18-03-2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare richiama gli obblighi dei comuni di trasmettere all’INPS le variazioni anagrafiche per matrimonio o decesso, ne riepiloga il quadro normativo e segnala le conseguenze del mancato o tardivo invio. Vengono descritti gli strumenti informatici disponibili per lo scambio dei dati, in particolare il portale INPS per i comuni e il sistema INA-SAIA, e l’iniziativa congiunta con il Ministero dell’Interno e le Prefetture per migliorare la circolarità delle informazioni. La circolare evidenzia inoltre le responsabilità amministrative e, in caso di ritardo con danno, anche erariali, in capo al responsabile dell’ufficio anagrafe o al responsabile del procedimento.
Circolarità dei dati anagrafici – sistema INA-SAIA
Circolarità dei dati anagrafici – sistema INA-SAIA
La circolare interviene sul flusso informativo tra comuni e INPS in materia di variazioni anagrafiche per matrimonio e decesso, tema essenziale per la corretta gestione delle pensioni e per il controllo dell’esistenza in vita dei beneficiari. L’Istituto richiama il quadro normativo di riferimento, segnala le criticità riscontrate nei tempi di trasmissione e sollecita un rafforzamento dei controlli e dei canali telematici disponibili.
Quadro normativo di riferimento
L’obbligo originario per gli ufficiali d’anagrafe di informare l’INPS sulle variazioni per matrimonio o morte è ricondotto all’art. 34 della legge 21 luglio 1965, n. 903, relativo all’anagrafe dei pensionati. Successivamente, l’art. 31, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ha definito modalità e tempi delle trasmissioni.
La disciplina è stata poi integrata dall’art. 46 della legge 24 novembre 2003, n. 326, dall’art. 20 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall’art. 16-bis del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Tempi di trasmissione delle variazioni anagrafiche
La circolare evidenzia che il legislatore ha progressivamente ristretto i tempi per l’invio delle comunicazioni:
- il termine è stato ridotto a due giorni dalla data dell’evento per le comunicazioni comunali;
- l’art. 16-bis del D.L. n. 185/2008 prevede che entro 24 ore dalla conclusione del procedimento amministrativo anagrafico l’ufficio di anagrafe trasmetta le variazioni all’Indice nazionale delle anagrafi, che le rende accessibili alle altre pubbliche amministrazioni.
Tali termini sono considerati fondamentali sia per l’efficacia dell’azione amministrativa sia per la prevenzione di indebiti pagamenti di prestazioni.
Strumenti operativi per lo scambio dei dati
Per agevolare l’acquisizione delle informazioni su decessi e matrimoni, l’INPS ha messo a disposizione dei comuni una procedura telematica via web, accessibile dal portale "L’INPS e i Comuni" presente sul sito istituzionale. L’accesso avviene mediante password da richiedere alla Sede INPS territorialmente competente.
La circolare ricorda anche la procedura automatica per l’eliminazione delle pensioni, già prevista dalla circolare n. 15 del 31 gennaio 2005: a fronte delle segnalazioni dei comuni, il sistema individua il soggetto e i rapporti connessi ed effettua automaticamente le conseguenti variazioni negli archivi, quali eliminazione della pensione, revoca della pensione o cessazione del familiare.
Il sistema INA-SAIA e l’iniziativa congiunta con il Ministero dell’Interno
Un ulteriore canale di trasmissione è rappresentato dal sistema INA-SAIA, indicato come infrastruttura tecnologica di riferimento per l’interscambio dei dati anagrafici comunali tra pubbliche amministrazioni. Il sistema è considerato coerente con le finalità di semplificazione amministrativa e con i principi di razionalizzazione ed economicità dell’azione amministrativa.
Poiché l’INPS ha rilevato che molti comuni non rispettano i tempi di trasmissione delle variazioni di stato civile e dei decessi, il Ministero dell’Interno e l’Istituto hanno avviato un’iniziativa congiunta. Le Prefetture sono chiamate a sollecitare i comuni al puntuale adempimento degli obblighi comunicativi e ad attivarsi per superare gli ostacoli che ne impediscono la regolarità; l’INPS, dal canto suo, deve dettagliare per ciascun comune le criticità riscontrate.
Responsabilità e conseguenze dell’inadempimento
La circolare richiama espressamente la responsabilità amministrativa introdotta dall’art. 46 della legge n. 326/2003 in capo al responsabile dell’ufficio anagrafe, normalmente individuato nel dirigente dell’ufficio stesso. La sanzione prevista per la violazione dell’obbligo di comunicazione dei decessi è compresa tra 100 e 300 euro.
Viene inoltre evidenziata la possibile responsabilità per danno erariale in caso di ritardata trasmissione dei dati all’INPS, se dal ritardo derivi un pregiudizio ai sensi dell’art. 20 della legge n. 133/2008. In tale ipotesi, risponde il funzionario nominato responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990; in mancanza di nomina, la responsabilità ricade sul dirigente responsabile dell’ufficio anagrafe.
Indicazioni organizzative e monitoraggio
Le Direzioni regionali sono invitate a promuovere ogni iniziativa utile verso i comuni di competenza per i quali emergano criticità, mantenendo un monitoraggio costante e raccordandosi con le Direzioni centrali competenti.
La Direzione centrale Pensioni ha già trasmesso alle Direzioni provinciali l’elenco dei comuni oggetto di specifiche note e prevede di aggiornare il quadro complessivo, includendo anche i circa 240 comuni che nel corso del 2009 non hanno effettuato la trasmissione telematica tramite il canale INA-SAIA o il portale INPS.
Verifiche disponibili sulla intranet INPS
Sul sito intranet dell’Istituto è disponibile la procedura "INPS e i Comuni", che consente di verificare in tempo reale lo stato, i tempi e le modalità di trasmissione di ciascun comune d’Italia. Questa funzionalità è richiamata come strumento di supporto al monitoraggio e al controllo della corretta circolarità dei dati anagrafici.
Punti principali
Quadro normativo e obblighi dei comuni
La circolare richiama l’obbligo degli ufficiali d’anagrafe di comunicare all’INPS le variazioni per matrimonio o morte, ai fini dell’anagrafe dei pensionati e del controllo dell’esistenza in vita e dello stato civile rilevante. Richiama la legge n. 903/1965, art. 34, la legge n. 289/2002, art. 31, la legge n. 326/2003, art. 46, il D.L. n. 112/2008, art. 20, e il D.L. n. 185/2008, art. 16-bis.
Tempi e modalità di trasmissione
La normativa ha fissato le modalità e i tempi delle comunicazioni, riducendo a due giorni dalla data dell’evento il termine per l’invio delle informazioni da parte dei comuni. Inoltre, l’art. 16-bis del D.L. n. 185/2008 prevede che entro 24 ore dalla conclusione del procedimento anagrafico le variazioni siano trasmesse all’Indice nazionale delle anagrafi, che le rende accessibili alle altre amministrazioni pubbliche.
Strumenti informatici messi a disposizione dall’INPS
L’INPS dispone di una procedura automatica per l’eliminazione delle pensioni, che a seguito delle segnalazioni di decesso o matrimonio dei comuni individua il soggetto e i rapporti connessi ed effettua le variazioni negli archivi, come eliminazione o revoca della pensione e cessazione del familiare. Per facilitare lo scambio delle informazioni, l’Istituto ha inoltre attivato una procedura telematica via web nel portale "L’INPS e i Comuni", accessibile con password richiesta alla Sede INPS competente.
Ruolo del sistema INA-SAIA e iniziativa congiunta con il Ministero dell’Interno
La circolare indica il sistema INA-SAIA del Ministero dell’Interno come ulteriore canale di comunicazione e infrastruttura tecnologica di riferimento per l’interscambio dei dati anagrafici comunali con le pubbliche amministrazioni. Poiché sono emerse numerose inadempienze nei tempi di trasmissione, Ministero dell’Interno e INPS hanno avviato un’iniziativa congiunta: le Prefetture devono sollecitare i comuni ad aggiornare il sistema e rimuovere gli ostacoli operativi, mentre l’INPS deve dettagliare le criticità riscontrate per ciascun comune.
Responsabilità e sanzioni
L’art. 46 della legge n. 326/2003 prevede una sanzione pecuniaria da 100 a 300 euro a carico del responsabile dell’ufficio anagrafe in caso di mancata comunicazione dei decessi all’INPS. La circolare segnala anche la possibile responsabilità per danno erariale, qualora il ritardo nella trasmissione dei dati arrechi pregiudizio ai sensi dell’art. 20 della legge n. 133/2008; in tal caso risponde il responsabile del procedimento nominato ai sensi della legge n. 241/1990 o, se non nominato, il dirigente responsabile dell’ufficio anagrafe.
Azioni richieste alle strutture territoriali INPS
Le Direzioni regionali sono invitate ad assumere ogni iniziativa utile nei confronti dei comuni con criticità e a monitorare strettamente la situazione, raccordandosi con le Direzioni centrali competenti. La Direzione centrale Pensioni ha già inviato alle Direzioni provinciali l’elenco dei comuni destinatari di apposite note e dispone della possibilità di riepilogare la situazione, anche con l’indicazione dei circa 240 comuni che nel 2009 non hanno trasmesso i dati tramite INA-SAIA o portale INPS.
Disponibilità della procedura di controllo
Sul sito intranet dell’Istituto è disponibile la procedura "INPS e i Comuni", che consente di verificare in tempo reale lo stato, i tempi e le modalità di trasmissione di ciascun comune italiano.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 18 mar 2010Circolare numero 39 del 18-03-2010
- Circolare · 15 mar 2010Circolare numero 38 del 15-03-2010
- Circolare · 11 mar 2010Circolare numero 37 del 11-03-2010
- Circolare · 26 mar 2010Circolare numero 42 del 26-03-2010
- Circolare · 26 mar 2010Circolare numero 41 del 26-03-2010
- Circolare · 9 mar 2010Circolare numero 35 del 09-03-2010
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →