Circolare numero 39 del 18-03-2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce le prime indicazioni operative sull’agevolazione contributiva prevista dalla legge n. 247/2007 per le erogazioni corrisposte nell’ambito della contrattazione collettiva aziendale e territoriale di secondo livello. Vengono chiariti misura del beneficio, condizioni di accesso, esclusioni e modalità di presentazione delle domande esclusivamente in via telematica all’INPS. È inoltre richiamato il decreto interministeriale 17 dicembre 2009, che disciplina per il 2009 la ripartizione delle risorse, i limiti di spesa e le procedure di ammissione, con possibile riduzione proporzionale delle somme richieste in caso di insufficienza delle risorse disponibili.
Sgravio contributivo per la contrattazione di secondo livello per l’anno 2009
Sgravio contributivo per la contrattazione di secondo livello - anno 2009
La circolare illustra la disciplina applicativa dello sgravio contributivo introdotto dall’art. 1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, con riferimento alle erogazioni corrisposte nell’anno 2009 nell’ambito della contrattazione collettiva aziendale e territoriale di secondo livello. Il provvedimento si inserisce nel regime sperimentale 2008-2010 e dà indicazioni operative per la presentazione delle domande all’INPS, per il calcolo del beneficio e per i criteri di ammissione nei limiti delle risorse disponibili.
Quadro normativo e finalità
La legge n. 247/2007 ha abrogato la precedente decontribuzione e l’ha sostituita con uno sgravio contributivo sperimentale, concesso a domanda delle imprese e finanziato con un fondo annuale pari a 650 milioni di euro. Per l’anno 2008 era già intervenuto il decreto interministeriale 7 maggio 2008; per il 2009 la materia è regolata dal decreto interministeriale 17 dicembre 2009, pubblicato nella G.U. n. 58 dell’11 marzo 2010.
La circolare chiarisce che il beneficio riguarda le erogazioni previste dai contratti di secondo livello, cioè aziendali e territoriali, che siano collegate a incrementi di produttività, qualità o altri elementi di competitività. La misura ha natura sperimentale e il suo funzionamento è subordinato al monitoraggio delle domande e delle risorse impegnate.
Ripartizione delle risorse e misura massima dello sgravio
Il decreto ripartisce il fondo tra le due tipologie di contrattazione:
- 62,5% alla contrattazione aziendale;
- 37,5% alla contrattazione territoriale.
Se una delle due quote non viene integralmente utilizzata, la parte residua è attribuita all’altra tipologia contrattuale. Resta fermo il limite complessivo annuo di 650 milioni di euro.
Per il 2009, lo sgravio contributivo è riconoscibile entro il limite del 2,25% della retribuzione contrattuale annua percepita da ciascun lavoratore. Il decreto precisa, inoltre, che entro il 30 settembre 2010, sulla base del monitoraggio INPS, tale limite può essere rideterminato mediante conferenza dei servizi tra le amministrazioni interessate, pur rimanendo fermo il tetto massimo del 5% della retribuzione contrattuale previsto dalla legge.
Retribuzione contrattuale e criteri di calcolo
Ai fini dell’accesso al beneficio assume rilievo la retribuzione contrattuale, secondo i criteri già chiariti per il 2008. Il riferimento è alla retribuzione imponibile individuata dalla normativa richiamata nel decreto, comprensiva delle erogazioni agevolabili.
Lo sgravio opera entro il limite della retribuzione agevolabile e si articola in due componenti:
- per il datore di lavoro, entro il limite massimo di 25 punti dell’aliquota a suo carico, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate, delle misure compensative spettanti e, in agricoltura, delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati;
- per il lavoratore, in misura totale sulla quota a suo carico.
La circolare riporta un esempio operativo: in un’azienda industriale con oltre 50 dipendenti, a fronte di una retribuzione annua di 25.000 euro e di un premio di risultato di 1.000 euro, la retribuzione annua complessiva diventa 26.000 euro; il tetto dell’erogazione agevolabile è pari a 585 euro (26.000 x 2,25%), lo sgravio a favore dell’azienda è pari a 146 euro e quello a favore del lavoratore a 56 euro, per un totale di 202 euro.
Condizioni di accesso al beneficio
Per ottenere lo sgravio, i contratti collettivi di secondo livello devono rispettare precise condizioni:
- devono essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, ove non già depositati, presso la Direzione provinciale del lavoro competente entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto;
- devono prevedere erogazioni incerte nella corresponsione o nell’ammontare;
- le erogazioni devono essere collegate a parametri idonei a misurare aumenti di produttività, qualità o altri elementi di competitività, assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei risultati.
La presenza di uno solo dei parametri indicati è sufficiente. Per i contratti territoriali, se non è possibile rilevare indicatori a livello aziendale, è ammesso il riferimento agli andamenti delle imprese del settore sul territorio.
La circolare sottolinea che il deposito dell’accordo presso la Direzione provinciale del lavoro resta condizione vincolante per l’accesso al beneficio: in mancanza, non è possibile l’ammissione allo sgravio. Per le imprese di somministrazione lavoro, il riferimento va alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall’impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce.
Esclusioni e regolarità contributiva
Sono escluse dal beneficio le pubbliche amministrazioni di cui al d.lgs. n. 165/2001, relativamente ai dipendenti pubblici per i quali la contrattazione collettiva nazionale è demandata all’ARAN.
Lo sgravio non spetta inoltre alle aziende che abbiano corrisposto, nell’anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi non conformi all’art. 1, comma 1, del d.l. n. 338/1989, convertito dalla legge n. 389/1989.
La concessione del beneficio è anche subordinata al rispetto dell’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, relativo alla regolarità contributiva e all’osservanza della parte economica degli accordi e contratti collettivi. In caso di indebita fruizione, i datori di lavoro devono restituire i contributi dovuti e pagare le sanzioni civili previste, ferme restando le eventuali responsabilità penali.
Domanda telematica all’INPS
La richiesta di sgravio deve essere presentata esclusivamente in via telematica all’INPS, anche tramite gli intermediari autorizzati ai sensi della legge n. 12/1979, e riguarda anche i lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali.
La domanda deve contenere:
- i dati identificativi dell’azienda;
- la tipologia di contratto (aziendale o territoriale) e la data di sottoscrizione;
- la data di deposito del contratto presso la DPL territorialmente competente;
- l’importo annuo complessivo delle erogazioni corrisposte nel 2009 per le quali si chiede lo sgravio, entro il limite individuale del 2,25% della retribuzione imponibile, e il numero dei lavoratori beneficiari;
- l’ammontare dello sgravio sui contributi dovuti dal datore di lavoro, entro il limite massimo di 25 punti percentuali della sua aliquota;
- l’ammontare dello sgravio in misura pari ai contributi dovuti dal lavoratore;
- l’indicazione dell’ente previdenziale presso cui sono versati i contributi pensionistici.
Per le aziende agricole, la matricola è rappresentata dal codice azienda. La procedura assegna un numero di protocollo informatico a ogni istanza. La circolare rinvia a una successiva comunicazione per l’indicazione del giorno e dell’ora di apertura della procedura, nonché per la messa a disposizione della guida operativa e delle specifiche tecniche.
Ammissione al beneficio e gestione delle risorse
L’ammissione allo sgravio avviene entro 60 giorni dal termine unico fissato dall’INPS per l’invio delle istanze. L’Istituto, pur ammettendo tutte le domande trasmesse nel periodo utile, effettua il controllo della disponibilità finanziaria e, se necessario, riduce gli importi richiesti in misura proporzionale al rapporto tra la quota complessivamente eccedente e il limite di spesa annuale.
La riduzione eventuale viene comunicata ai richiedenti in sede di ammissione al beneficio. La fruizione concreta dello sgravio è inoltre subordinata alla verifica, da parte dell’INPS, del possesso dei requisiti di regolarità contributiva secondo la prassi consolidata.
Soggetti abilitati alla trasmissione
La trasmissione telematica delle domande è consentita ai soggetti già abilitati secondo quanto previsto dalla circolare INPS n. 82/2008. La circolare richiama tale precedente istruzione anche per le modalità di accesso al servizio online.
Contenuto del decreto interministeriale allegato
Il decreto interministeriale 17 dicembre 2009 recepisce i medesimi criteri illustrati dalla circolare. Stabilisce il riparto del fondo, l’ambito di applicazione dello sgravio per il 2009, le condizioni di accesso legate alla sottoscrizione e al deposito dei contratti, le cause di esclusione, la procedura telematica di domanda, il regime di ammissione dal 60° giorno successivo al termine di presentazione e la possibilità di riduzione proporzionale delle somme richieste in caso di incapienza delle risorse.
Il decreto prevede inoltre l’istituzione di un Osservatorio, con successivo decreto interministeriale, incaricato del monitoraggio e della verifica di coerenza dell’attuazione del comma 67 con gli obiettivi del Protocollo del 23 luglio 2007 e dell’elaborazione di parametri omogenei di misurazione e valutazione dell’andamento economico delle imprese, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Punti principali
Quadro normativo e finalità dell’incentivo
La disciplina deriva dall’art. 1, commi 67 e 68, della legge n. 247/2007, che ha sostituito la precedente decontribuzione con uno sgravio sperimentale per il triennio 2008-2010, su domanda delle aziende e nei limiti delle risorse predeterminate. Per l’anno 2009 il regime è regolato dal decreto interministeriale 17 dicembre 2009, pubblicato in G.U. n. 58 dell’11 marzo 2010, e la circolare fornisce i chiarimenti applicativi e le istruzioni per la richiesta dello sgravio sugli importi corrisposti nel 2009.
Ripartizione del fondo e misura del beneficio
Il Fondo previsto dalla legge dispone di 650 milioni di euro annui e viene ripartito nella misura del 62,5% alla contrattazione aziendale e del 37,5% a quella territoriale, con possibilità di trasferire all’altra tipologia la quota non utilizzata. Lo sgravio per il 2009 è concesso entro il limite del 2,25% della retribuzione contrattuale annua di ciascun lavoratore; il decreto prevede che tale limite possa essere rideterminato entro il 30 settembre 2010 sulla base del monitoraggio, fermo restando il tetto massimo del 5% della retribuzione contrattuale previsto dalla legge.
Calcolo della retribuzione contrattuale e dello sgravio
Per il calcolo del beneficio rileva la retribuzione contrattuale ai sensi della normativa richiamata. Lo sgravio riguarda, entro il tetto individuato, la quota di contribuzione datoriale fino a 25 punti percentuali della percentuale a carico del datore di lavoro, al netto di eventuali agevolazioni o misure compensative, e integralmente la quota contributiva del lavoratore. La circolare riporta un esempio numerico: su un premio di risultato che porta la retribuzione annua da 25.000 euro a 26.000 euro, il tetto di erogazione agevolabile è pari a 585 euro, con sgravio di 146 euro per l’azienda e 56 euro per il lavoratore, per un totale di 202 euro.
Condizioni di accesso ai contratti e requisiti sostanziali
Per accedere al beneficio, i contratti collettivi aziendali o territoriali devono essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati presso la Direzione provinciale del lavoro entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, ove non già depositati. Devono inoltre prevedere erogazioni incerte nella corresponsione o nell’ammontare, collegate a parametri di produttività, qualità o altri elementi di competitività; è sufficiente la presenza di uno solo di tali parametri. Per i contratti territoriali, in mancanza di indicatori aziendali, i criteri possono essere legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio.
Esclusioni e condizioni ostative
Sono escluse le pubbliche amministrazioni di cui al d.lgs. n. 165/2001 per i dipendenti la cui contrattazione nazionale è demandata all’ARAN. Lo sgravio non spetta anche alle aziende che, nell’anno solare di riferimento, abbiano corrisposto ai dipendenti trattamenti economici e normativi non conformi all’art. 1, comma 1, del d.l. n. 338/1989, convertito dalla legge n. 389/1989. Resta inoltre necessario il rispetto dell’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 in materia di regolarità contributiva e osservanza della parte economica degli accordi collettivi.
Presentazione della domanda e contenuto dell’istanza
La domanda va presentata esclusivamente per via telematica all’INPS, anche tramite intermediari autorizzati, e può riguardare anche lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali. Devono essere indicati i dati identificativi dell’azienda, la tipologia di contratto e la data di sottoscrizione, la data del deposito presso la DPL competente, l’importo annuo delle erogazioni richieste a sgravio e il numero dei beneficiari, l’ammontare dello sgravio a carico del datore di lavoro entro 25 punti percentuali, l’ammontare dello sgravio per la quota lavoratore e l’ente previdenziale presso cui sono versati i contributi pensionistici. La procedura attribuisce un numero di protocollo informatico a ciascuna istanza.
Ammissione, monitoraggio e riduzione proporzionale
L’ammissione allo sgravio avviene entro 60 giorni dal termine unico fissato dall’INPS per l’invio delle istanze. L’Istituto ammette tutte le domande trasmesse nel periodo utile, ma, se le risorse non sono sufficienti, riduce gli importi richiesti in misura proporzionale al rapporto tra la quota eccedente e il tetto di spesa. L’eventuale rimodulazione viene comunicata ai richiedenti e la fruizione effettiva resta subordinata alla verifica della regolarità contributiva.
Soggetti abilitati e rinvio alla disciplina tecnica
La trasmissione delle domande è consentita ai soggetti abilitati indicati nella circolare INPS n. 82/2008, cui si rinvia anche per le modalità di accesso al servizio online. La circolare preannuncia inoltre una successiva comunicazione con il giorno e l’ora di apertura della procedura telematica, nonché con la guida operativa e le specifiche tecniche.
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