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Circolare

Circolare numero 42 del 26-03-2010

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina le modalità con cui aziende agricole, sedi INPS e concedenti devono gestire gli adempimenti connessi al riconoscimento del beneficio previdenziale e assistenziale previsto per i lavoratori agricoli operanti in aree calamitate, ai fini della compilazione degli elenchi nominativi valevoli per il 2009. Vengono richiamati i presupposti normativi e indicati i requisiti delle aziende, le condizioni di accesso al beneficio, le modalità di trasmissione delle dichiarazioni di calamità, l’iter di validazione da parte delle sedi e le scadenze da rispettare, con particolare riferimento al 16 aprile 2010 per l’invio delle istanze e al 23 aprile 2010 per le verifiche e le operazioni di validazione.

Adempimenti per gli elenchi nominativi dei braccianti agricoli 2009 in caso di calamità

Adempimenti per gli elenchi nominativi dei braccianti agricoli 2009 in caso di calamità

La circolare disciplina le modalità operative per il riconoscimento del beneficio previdenziale e assistenziale connesso agli eventi calamitosi nel settore agricolo, ai fini della compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l’anno 2009. Essa richiama il quadro normativo di riferimento e definisce, per aziende e sedi INPS, requisiti, adempimenti, procedure informatiche e termini da rispettare.

Quadro normativo e richiami precedenti

La disciplina si fonda sull’art. 21, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, come sostituito dall’art. 1, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. La circolare rinvia inoltre alle precedenti circolari n. 102 del 26 novembre 2008 e n. 57 del 14 aprile 2009, nelle quali erano già state illustrate le novità normative introdotte dalla legge n. 247/2007 e i relativi adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli.

Requisiti per il riconoscimento del beneficio

Possono fruire del beneficio le aziende i cui lavoratori abbiano diritto agli interventi previsti dall’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102 e che operino in un’area dichiarata calamita. La circolare precisa che:

  • l’area calamita deve essere delimitata ai sensi dell’art. 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  • la delimitazione è effettuata dalle Regioni tramite proprie delibere o decreti;
  • le avversità atmosferiche devono rientrare nel Piano assicurativo agricolo.

Contenuto del beneficio e condizioni soggettive

Il beneficio consiste nel riconoscimento, ai fini previdenziali e assistenziali, di giornate aggiuntive rispetto a quelle effettivamente lavorate, fino al raggiungimento del numero di giornate lavorative prestate alle dipendenze degli stessi datori di lavoro nell’anno precedente a quello di fruizione del beneficio. Per l’anno 2009, il lavoratore deve risultare occupato per almeno cinque giornate presso un’impresa agricola ai sensi dell’art. 2135 del codice civile. L’estensione opera anche nei confronti dei piccoli coloni e dei compartecipanti familiari.

Adempimenti delle aziende

Le aziende interessate devono dichiarare lo stato calamitoso trasmettendo per via telematica la dichiarazione di calamità, direttamente oppure tramite intermediari autorizzati. L’invio avviene nell’applicazione disponibile in "Servizi Online" con la denominazione "dichiarazione di calamità aziende agricole", con le consuete modalità di accesso previste per il Dmag-Unico.

Le dichiarazioni devono riferirsi alle aree delimitate dalle Regioni ai sensi dell’art. 1, comma 1079, della legge n. 296/2006, come risultanti dai relativi decreti o dalle delibere regionali. Per il riconoscimento del beneficio ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari, i concedenti devono invece presentare un’istanza cartacea secondo il fac-simile allegato alla circolare.

Termini per la presentazione e per la validazione

La trasmissione telematica o cartacea deve avvenire entro il 16 aprile 2010, in modo da consentire alle sedi la validazione delle domande entro il 23 aprile 2010. La circolare quindi distingue tra il termine di presentazione delle istanze e il termine entro cui devono essere completate le attività di controllo e validazione da parte delle sedi.

Adempimenti delle sedi INPS

In INTRANET, nell’area "Servizi per l’Agricoltura - SUBORDINATI", è stata riattivata la procedura DDC (Dichiarazioni Di Calamità), che consente la validazione delle dichiarazioni trasmesse. Attraverso l’opzione "Valutazione Dichiarazioni di Calamità", e cliccando sul campo "Info", l’operatore abilitato verifica i dati inviati dall’azienda, compreso il decreto o la delibera di Giunta regionale di calamità già inserito in procedura dalle Direzioni regionali.

Ai fini della validazione, le sedi devono fare esclusivo riferimento ai decreti o alle delibere regionali che delimitano i territori secondo l’art. 1, comma 1079, della legge n. 296/2006. L’operatore prende in carico l’istanza e procede all’approvazione o alla reiezione mediante il pulsante "Salva e continua"; in caso di rigetto, deve essere compilato obbligatoriamente il campo "Motivazioni del rigetto". Le istanze possono essere successivamente consultate tramite il menu "Consultazione dichiarazione di calamita", dal quale è possibile anche stampare il PDF dell’esito.

Istanza cartacea e chiusura delle operazioni

Le istanze cartacee relative ai concedenti terreni in piccola colonia o compartecipazione familiare devono essere acquisite manualmente. Tutte le attività previste dalla circolare, comprese quelle istruttorie e di validazione, devono essere concluse entro il 23 aprile 2010.

Punti principali

Presupposti normativi e ambito della circolare

La circolare dà attuazione all’art. 21, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, come sostituito dall’art. 1, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in materia di compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli per l’anno 2009. Richiama inoltre le precedenti circolari n. 102 del 26 novembre 2008 e n. 57 del 14 aprile 2009 per gli approfondimenti già forniti.

Requisiti delle aziende per il beneficio

Possono accedere al beneficio le aziende i cui lavoratori abbiano diritto agli interventi previsti dall’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 102/2004 e che ricadano in un’area dichiarata calamita. L’area deve essere delimitata ai sensi dell’art. 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, mediante apposite delibere o decreti regionali, e le avversità atmosferiche devono essere ricomprese nel Piano assicurativo agricolo.

Contenuto del beneficio per i lavoratori agricoli

Il beneficio consiste nel riconoscimento, ai fini previdenziali e assistenziali, di giornate aggiuntive rispetto a quelle effettivamente lavorate, fino al raggiungimento delle giornate lavorative prestate alle dipendenze degli stessi datori di lavoro nell’anno precedente a quello di fruizione del beneficio. Per l’anno 2009 il lavoratore deve risultare occupato per almeno cinque giornate presso un’impresa agricola ex art. 2135 c.c. Il beneficio si applica anche ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari.

Adempimenti delle aziende

Le aziende interessate devono dichiarare lo stato calamitoso mediante trasmissione telematica della dichiarazione di calamità, direttamente o tramite intermediari autorizzati, utilizzando l’applicazione disponibile in "Servizi Online" con la voce "dichiarazione di calamità aziende agricole", secondo le consuete modalità di accesso del Dmag-Unico. Le dichiarazioni devono riferirsi alle aree delimitate dalle Regioni ai sensi della normativa richiamata. Per i piccoli coloni e compartecipanti familiari, i concedenti devono presentare istanza cartacea sul fac-simile allegato alla circolare.

Termini per l’invio e per la validazione

Le dichiarazioni telematiche o cartacee devono essere trasmesse entro il 16 aprile 2010, così da consentire alle sedi la validazione delle domande entro il 23 aprile 2010. La circolare fissa quindi una duplice scadenza: invio da parte dei soggetti interessati entro il 16 aprile 2010 e completamento delle operazioni istruttorie e di validazione entro il 23 aprile 2010.

Adempimenti delle sedi INPS

Le sedi devono utilizzare la procedura DDC (Dichiarazioni Di Calamità), riattivata in INTRANET nell’area "Servizi per l’Agricoltura - SUBORDINATI", per validare le dichiarazioni inviate. L’operatore, attraverso l’opzione "Valutazione Dichiarazioni di Calamità" e il campo "Info", verifica i dati trasmessi, compreso il decreto o la delibera regionale già inserito in procedura dalle Direzioni regionali, e procede all’approvazione o alla reiezione dell’istanza con il comando "Salva e continua". In caso di rigetto è obbligatoria la compilazione del campo "Motivazioni del rigetto". Le istanze sono poi consultabili dal menu "Consultazione dichiarazione di calamita", che consente anche la stampa del PDF dell’esito.

Gestione delle istanze cartacee e chiusura delle attività

Le istanze cartacee relative ai concedenti terreni in piccola colonia o compartecipazione familiare devono essere acquisite manualmente. Tutte le operazioni descritte, sia per le domande telematiche sia per quelle cartacee, devono essere completate entro il 23 aprile 2010.

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