Circolare numero 41 del 26-03-2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare riepiloga il quadro normativo della Comunicazione Unica e chiarisce che, dal 1 aprile 2010, essa diventa la modalità esclusiva per gli adempimenti che riguardano l'avvio, le modifiche e la cessazione dell'attività d'impresa nei casi previsti. Vengono distinti gli obblighi per imprese con sistema DM-UniEMens, aziende agricole, esercenti attività commerciali, imprese artigiane e aziende agricole autonome, specificando quando ComUnica è obbligatoria e quando restano ammesse alternative telematiche o cartacee. Sono inoltre richiamati i soggetti abilitati alla trasmissione e le principali casistiche operative, con particolare attenzione alle variazioni anagrafiche, contributive e previdenziali rilevanti per INPS.
Comunicazione unica per la nascita d'impresa: adempimenti a decorrere dal 1 aprile 2010
Comunicazione unica per la nascita d'impresa: adempimenti a decorrere dal 1 aprile 2010
La circolare INPS n. 41 del 26 marzo 2010 riepiloga la disciplina della Comunicazione Unica per la nascita d'impresa e fornisce istruzioni operative agli utenti e agli operatori di sede. Il documento chiarisce quali adempimenti devono essere trasmessi esclusivamente tramite ComUnica dal 1 aprile 2010 e quali, invece, possono ancora essere effettuati con modalità telematica INPS o cartacea in specifiche ipotesi.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama l'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, che ha introdotto la Comunicazione Unica per l'avvio dell'attività d'impresa, da presentarsi all'ufficio del Registro delle imprese esclusivamente per via telematica o su supporto informatico per assolvere gli adempimenti fiscali, assistenziali, previdenziali e camerali. La procedura si applica anche alle modifiche e alla cessazione dell'attività.
Viene ricordato che il modello di Comunicazione Unica è stato approvato con D.M. 2 novembre 2007 e che la Comunicazione Unica è entrata in vigore il 19 febbraio 2008, diventando a regime per tutti i tipi di imprese, incluse le individuali, dal 20 agosto 2008. Successivamente il DPCM 6 maggio 2009 ha definito le regole tecniche e individuato le amministrazioni destinatarie del flusso: Registro imprese, Agenzia delle entrate, INPS, INAIL, commissioni provinciali per l'artigianato e Ministero del lavoro.
La disciplina è stata ulteriormente modificata dall'articolo 23, comma 13, del DL 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che ha previsto l'applicazione della Comunicazione Unica a decorrere dal 1 ottobre 2009. Per i primi sei mesi di applicazione era ancora consentito usare la normativa previgente; pertanto, dal 1 aprile 2010 la Comunicazione Unica diventa l'unica modalità per le comunicazioni oggetto della circolare. Con D.M. 19 novembre 2009 sono state anche apportate modifiche al modello ComUnica.
Adempimenti assolvibili tramite ComUnica
Ai sensi dell'articolo 5 del DPCM 6 maggio 2009, possono essere effettuati tramite Comunicazione Unica i seguenti adempimenti:
- dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA;
- domanda di iscrizione di nuove imprese, modifica e cessazione nel Registro imprese e nel REA, con esclusione del deposito del bilancio;
- domanda di iscrizione, variazione e cessazione ai fini INAIL;
- domanda di iscrizione, variazione e cessazione al Registro imprese con effetto per l'INPS per imprese artigiane ed esercenti attività commerciali;
- domanda di iscrizione e cessazione di impresa con dipendenti ai fini INPS;
- variazioni dei dati d'impresa con dipendenti ai fini INPS relative ad attività esercitata, cessazione attività, modifica denominazione o ragione sociale, riattivazione o sospensione dell'attività, modifica della sede legale o operativa;
- domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa agricola ai fini INPS;
- domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa artigiana nell'albo delle imprese artigiane.
La circolare precisa che questi adempimenti possono essere presentati dai titolari o legali rappresentanti dell'impresa e dagli intermediari istituzionali di cui alla legge n. 12/1979. È inoltre possibile l'invio tramite un intermediario generico munito di procura speciale, in forma scritta non autenticata, limitata alla pratica identificata dal codice univoco; tale procura costituisce uno degli allegati della pratica ed è trasmessa agli enti interessati.
Imprese con sistema DM-UniEMens e aziende agricole con DMAG
Per le imprese che operano con il sistema DM-UniEMens e per le aziende agricole assuntrici di manodopera che operano con DMAG, la circolare evidenzia che gli adempimenti indicati alle lettere e), f) e g) dell'articolo 5 del DPCM erano già disponibili in modalità telematica sul sito INPS. Tuttavia, dal 1 aprile 2010, in applicazione del principio di unicità dell'adempimento, ComUnica diviene la sola modalità per gli adempimenti che coincidono con l'avvio, la modifica o la cessazione dell'attività d'impresa e che richiedono anche l'assegnazione della posizione aziendale.
In particolare, nei casi di avvio dell'attività con contestuale assunzione di personale dipendente, gli utenti devono utilizzare esclusivamente ComUnica, valorizzando l'apposita sezione della pratica DM o della pratica DA per le aziende agricole. In tali ipotesi non devono più essere utilizzati né la procedura telematica di iscrizione presente nei servizi online INPS né il formulario DM68 (modello SC06) o, per le aziende agricole, il modello di denuncia aziendale.
Diversamente, quando l'assunzione di lavoratori dipendenti avviene in un momento successivo rispetto all'avvio dell'impresa, gli utenti possono scegliere facoltativamente tra la piattaforma web ComUnica e i servizi online INPS. La stessa facoltà è riconosciuta nei casi di sospensione, riattivazione o cessazione dell'attività lavorativa con dipendenti, nonché per la gestione delle informazioni relative alla sede operativa, poiché si tratta di variazioni che non incidono sul Registro imprese ma solo sulla posizione INPS.
Per le modifiche che incidono anche sul Registro imprese, come la variazione della sede legale, della ragione sociale o denominazione e dell'attività economica, l'uso di ComUnica resta invece obbligatorio.
Titolari e soci lavoratori di imprese commerciali
Per gli esercenti attività commerciali la Comunicazione Unica è lo strumento ordinario per tutti i soggetti che presentano domanda di iscrizione al Registro imprese e per i quali nasce l'obbligo di iscrizione alla gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali. In accordo con Unioncamere e Infocamere è stata predisposta un'apposita sezione previdenziale della Comunicazione Unica, il quadro AC, che contiene le informazioni necessarie ai fini previdenziali e viene allegata al flusso telematico generato dagli eventi del Registro imprese.
La circolare sottolinea che il nuovo sistema è obbligatorio per tutte le notizie che hanno rilievo ai fini dell'aggiornamento degli archivi del Registro imprese. Tra le comunicazioni che devono essere effettuate tramite ComUnica vengono richiamate:
- iscrizione e inizio attività;
- cessazione dell'impresa;
- variazione dell'indirizzo dell'impresa;
- variazione dell'indirizzo di residenza del titolare o del socio;
- variazione dei dati anagrafici del titolare o del socio;
- iscrizione della società con contestuale inizio attività del socio ai fini previdenziali;
- cessazione della società;
- cessazione dalla carica di socio;
- variazione della forma giuridica;
- variazione dell'attività svolta.
Restano invece trasmissibili direttamente all'INPS le informazioni che riguardano esclusivamente la modifica della posizione contributiva del titolare o del coadiuvante e che non hanno rilevanza per il Registro imprese. A titolo esemplificativo, non è necessario ma rimane possibile usare ComUnica per l'iscrizione di un coadiuvante successiva alla nascita dell'impresa.
Imprese artigiane
Per le imprese artigiane l'applicazione della Comunicazione Unica è subordinata alle intese con le singole Regioni, in modo che siano comunque utilizzate le procedure informatiche adottate per la comunicazione unica al Registro imprese. In assenza di tali intese, le Regioni continuano ad utilizzare le procedure attualmente in uso. Di conseguenza, la Comunicazione Unica si applica alle imprese artigiane solo nei casi previsti dalla legislazione regionale.
Quando la disciplina regionale consente l'utilizzo di ComUnica, le comunicazioni da effettuare sono le stesse previste per le imprese esercenti attività commerciale.
Aziende agricole autonome CD e IAP
Per le aziende agricole autonome la circolare segnala che è disponibile in via telematica, sul sito dell'Istituto, il solo adempimento non obbligatorio dell'iscrizione CD. Per variazioni e cancellazioni, nonché per l'iscrizione IAP e CD, restano invece in uso le modalità cartacee di presentazione dell'istanza.
Anche in questo ambito il principio generale dell'unicità dell'adempimento porta a indicare ComUnica come sola modalità dal 1 aprile 2010 per gli adempimenti collegati all'avvio, alle modifiche o alla cessazione dell'attività. Tuttavia, la circolare precisa che, come comunicato da Unioncamere, la decorrenza dell'adempimento è procrastinata al 30 aprile 2010.
Nella prima fase, per l'inizio dell'attività che comporta l'assegnazione della posizione aziendale, gli utenti devono utilizzare esclusivamente il canale telematico ComUnica, valorizzando l'apposita sezione della pratica di iscrizione CD e/o IAP. In tal caso non devono più essere utilizzati né l'istanza cartacea né la procedura telematica di iscrizione presente nei servizi online INPS.
In una seconda fase, che sarà oggetto di successiva comunicazione, l'obbligo di ComUnica sarà esteso anche alla cancellazione del nucleo per cessata attività e alla variazione dei dati del titolare. Per l'iscrizione o la cancellazione di soggetti in un nucleo CD già esistente resta invece facoltativo l'uso del canale ComUnica o della modalità cartacea.
Rimangono infine veicolate con modalità cartacea tutte le altre informazioni che non rilevano ai fini del Registro imprese e interessano solo l'INPS, come la variazione dei dati anagrafici dei componenti del nucleo, la variazione dei dati contributivi, la variazione della data di inizio o fine imposizione contributiva, la variazione dei dati colturali e ulteriori informazioni analoghe.
Punti principali
Quadro normativo e decorrenza
La circolare richiama l'articolo 9 del DL 7/2007 e il DPCM 6 maggio 2009, che hanno disciplinato la Comunicazione Unica per l'avvio, le modifiche e la cessazione dell'attività d'impresa. Dopo la fase sperimentale e il periodo di applicazione graduale, dal 1 aprile 2010 la Comunicazione Unica resta la sola modalità per effettuare le comunicazioni previste, salvo le eccezioni espressamente indicate.
Adempimenti eseguibili tramite ComUnica
Sono elencati gli adempimenti che possono essere assolti con la Comunicazione Unica: inizio, variazione e cessazione ai fini IVA; iscrizione, modifica e cessazione nel Registro imprese e nel REA, escluso il deposito del bilancio; iscrizione, variazione e cessazione ai fini INAIL; iscrizione, variazione e cessazione con effetto INPS per artigiani ed esercenti attività commerciali; iscrizione e cessazione di imprese con dipendenti ai fini INPS; variazioni contributive e anagrafiche per imprese con dipendenti; iscrizione, variazione e cessazione di imprese agricole ai fini INPS; iscrizione, variazione e cessazione di impresa artigiana nell'albo.
Soggetti abilitati alla presentazione
Gli adempimenti possono essere presentati dai titolari o legali rappresentanti dell'impresa e dagli intermediari istituzionali di cui alla legge 12/1979. È inoltre ammessa la trasmissione tramite intermediario generico munito di procura speciale non autenticata, limitata alla formalità identificata dal codice univoco della pratica; la procura è allegata alla pratica ComUnica e trasmessa agli enti interessati.
Imprese con sistema DM-UniEMens e aziende agricole con DMAG
Per le imprese che operano con il sistema DM-UniEMens e per le aziende agricole assuntrici di manodopera che operano con DMAG, dal 1 aprile 2010 ComUnica è l'unico canale per gli adempimenti di iscrizione con contestuale assunzione di personale e assegnazione della posizione aziendale. In tali casi non devono più essere usati né la procedura telematica INPS né i modelli cartacei DM68/SC06 o, per il settore agricolo, il modello di denuncia aziendale. Per assunzioni successive all'avvio, sospensione, riattivazione o cessazione dell'attività con dipendenti, nonché per alcune variazioni della sede operativa, può essere ancora utilizzato anche il canale telematico INPS.
Esercenti attività commerciali
Per i soggetti che chiedono l'iscrizione al Registro imprese e che sono tenuti all'iscrizione alla gestione degli esercenti attività commerciali, è stata prevista una specifica sezione previdenziale della Comunicazione Unica, il quadro AC. La circolare precisa che devono essere comunicate tramite ComUnica tutte le notizie rilevanti per l'aggiornamento del Registro imprese, tra cui iscrizione, inizio attività, cessazione, variazione dell'indirizzo dell'impresa o del titolare/socio, variazione dei dati anagrafici, iscrizione della società con contestuale inizio attività del socio ai fini previdenziali, cessazione della società, cessazione dalla carica di socio, variazione della forma giuridica e dell'attività svolta. Restano comunicabili direttamente all'INPS le informazioni che riguardano solo la posizione contributiva del titolare o del coadiuvante e non interessano il Registro imprese.
Imprese artigiane
Per le imprese artigiane l'applicazione della Comunicazione Unica dipende dalle intese con le singole Regioni. In assenza di tali intese continuano a valere le procedure regionali in uso, e ComUnica si applica solo nei casi previsti dalla legislazione regionale. Quando applicabile, le comunicazioni sono quelle già previste per le imprese commerciali.
Aziende agricole autonome CD e IAP
Per le aziende agricole autonome è disponibile telematicamente solo l'iscrizione CD, qualificata come adempimento non obbligatorio. Per variazioni e cancellazioni, nonché per l'iscrizione IAP e CD, restano in uso le modalità cartacee. La circolare segnala tuttavia che, per effetto delle indicazioni di Unioncamere, la decorrenza dell'adempimento è procrastinata al 30 aprile 2010. In una prima fase, per l'inizio dell'attività con assegnazione della posizione aziendale, va usato esclusivamente ComUnica; in una seconda fase, che sarà oggetto di successiva comunicazione, lo stesso canale diverrà obbligatorio anche per cancellazione del nucleo per cessata attività e variazione dei dati del titolare. Per l'iscrizione o cancellazione di soggetti in un nucleo CD già esistente resta facoltativo l'uso di ComUnica o della modalità cartacea, mentre altre informazioni con rilevanza solo INPS continuano a essere comunicate su carta.
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