Circolare numero 37 del 11-03-2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare definisce, per l’anno 2010, le retribuzioni, i salari convenzionali e gli importi da assumere a base per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità e tubercolosi, oltre ad altri trattamenti connessi. Aggiorna i criteri applicabili alle principali categorie di lavoratori, indica i limiti di reddito e gli importi delle prestazioni per gestione separata, assegni di maternità dei Comuni e dello Stato, congedo parentale in casi particolari e congedo straordinario per assistenza a familiari disabili gravi. È inoltre allegata la tabella provinciale 2009 per piccoli coloni e compartecipanti familiari, utilizzabile in via temporanea e per i conguagli.
Prestazioni economiche di malattia, maternità e tubercolosi per il 2010: salari medi, convenzionali e altri importi di riferimento
Prestazioni economiche di malattia, maternità e tubercolosi per l’anno 2010
La circolare definisce i parametri economici da assumere a riferimento per la liquidazione delle prestazioni di malattia, maternità e tubercolosi riferite a periodi di paga compresi nell’anno 2010. Il documento aggiorna, per diverse categorie di lavoratori, retribuzioni giornaliere, salari convenzionali, limiti di reddito e importi di prestazione, richiamando anche le modifiche introdotte dalla Legge finanziaria 2010, art. 2, comma 153.
Ambito di applicazione e criterio generale
Le indicazioni riguardano le prestazioni economiche di malattia, maternità e tubercolosi da liquidare con riferimento a periodi di paga del 2010. Per l’indennità di tubercolosi, la circolare precisa che i criteri indicati valgono solo per i primi 180 giorni di assistenza per i soggetti che hanno diritto anche all’indennità di malattia; per le altre categorie aventi diritto alla tubercolosi ma non alla malattia, la prestazione resta commisurata alla misura fissa.
Lavoratori soci di società ed enti cooperativi
Per i lavoratori soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto, di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, art. 4, la retribuzione imponibile ai fini contributivi e quella utile per le prestazioni economiche è determinata, dal 1° gennaio 2007, secondo le regole ordinarie previste per la generalità dei lavoratori.
Per gli eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nel 2010, e quindi per gli eventi insorti dal 1° febbraio 2010, la liquidazione deve avvenire sulla base di una retribuzione non inferiore al minimale giornaliero di legge, indicato in 43,79 euro per il 2010. È richiamata una specifica eccezione per gli eventi iniziati nel mese di gennaio 2010, qualora il rapporto di lavoro sia sorto nello stesso mese.
Lavoratori agricoli a tempo determinato
Per gli operai agricoli a tempo determinato e assimilati, la retribuzione da assumere a base, dal 1° gennaio 2006, è quella prevista dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali se più favorevoli. La circolare evidenzia che è venuta meno la possibilità di fare riferimento ai salari convenzionali prevista dall’art. 4 del D.Lgs. n. 146/97.
La retribuzione di base per la liquidazione delle prestazioni non può essere inferiore al minimale di legge 2010, pari a 38,96 euro. Per la determinazione della retribuzione di riferimento e dei dati salariali utili la circolare rinvia alle precedenti istruzioni già fornite.
Compartecipanti familiari e piccoli coloni
Per compartecipanti familiari e piccoli coloni, nell’ambito del settore agricolo continuano ad applicarsi i salari medi convenzionali determinati anno per anno per ciascuna provincia ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 488/68. La circolare richiama la tabella allegata con le retribuzioni medie giornaliere valide per il 2009, da utilizzare in via temporanea fino alla pubblicazione dei valori 2010, salvo conguaglio.
Le prestazioni economiche di malattia e tubercolosi relative a eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga del 2009, se liquidate provvisoriamente con i salari convenzionali 2008, devono essere riliquidate sulla base dei nuovi importi 2009. Per la maternità, analogamente, gli eventi indennizzabili del 2009 liquidati temporaneamente con i salari 2008 devono essere riliquidati con i salari convenzionali provinciali 2009. Per gli eventi indennizzabili del 2010, invece, per la maternità non si applicano più i salari medi convenzionali provinciali, ma il salario medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni, ai sensi dell’art. 2, comma 153, della Legge n. 191/2009; in via provvisoria viene utilizzato il valore 2009 pari a 48,98 euro.
Lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari
Per i lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari, il Decreto interministeriale 21 gennaio 2010 ha determinato le retribuzioni convenzionali da utilizzare per il calcolo dei contributi dovuti per il 2010 in relazione alle assicurazioni obbligatorie non coperte da accordi di sicurezza sociale. Le stesse retribuzioni valgono anche per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità e tubercolosi quando la base di riferimento è l’anno 2010. La circolare rinvia alla successiva circolare n. 21 del 16 febbraio 2010 per l’elenco dei valori.
Lavoratori domestici e familiari
Per i lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari, ai fini del calcolo dell’indennità di maternità/paternità con inizio nel 2010, devono essere utilizzate le retribuzioni convenzionali orarie indicate dalla circolare:
- 6,40 euro per retribuzioni orarie effettive fino a 7,22 euro;
- 7,22 euro per retribuzioni orarie effettive superiori a 7,22 euro e fino a 8,81 euro;
- 8,81 euro per retribuzioni orarie effettive superiori a 8,81 euro;
- 4,65 euro per rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.
Lavoratrici autonome: artigiane, commercianti e agricole
Per le lavoratrici autonome, l’indennità per i due mesi precedenti il parto e per i tre mesi successivi, l’indennità per congedo parentale e quella per interruzione della gravidanza vanno calcolate con importi differenziati secondo la categoria:
- coltivatrici dirette, colone, mezzadre e imprenditrici agricole professionali: 38,69 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per il 2009, con riferimento alle nascite avvenute nel 2010 anche se il periodo indennizzabile è iniziato nel 2009;
- artigiane: 38,99 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera 2010 per la qualifica di impiegato dell’artigianato;
- commercianti: 34,17 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera 2010 per la qualifica di impiegato del commercio.
Gestione separata: aliquote, contributo utile e limiti di reddito
Per gli iscritti alla Gestione separata di cui alla Legge n. 335/1995, la circolare richiama l’aliquota contributiva pensionistica 2010 del 26% per i soggetti non assicurati presso altre forme obbligatorie e l’aliquota aggiuntiva dello 0,72% per le prestazioni di maternità, assegno per il nucleo familiare e malattia per degenza ospedaliera. L’aliquota complessiva è quindi pari al 26,72%.
Il contributo mensile utile ai fini dell’accertamento del requisito è determinato applicando tale aliquota al minimale di reddito 2010, pari a 14.334,00 euro; il contributo mensile utile risulta quindi pari a 319,17 euro.
Per gli eventi insorti nel 2010, il limite di reddito per l’erogazione dell’indennità per degenza ospedaliera e dell’indennità di malattia è pari a 64.054,90 euro, corrispondente al 70% del massimale 2009 di 91.507,00 euro.
Indennità di malattia per collaboratori a progetto e assimilati
Per i collaboratori a progetto e le categorie assimilate, la circolare ribadisce che la prestazione di malattia è pari al 50% dell’importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera ai lavoratori iscritti alla Gestione separata. L’indennità si calcola applicando la percentuale del 4%, 6% o 8% in base alle mensilità di contribuzione accreditate nei 12 mesi precedenti l’evento, prendendo a riferimento l’importo ottenuto dividendo per 365 il massimale contributivo 2010, pari a 92.147,00 euro, ossia 252,46 euro.
Per le malattie iniziate nel 2010, l’indennità giornaliera è pari a:
- 10,10 euro con accrediti da 3 a 4 mensilità;
- 15,15 euro con accrediti da 5 a 8 mensilità;
- 20,20 euro con accrediti da 9 a 12 mensilità.
Degenza ospedaliera per iscritti alla Gestione separata
Per la degenza ospedaliera, l’indennità si calcola secondo percentuali diverse, pari all’8%, 12% o 16%, in funzione della contribuzione attribuita nei 12 mesi precedenti il ricovero. Anche in questo caso il parametro di base è l’importo ottenuto dividendo per 365 il massimale contributivo 2010, pari a 92.147,00 euro, cioè 252,46 euro.
Per le degenze iniziate nel 2010, l’indennità giornaliera è pari a:
- 20,20 euro con accrediti da 3 a 4 mesi;
- 30,29 euro con accrediti da 5 a 8 mesi;
- 40,39 euro con accrediti da 9 a 12 mesi.
Assegni di maternità dei Comuni
Per gli assegni di maternità concessi dai Comuni, la circolare richiama la variazione ISTAT dello 0,7% applicabile al 2010. Per nascite, affidamenti preadottivi e adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010, gli importi sono:
- assegno di maternità in misura piena: 311,27 euro mensili, per complessivi 1.556,35 euro;
- indicatore della situazione economica per nuclei di tre componenti: 32.448,22 euro.
Assegni di maternità dello Stato
Per l’assegno di maternità dello Stato, di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 151/2001, l’importo per le nascite avvenute nel 2010, nonché per affidamenti preadottivi e adozioni con ingresso del minore in famiglia nel 2010, è pari a 1.916,22 euro in misura intera. La quantificazione tiene conto della variazione ISTAT dello 0,7%.
Congedo parentale nei casi previsti dall’art. 34, comma 3, D.Lgs. 151/2001
Il documento indica che il valore provvisorio dell’importo annuo del trattamento minimo pensionistico per il 2010 è pari a 5.992,61 euro. Tale importo è il riferimento per l’indennità spettante nei casi previsti dall’art. 34, comma 3, del D.Lgs. n. 151/2001, ossia per i periodi di congedo parentale ulteriori rispetto a quelli di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 32.
Il genitore ha diritto all’indennità nella misura del 30% se il reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo il trattamento minimo, quindi inferiore a 14.981,52 euro. La circolare precisa che il valore è provvisorio e potrà essere aggiornato se il trattamento minimo definitivo risultasse diverso.
Art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001: congedo straordinario per assistenza a disabili gravi
Per il congedo straordinario riconosciuto ai familiari di soggetti con disabilità grave, la circolare richiama il limite complessivo annuo di spesa originariamente fissato in 70 milioni di lire, pari a 36.151,98 euro, da rivalutare annualmente in base all’indice ISTAT. L’importo complessivo va ripartito tra indennità economica e accredito figurativo, considerando l’aliquota pensionistica IVS vigente.
Per il 2010, applicando la variazione ISTAT dello 0,7% e l’aliquota contributiva del 33% del FPLD, sono indicati i seguenti massimali:
- importo complessivo annuo: 43.579,06 euro;
- importo massimo annuo dell’indennità: 32.766,00 euro;
- importo massimo giornaliero dell’indennità: 89,77 euro;
- retribuzione figurativa massima annua: 32.766,00 euro;
- retribuzione figurativa massima settimanale: 630,11 euro;
- retribuzione figurativa massima giornaliera: 89,77 euro.
La circolare precisa inoltre che la retribuzione figurativa accreditabile, rapportata al periodo di congedo, non può comunque eccedere l’importo massimo dell’indennità economica.
Allegato provinciale per piccoli coloni e compartecipanti familiari
È allegata la tabella con le retribuzioni provinciali 2009 da utilizzare per i contributi volontari ad integrazione relativi ai piccoli coloni e compartecipanti familiari. La tabella riporta per ciascuna provincia la retribuzione in euro, il contributo giornaliero e il contributo base; fino alla definizione dei valori 2010, tali importi sono utilizzati temporaneamente, salvo conguaglio.
Punti principali
Retribuzioni di riferimento per malattia, maternità e tubercolosi
La circolare individua gli importi giornalieri da utilizzare per la liquidazione delle prestazioni economiche riferite a periodi di paga compresi nell’anno 2010. Ricorda che per la tubercolosi i criteri valgono, per i soggetti aventi diritto anche all’indennità di malattia, solo per i primi 180 giorni di assistenza; per le altre categorie resta la misura fissa.
Categorie di lavoratori dipendenti e assimilati
Per i lavoratori soci di cooperative, dal 1° gennaio 2007 la retribuzione imponibile e utile per le prestazioni è determinata con le regole ordinarie; per gli eventi indennizzabili dal 1° febbraio 2010 la base non può essere inferiore al minimale giornaliero di legge 2010, pari a 43,79 euro. Per gli operai agricoli a tempo determinato si conferma l’uso della retribuzione contrattuale e non dei salari convenzionali; la base non può essere inferiore a 38,96 euro. Per i compartecipanti familiari e piccoli coloni si confermano, in via temporanea, i salari medi convenzionali 2009, con successiva riliquidazione ove necessario. Per i lavoratori italiani all’estero in Paesi extracomunitari si richiamano le retribuzioni convenzionali 2010 già fissate dalla circolare n. 21/2010. Per i domestici, ai fini di maternità/paternità, sono indicate fasce di retribuzione convenzionale oraria e il valore di 4,65 euro per rapporti superiori a 24 ore settimanali. Per le lavoratrici autonome agricole, artigiane e commercianti sono indicati specifici importi giornalieri di riferimento per maternità, congedo parentale e interruzione di gravidanza.
Gestione separata: contributi utili e prestazioni
Per gli iscritti alla Gestione separata non assicurati presso altre forme obbligatorie, l’aliquota complessiva 2010 è pari al 26,72% (26% pensionistico più 0,72% aggiuntivo). Il contributo mensile utile al requisito è pari a 319,17 euro, calcolato sul minimale di reddito 2010 di 14.334 euro. Per gli eventi insorti nel 2010, il limite di reddito per indennità di degenza ospedaliera e malattia è 64.054,90 euro. Per i collaboratori a progetto e assimilati si indicano gli importi giornalieri dell’indennità di malattia e di degenza ospedaliera in funzione dei mesi di contribuzione accreditata.
Assegni di maternità e congedo parentale
L’assegno di maternità dei Comuni, per nascite, affidamenti preadottivi e adozioni senza affidamento avvenuti nel 2010, è fissato in 311,27 euro mensili per un totale di 1.556,35 euro; il limite ISEE per nuclei di tre componenti è 32.448,22 euro. L’assegno di maternità dello Stato per eventi del 2010 è pari a 1.916,22 euro. Per il congedo parentale ex art. 34, comma 3, del D.Lgs. 151/2001, il genitore ha diritto all’indennità del 30% se il reddito individuale è inferiore a 14.981,52 euro, pari a 2,5 volte il trattamento minimo provvisorio 2010 di 5.992,61 euro.
Congedo straordinario per assistenza a familiari disabili gravi
Per l’art. 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001, la circolare determina per il 2010 il tetto massimo complessivo annuo della spesa, l’importo massimo annuo e giornaliero dell’indennità economica e i massimali di retribuzione figurativa accreditabile. In base alla rivalutazione dello 0,7%, il limite complessivo annuo è 43.579,06 euro, l’importo massimo annuo dell’indennità è 32.766,00 euro e il massimo giornaliero è 89,77 euro; la retribuzione figurativa massima annua è 32.766,00 euro, quella settimanale 630,11 euro e quella giornaliera 89,77 euro.
Allegato provinciale per piccoli coloni e compartecipanti familiari
È allegata la tabella delle retribuzioni 2009 per provincia da utilizzare per i contributi volontari ad integrazione relativi ai piccoli coloni e compartecipanti familiari. La tabella riporta, per ciascuna provincia, retribuzione, contributo giornaliero e contributo base; per il 2010 tali valori sono usati temporaneamente, salvo conguaglio, fino alla definizione dei salari applicabili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 9 mar 2010Circolare numero 35 del 09-03-2010
- Circolare · 9 mar 2010Circolare numero 36 del 09-03-2010
- Circolare · 8 mar 2010Circolare numero 34 del 08-03-2010
- Circolare · 15 mar 2010Circolare numero 38 del 15-03-2010
- Circolare · 5 mar 2010Circolare numero 3 del 05/03/2010
- Circolare · 5 mar 2010Circolare numero 4 del 05/03/2010
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →