Circolare numero 38 del 15-03-2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra come applicare la disciplina della transazione fiscale ai crediti contributivi INPS, in attuazione del DM 4 agosto 2009 e dell'art. 32, commi 5 e 6, del D.L. 185/2008. Vengono definiti ambito di applicazione, crediti transigibili e non transigibili, soggetti legittimati, contenuto della proposta, limiti di falcidia e dilazione, criteri di accettazione, nonché la procedura istruttoria e di monitoraggio delle proposte. Sono inoltre fornite indicazioni operative per debiti in fase amministrativa o legale, per quelli iscritti a ruolo e per i rapporti con Equitalia, con particolare attenzione alla certificazione dei debiti, alla sospensione delle azioni esecutive e al controllo dell'adempimento degli accordi omologati.
Transazione fiscale estesa ai crediti contributivi ex art. 182-ter l.f., con istruzioni operative INPS
Transazione fiscale estesa ai crediti contributivi ex art. 182-ter l.f.
La circolare fornisce le istruzioni operative per l'applicazione della transazione fiscale ai crediti contributivi gestiti dall'INPS, in attuazione dell'art. 32, commi 5 e 6, del D.L. n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009, e del DM interministeriale 4 agosto 2009. L'intervento chiarisce l'ambito di applicazione dell'istituto, i requisiti per la presentazione della proposta, i limiti alla falcidia dei crediti, le condizioni per l'accettazione e la procedura interna di gestione, con particolare attenzione ai rapporti con i crediti iscritti a ruolo e con l'Agente della riscossione.
Ambito di applicazione
La disciplina richiamata si applica esclusivamente alla procedura delineata dall'art. 182-ter della legge fallimentare, ma la proposta transattiva può essere formulata sia nell'ambito del concordato preventivo sia nelle trattative preliminari all'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f. La circolare precisa che l'estensione riguarda i crediti per contributi, premi e accessori amministrati dall'Istituto.
Crediti interessati ed esclusioni
Possono formare oggetto di transazione i crediti assistiti da privilegio, i crediti chirografari, quelli iscritti a ruolo e quelli non iscritti a ruolo. La circolare richiama la graduazione dei privilegi di cui all'art. 2778 c.c., evidenziando che i crediti di cui all'art. 2753 c.c. sono collocati al primo posto, mentre quelli di cui all'art. 2754 c.c. sono collocati all'ottavo posto, insieme al 50% degli accessori; l'altro 50% degli accessori è trattato come credito chirografario.
Sono invece esclusi dalla transazione:
- i crediti oggetto di cartolarizzazione ai sensi dell'art. 13 della legge n. 448/1998;
- i crediti dovuti in esecuzione di decisioni degli organi comunitari in materia di aiuti di Stato.
Soggetti legittimati
La proposta può essere presentata dagli imprenditori che abbiano i requisiti previsti dall'art. 1 del D.Lgs. n. 169/2007. La circolare colloca quindi l'istituto nell'ambito delle procedure concorsuali riservate ai soggetti che rientrano nella nozione di imprenditore rilevante ai fini fallimentari.
Proposta transattiva e documentazione
La proposta deve essere presentata agli enti previdenziali con la documentazione prevista dall'art. 161 l.f. e con una relazione redatta da un professionista in possesso dei requisiti dell'art. 67, terzo comma, lett. d), l.f., che attesti:
- la veridicità dei dati aziendali;
- la fattibilità del piano dell'impresa.
La proposta deve essere analitica ed esauriente, perché finalizzata alla ristrutturazione e al soddisfacimento, anche parziale, dei debiti contributivi. Devono inoltre essere allegati:
- la relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria;
- lo stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco dei creditori con le cause di prelazione;
- l'elenco dei titolari di diritti reali o personali su beni del debitore;
- il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili;
- un prospetto con grado di soddisfacimento, tempi e modalità di pagamento degli ulteriori debiti;
- la quietanza del pagamento degli aggi dovuti all'esattore, quando vi siano crediti iscritti a ruolo.
La relazione del professionista deve contenere anche un'analisi aziendale con tecnica degli indici di bilancio, finalizzata a valutare le prospettive di rilancio dell'azienda e la salvaguardia dei livelli occupazionali. In mancanza della documentazione indicata, la proposta non viene esaminata.
Limiti alla falcidia e dilazione
La circolare riepiloga i limiti fissati dall'art. 3 del DM attuativo:
- per i crediti privilegiati di cui al n. 1 dell'art. 2778 c.c. e per i premi, il pagamento non può essere inferiore al 100%;
- per i crediti privilegiati di cui al n. 8 dell'art. 2778 c.c., il pagamento non può essere inferiore al 40%;
- per i crediti chirografari, rappresentati per l'Istituto dal restante 50% degli accessori, il pagamento non può essere inferiore al 30%.
È ammesso anche il pagamento dilazionato, ma con limiti precisi:
- durata massima: 60 rate mensili;
- applicazione degli interessi al tasso legale vigente al momento della domanda di dilazione;
- necessità di una fideiussione o garanzia reale per il valore dell'importo definito nell'atto di transazione;
- la dilazione deve riguardare tutti i crediti oggetto dell'accordo;
- per l'accettazione della dilazione il contribuente deve essere in regola con il pagamento dei contributi correnti dalla data della proposta.
Condizioni di accettazione della proposta
Ai fini dell'accoglimento, oltre al rispetto dei limiti di falcidia e alla positiva valutazione della relazione professionale, gli enti previdenziali devono considerare alcuni parametri:
- idoneità dell'attivo ad assicurare il soddisfacimento dei crediti, anche mediante eventuali garanzie;
- riconoscimento formale e incondizionato del credito per contributi e premi, con rinuncia a eccezioni sull'esistenza e azionabilità;
- correntezza nei versamenti dei contributi e premi successivi alla presentazione della proposta;
- versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti;
- essenzialità dell'accordo per la continuità dell'impresa e la salvaguardia dell'occupazione.
La circolare precisa che la richiesta di garanzie reali va limitata ai casi in cui sia domandato il pagamento dilazionato. Inoltre, il debitore deve inserire una clausola di riconoscimento formale e incondizionato del debito e di rinuncia alle eccezioni.
Effetti dell'inadempimento
Il mancato rispetto degli obblighi previsti dall'accordo comporta la revoca dell'accordo medesimo. Se l'accordo è inserito in un concordato preventivo o in un accordo di ristrutturazione omologati dal Tribunale, ciascun creditore può chiedere la risoluzione per inadempimento ai sensi dell'art. 186 l.f. Per questo motivo è richiesto un costante monitoraggio della regolarità dei pagamenti e delle rate previste dal piano.
Procedura di gestione della proposta
La domanda, con la documentazione prescritta, deve essere presentata alla sede competente e, se vi sono crediti iscritti a ruolo, anche all'Agente della riscossione locale, chiedendo contestualmente la certificazione dei debiti. La sede provinciale svolge un'istruttoria completa, verifica la completezza della documentazione e, se necessario, invita l'azienda a integrare quanto mancante. Durante l'istruttoria prende contatti con la locale Agenzia delle Entrate per valutazioni congiunte.
Terminata l'istruttoria, la sede provinciale trasmette gli atti alla Direzione regionale competente, che esprime il parere con l'assistenza dell'Avvocatura distrettuale del capoluogo di regione. In caso di esito favorevole, la proposta è sottoposta al Consiglio di amministrazione dell'Istituto per l'approvazione definitiva; successivamente il Direttore provinciale procede alla sottoscrizione dell'accordo.
Se l'impresa ha più posizioni aperte, la Direzione regionale competente è quella del luogo in cui è sita la sede legale, con funzione di coordinamento sulle altre Direzioni interessate.
Gestione dei debiti in fase amministrativa o legale
Prima della trasmissione della proposta alla Direzione regionale, la sede deve valutare l'intera situazione debitoria dell'azienda, verificando tutte le inadempienze presenti negli archivi automatizzati o ancora in fase istruttoria. Devono essere compresi anche i crediti iscritti a ruolo per i quali la cartella non sia ancora notificata, in analogia con quanto avviene per le dilazioni.
Gli accordi transattivi devono ricomprendere tutti i debiti, in fase amministrativa, legale e iscritti a ruolo, in modo da programmare un unico piano di rientro. Le sanzioni civili vanno ricalcolate fino alla data di omologazione del Tribunale; da tale data sono dovuti anche gli interessi legali sul quantum della transazione.
La ricognizione della complessiva situazione debitoria deve essere effettuata entro 15 giorni dal ricevimento della proposta e deve riguardare l'intera azienda, con riferimento al codice fiscale e alle eventuali aggregazioni in gruppi societari.
Debiti iscritti a ruolo e sospensione dell'esecuzione
In caso di iscrizione a ruolo, sia con cartella notificata sia in corso di notifica, la sede deve sospendere l'esecuzione dell'Agente della riscossione solo successivamente all'approvazione dell'accordo, che deve comunque essere omologato dal Tribunale. Dopo l'omologazione, l'azienda effettua pagamenti a titolo di acconti parziali secondo il piano di rientro.
Se l'omologazione viene negata, la sospensione va revocata con aggravio di sanzioni, per recuperare le sanzioni civili maturate dalla sospensione ed evitare istanze meramente dilatorie. Dopo la revoca, l'Agente della riscossione può insinuarsi nella procedura fallimentare eventualmente aperta e torna a valere il credito originario iscritto a ruolo.
Adempimenti di Equitalia
È stato concordato che Equitalia fornisca tempestivamente la certificazione di tutti i debiti dell'interessato relativi a tributi e contributi verso tutti gli enti previdenziali e assistenziali. La quietanza di pagamento degli aggi all'agente della riscossione deve essere presentata entro 10 giorni dalla presentazione dell'istanza; le relative spese, diritti e aggi sono a carico dell'interessato.
La quietanza è richiesta solo se i crediti sono già oggetto di cartella esattoriale, anche se non notificata, ed è condizione di ammissibilità della domanda e di procedibilità dell'istruttoria. Equitalia fornirà inoltre una certificazione contabile analitica con saldo debitorio, stato del recupero, eventuali ipoteche o pignoramenti e proposte di azioni per la riscossione dell'intero credito.
Monitoraggio degli accordi omologati
Le Direzioni regionali devono monitorare costantemente l'esecuzione degli accordi transattivi omologati per verificare il permanere delle condizioni originarie che ne hanno giustificato l'approvazione. In caso di mancato rispetto degli obblighi assunti, la Direzione regionale deve chiederne la risoluzione ai sensi dell'art. 186 l.f.
La circolare annuncia infine una procedura informatica che renderà disponibili le domande di transazione a livello provinciale, regionale e generale, con indicazione delle aree produttive interessate, delle somme oggetto di transazione, del piano di recupero rateale e delle eventuali motivazioni di diniego.
Punti principali
Oggetto e finalità della circolare
La circolare disciplina le modalità di applicazione della transazione fiscale ai crediti per contributi, premi e accessori amministrati dall'INPS, chiarendo criteri e condizioni di accettazione delle proposte ai sensi dell'art. 182-ter della legge fallimentare e del DM 4 agosto 2009.
Ambito di applicazione e soggetti legittimati
La disciplina opera nell'ambito della procedura ex art. 182-ter l.f. e riguarda sia il concordato preventivo sia le trattative preliminari agli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f. Possono presentare la proposta gli imprenditori che possiedono i requisiti previsti dall'art. 1 del D.Lgs. n. 169/2007.
Crediti interessati ed esclusioni
Sono transigibili i crediti dell'Istituto assistiti da privilegio, chirografari, iscritti a ruolo e non iscritti a ruolo. Restano esclusi i crediti oggetto di cartolarizzazione e quelli dovuti in esecuzione di decisioni comunitarie in materia di aiuti di Stato.
Contenuto della proposta e documentazione necessaria
La proposta deve essere corredata dalla documentazione prevista dall'art. 161 l.f. e da una relazione di un professionista indipendente che attesti veridicità dei dati aziendali e fattibilità del piano, includendo anche un'analisi delle prospettive di rilancio e della salvaguardia occupazionale. Devono inoltre essere allegati un prospetto sul soddisfacimento degli altri debiti, i tempi e le modalità di pagamento e, per i ruoli, la quietanza degli aggi dovuti. In assenza della documentazione richiesta la proposta non viene esaminata.
Limiti di falcidia e dilazione
Per i crediti privilegiati ex art. 2778 c.c. n. 1 e per i premi non è ammesso un pagamento inferiore al 100%; per i crediti privilegiati ex n. 8 il minimo è il 40%; per i crediti chirografari il minimo è il 30%. È consentita la dilazione fino a 60 rate mensili, con interessi al tasso legale e con fideiussione o garanzia reale per l'importo definito nell'atto di transazione.
Condizioni di accettazione e revoca
L'INPS valuta l'idoneità dell'attivo, il riconoscimento incondizionato del credito, la regolarità dei versamenti correnti, il pagamento delle ritenute operate sui dipendenti e l'essenzialità dell'accordo per la continuità aziendale e l'occupazione. Il mancato rispetto degli obblighi dell'accordo comporta la revoca e, nei casi previsti, la risoluzione per inadempimento ai sensi dell'art. 186 l.f.
Procedura istruttoria e ruoli delle sedi
La domanda va presentata alla sede competente e, per i crediti iscritti a ruolo, anche all'agente della riscossione. La sede provinciale istruisce la pratica, integra la documentazione mancante, si coordina con l'Agenzia delle Entrate e trasmette gli atti alla Direzione regionale per il parere, prima della definitiva approvazione del Consiglio di amministrazione e della sottoscrizione del Direttore provinciale.
Gestione dei debiti e rapporti con Equitalia
La verifica deve riguardare l'intera situazione debitoria dell'azienda, non solo la singola matricola, e deve essere svolta entro 15 giorni. Per i debiti iscritti a ruolo l'esecuzione viene sospesa solo dopo l'approvazione e l'omologazione del Tribunale; in caso di mancata omologa la sospensione è revocata con aggravio di sanzioni. Equitalia deve fornire la certificazione dei debiti e la documentazione sugli aggi, che restano a carico dell'interessato.
Monitoraggio degli accordi omologati
Le Direzioni regionali devono monitorare costantemente l'esecuzione degli accordi transattivi omologati per verificare la permanenza delle condizioni che ne hanno consentito l'approvazione. In caso di inadempimento deve essere chiesta la risoluzione dell'accordo e la relativa procedura informatica renderà disponibili le informazioni principali a livello provinciale, regionale e generale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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