Circolare numero 35 del 09-03-2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna le istruzioni sull’assegno di maternità concesso dai Comuni alle cittadine non comunitarie residenti in Italia, alla luce delle modifiche introdotte dalla normativa sui titoli di soggiorno. Vengono chiariti i documenti validi: il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, la vecchia carta di soggiorno ancora valida, la carta di soggiorno di familiare di cittadino italiano o dell’Unione e la carta di soggiorno permanente per familiari non UE. La circolare disciplina anche la presentazione della domanda nei sei mesi dall’evento con possibilità di sospensione della pratica se il titolo non è ancora disponibile, superando il precedente orientamento più rigido.
Assegno di maternità dei Comuni: titoli di soggiorno validi per la concessione
Assegno di maternità dei Comuni: titoli di soggiorno validi per la concessione
La circolare interviene sull’assegno di maternità concesso dai Comuni alle cittadine non comunitarie residenti in Italia, aggiornando le istruzioni operative alla luce della nuova disciplina in materia di titoli di soggiorno. Il documento chiarisce quali permessi e carte di soggiorno legittimano la concessione del beneficio e come devono essere gestite le domande nei casi in cui il titolo non sia ancora stato rilasciato.
Quadro normativo di riferimento e requisiti generali
L’assegno di maternità è disciplinato dall’art. 74 del D.Lgs. 151/2001, già art. 66 della L. 448/1998, e dal D.P.C.M. 452/2000, artt. 10 e seguenti. La circolare ricorda che il beneficio spetta alle cittadine non comunitarie residenti in Italia, a condizione che al momento della domanda siano in possesso del titolo di soggiorno richiesto dalla normativa. Viene inoltre ribadito che la domanda deve essere presentata entro sei mesi dall’evento rilevante, cioè dal parto oppure dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato; il mancato rispetto del termine comporta la perdita del diritto.
Titoli di soggiorno validi dopo le modifiche normative
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 3/2007, la precedente "carta di soggiorno" di cui all’art. 9 del D.Lgs. 286/1998 è stata sostituita dal "permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo", rilasciato a tempo indeterminato. La circolare precisa che le cittadine non comunitarie titolari di tale permesso hanno diritto all’assegno, se in possesso degli altri requisiti previsti dalla legge.
Resta valido anche il diritto per chi sia ancora titolare della vecchia carta di soggiorno, purché questa sia ancora efficace alla data di presentazione della domanda. In sostanza, la disciplina non esclude i titoli già rilasciati in passato, ma li considera utili solo se ancora in corso di validità.
Domande presentate in attesa del rilascio del titolo
Per evitare che la mancata tempestiva emissione del permesso determini la decadenza dal beneficio, la circolare introduce una soluzione operativa condivisa con le Amministrazioni competenti. La cittadina non comunitaria che sia in attesa del rilascio del permesso di soggiorno CE può presentare la domanda entro i sei mesi dall’evento allegando la ricevuta della richiesta del titolo.
In questo caso la domanda viene tenuta sospesa dal Comune fino all’esibizione del permesso di soggiorno, in forma elettronica o cartacea, anche oltre il termine dei sei mesi. I Comuni devono applicare la stessa procedura anche alle domande già presentate nei termini e già sospese in attesa di perfezionamento.
La circolare supera così il precedente orientamento secondo cui le domande non perfezionate entro sei mesi non potevano essere accolte. Tuttavia, viene sottolineato che il possesso del titolo di soggiorno rimane un requisito essenziale: solo dopo la sua presentazione il Comune trasmette all’Inps i dati delle domande sospese per consentire il pagamento dell’assegno.
Ulteriori titoli di soggiorno riconosciuti
La circolare estende la platea delle beneficiarie anche alle cittadine non comunitarie in possesso della carta di soggiorno di familiare di cittadino dell’Unione o italiano, di durata quinquennale, nonché della carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, disciplinata dagli artt. 10 e 17 del D.Lgs. 30/2007.
Ai fini della qualifica di "familiare" vengono richiamati:
- il coniuge;
- i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge;
- gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.
Gestione delle pratiche da parte dei Comuni e rinvio alle istruzioni precedenti
I Comuni che avevano sospeso le domande presentate da cittadine titolari dei titoli di soggiorno ora espressamente riconosciuti possono procedere alla trasmissione dei dati all’Inps ai fini della liquidazione dell’assegno, nel rispetto delle istruzioni già fornite con la circolare Inps n. 179 del 20 settembre 1999.
Per tutti gli aspetti non modificati dalla presente circolare restano valide le precedenti circolari e i messaggi applicativi già emanati in materia.
Punti principali
Premessa e quadro generale
L’assegno di maternità dei Comuni, disciplinato dall’art. 74 del D.Lgs. 151/2001 e dal D.P.C.M. 452/2000, è riconosciuto alle cittadine non comunitarie residenti in Italia che, al momento della domanda, siano in possesso della carta di soggiorno prevista dall’art. 9 del D.Lgs. 286/1998. La domanda deve essere presentata entro sei mesi dall’evento (parto, ingresso in famiglia del minore adottato o affidato), a pena di decadenza, e la richiedente deve dimostrare il possesso dei requisiti previsti.
Aggiornamento dei titoli di soggiorno validi
Con il D.Lgs. 3/2007 la carta di soggiorno è stata sostituita dal permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato a tempo indeterminato. Le cittadine non comunitarie in possesso di tale permesso hanno diritto all’assegno, se ricorrono gli altri requisiti di legge. Rimane valido anche il diritto di chi sia ancora titolare della vecchia carta di soggiorno, purché questa sia ancora valida alla data della domanda.
Domanda presentata in attesa del titolo di soggiorno
Per evitare la decadenza dal beneficio nei casi in cui il titolo non sia stato ancora rilasciato, la circolare consente alla cittadina non comunitaria in attesa del permesso di soggiorno CE di presentare la domanda entro sei mesi dall’evento allegando la ricevuta della richiesta del titolo. In tale ipotesi la domanda resta sospesa presso il Comune fino all’esibizione del titolo, anche oltre il termine dei sei mesi. Il Comune trasmette i dati all’Inps solo dopo la presentazione del titolo.
Superamento del precedente orientamento restrittivo
Viene espressamente superato l’orientamento precedente secondo cui le domande non perfezionate entro sei mesi non potevano essere accolte. La circolare precisa però che il possesso del titolo di soggiorno resta requisito essenziale per la concessione e per l’invio della pratica all’Inps ai fini del pagamento.
Ulteriori carte di soggiorno ammesse
Sono ammesse anche le cittadine non comunitarie in possesso della carta di soggiorno di familiare di cittadino dell’Unione o italiano, di durata quinquennale, nonché della carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, prevista dagli artt. 10 e 17 del D.Lgs. 30/2007. Per familiari si intendono il coniuge, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge, nonché gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.
Indicazioni operative per i Comuni e rinvio alle istruzioni precedenti
I Comuni che abbiano già sospeso domande presentate da cittadine titolari delle carte di soggiorno ora riconosciute come valide possono procedere alla trasmissione dei dati all’Inps per il pagamento, secondo le istruzioni della circolare Inps n. 179 del 20 settembre 1999. Restano ferme, per quanto non modificato, le precedenti circolari e i precedenti messaggi applicativi.
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