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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29876/2023 del 27/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di rettifica della rendita catastale relativo a una centrale geotermica, predisposto a seguito di Docfa presentato dalla società proprietaria/gestore. L'atto includeva, ai fini della stima catastale, diverse componenti dell'impianto, tra cui pozzi di produzione e di reiniezione, vapordotti, carriponte, alternatori e trasformatori. La contribuente impugnava l'avviso sostenendo che tali elementi erano stati erroneamente considerati intrinsecamente caratterizzanti il processo produttivo e parte essenziale della centrale. La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo non valutabili i pozzi e viziato l'atto per difetto di motivazione. In appello, la CTR accoglieva parzialmente il gravame dell'Ufficio e dichiarava inammissibile l'appello incidentale della contribuente, affermando che i pozzi, per appartenere all'"in sé" della miniera, non avevano rilievo catastale, mentre vapordotti, carriponte, alternatori e trasformatori sì, perché funzionali all'autonomia della centrale. L'Agenzia ricorreva per cassazione con un motivo, deducendo violazione delle norme catastali per l'esclusione dei pozzi dalla stima. La società resisteva con controricorso e ricorso incidentale con quattro motivi: i primi due per ottenere l'esclusione di vapordotti, alternatori e trasformatori dalla stima; il terzo per ultrapetizione in relazione ai carriponte; il quarto per omesso esame della perizia di parte sulla sovrastima dei costi e sul deprezzamento per vetustà.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ha rigettato il ricorso incidentale della società, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e, decidendo nel merito senza ulteriori accertamenti di fatto, ha rigettato l'originario ricorso della contribuente contro l'avviso di rettifica della rendita catastale. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese dell'intero giudizio, valorizzando il consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale solo successivamente alla novella del 2015.

Norme richiamate

  • artt. 4 e 10 r.d.l. n. 652/1939

    Le costruzioni stabili e le componenti strutturalmente e funzionalmente connesse all'unità immobiliare possono rilevare ai fini catastali; la Corte esclude però che, nel caso concreto e per il periodo considerato, i pozzi geotermici siano esclusi dalla stima per assimilazione alle miniere.

  • art. 1-quinquies d.l. n. 44/2005 conv. in l. n. 88/2005

    Per le centrali geotermiche, i pozzi di estrazione e reiniezione, i vapordotti, l'alternatore e i trasformatori, se non separabili senza pregiudizio alla funzione di generazione energetica, devono essere inclusi tra gli elementi incidenti sulla rendita catastale per il periodo di vigenza della norma.

  • art. 1, comma 244, l. n. 190/2014

    La disposizione è richiamata come conferma del criterio tecnico-estimativo fondato sull'essenzialità, fissità e stabilità degli impianti funzionali al processo produttivo, mediante rinvio alla circolare catastale.

  • art. 1, comma 21, l. n. 208/2015

    La novella del 2015 sottrae dal carico impositivo il valore delle componenti impiantistiche solo a decorrere dal 1 gennaio 2016; per il periodo anteriore continua ad applicarsi la disciplina previgente.

  • art. 11 disp. att. c.c.

    La nuova disciplina non si applica retroattivamente in mancanza di diversa disposizione, incidendo su presupposti legali della determinazione della rendita catastale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Viene usato come parametro per le censure di violazione e falsa applicazione di legge relative alla stima catastale.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte esclude il vizio di ultrapetizione, poiché la questione dei carriponte era stata devoluta con l'appello principale dell'Ufficio.

  • art. 115 c.p.c.

    Non è configurabile la sua violazione per il mancato esame di una perizia stragiudiziale, che ha valore di semplice allegazione difensiva e non di prova legale.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro formale per le censure di nullità processuale dedotte nel ricorso incidentale.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La mancata considerazione di una perizia di parte non integra, di per sé, l'omesso esame di un fatto storico decisivo, ma al più una questione di valutazione documentale non sindacabile come vizio motivazionale nei limiti del nuovo testo.

Massime di principio

  • In tema di rendita catastale delle centrali elettriche, devono essere computate le componenti impiantistiche che siano strutturalmente e funzionalmente essenziali al ciclo produttivo e non separabili senza alterare la destinazione e l'autonomia funzionale del bene complesso.
  • Per le centrali geotermiche, i pozzi di estrazione e reiniezione, i vapordotti, l'alternatore e i trasformatori rientrano nella stima catastale quando concorrono in modo imprescindibile alla generazione di energia, anche se collocati nel sottosuolo o a monte/a valle del generatore.
  • La disciplina introdotta dalla l. n. 208/2015 opera solo dal 1 gennaio 2016; per i periodi anteriori resta applicabile la normativa previgente sulla determinazione della rendita catastale.
  • La qualificazione di un componente come 'miniera' o come 'parte dell'impianto' deve dipendere dalla concreta funzione economico-produttiva del bene e non da una mera assimilazione astratta.
  • La perizia stragiudiziale di parte ha natura di semplice allegazione difensiva e non può fondare da sola una denuncia di violazione dell'art. 115 c.p.c. o un vizio di omesso esame di un fatto storico decisivo.
  • Non sussiste ultrapetizione se il giudice di merito si pronuncia su un profilo devoluto dall'appello, anche quando la decisione tocchi componenti specifiche dell'impianto non espressamente valorizzate nel primo grado.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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