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Sentenza

Sentenza n. 626/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’annullamento, previa sospensione: a) della prova pratica svolta in data 29 settembre 2025 e dei relativi esiti pubblicati in data 3 dicembre 2025, nella misura in cui l’istante ricade nell’elenco dei candidati non ammessi alla prova orale ed al proseguimento del concorso, per titoli ed esami, indetto dall’ASL Salerno per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 10 posti di fisioterapista, indetto con bando pubblicato sul BURC n. 63 del 9 settembre 2024 e sulla GU n. 76 del 20 settembre 2024; b) del provvedimento di convocazione alla prova pratica pubblicato il 19 settembre 2025, ove lesivo; c) dei verbali di Commissione di concorso, allo stato non conosciuti e mai pubblicati, aventi ad oggetto la decisione in merito alle modalità di svolgimento della prova pratica; la determinazione ed individuazione del correttore da utilizzare per le operazioni di correzione del questionario somministrato all’istante; le attività di correzione e di accoppiamento dei test con i nominativi; d) dell’esito della prova pratica di cui alla lettera a), nella Parte in cui è stato attributo all’istante un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante ed inidoneo al superamento della prova; e) del punteggio numerico assegnato all’istante in esito alla prova pratica, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti o comunque di errate correzioni; f) del questionario somministrato all’istante in occasione della prova pratica, con particolare riferimento ai quesiti nn. 4 e 6; g) dei verbali/atti della Commissione con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova pratica e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 4 e 6 del questionario dell’istante, in quanto manifestamente erronei e/o fuorvianti; h) dell’avviso di convocazione alla prova orale per il 17 dicembre 2025, nella parte in cui non include il nominativo dell’istante nonché del suo rinvio, ove ritenuto lesivo; i) ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso; l) di ogni altro atto preparatorio connesso, collegato, presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’istante; per l’accertamento del diritto alla riammissione nella procedura concorsuale de qua e contestuale condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito ai fini dell’ammissione alle prove successive, ovvero attraverso gli strumenti che Codesto Ecc.mo T.A.R. riterrà più idonei allo scopo (ivi compresa ripetizione della correzione, della prova, neutralizzazione dei quesiti collegati a risposte errate).

Giustizia amministrativa202600308

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esiti della prova pratica e mancata ammissione alla prova orale del concorso per 10 posti di fisioterapista, con contestazione dei quesiti nn. 4 e 6 e delle relative correzioni

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato gli esiti della prova pratica a risposta multipla e gli atti connessi, deducendo, con riferimento al quesito n. 4, che la risposta indicata come corretta dalla commissione fosse errata e che fosse invece corretta quella da lui prescelta. Quanto al quesito n. 6, ha sostenuto che, anche ove fosse ritenuta corretta la risposta individuata dalla commissione, dovesse riconoscersi l'equivalente correttezza della risposta fornita dal candidato, con conseguente ambiguità del quesito e illegittimità della valutazione. In via subordinata ha dedotto la violazione dell'art. 12 del d.P.R. 220/2001, in relazione alle prescrizioni sull'anonimato e sulla correttezza delle operazioni concorsuali. Ha chiesto l'annullamento degli atti, la riammissione alla procedura e il risarcimento in forma specifica mediante rettifica del punteggio, ripetizione della correzione o della prova oppure neutralizzazione dei quesiti contestati.

La decisione

Nel corso del giudizio l'A.S.L. ha chiesto alla commissione di riesaminare le contestazioni relative ai quesiti. Con verbale del 16 marzo 2026 la commissione ha attribuito 2 punti al quesito n. 4 e 2 punti al quesito n. 6 indipendentemente dalla risposta fornita dai candidati, rideterminando la graduatoria. Il nuovo punteggio ha consentito al ricorrente di raggiungere almeno 14 punti, soglia prevista dall'art. 9 del bando per l'ammissione alla prova orale. Il Collegio ha ritenuto che tale riesame avesse integralmente soddisfatto l'interesse azionato e determinato la cessazione della materia del contendere, non la sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'Amministrazione aveva eliminato la situazione lesiva mediante attribuzione dei punteggi e ammissione alla prova orale. Le spese sono state compensate per metà; per la restante metà l'A.S.L. è stata condannata, in applicazione della soccombenza virtuale, al pagamento di 400 euro oltre accessori, rimborso forfettario e contributo unificato, considerando la serialità del contenzioso, il riesame relativamente tempestivo, la natura specialistica delle questioni e la definizione del giudizio in sede camerale.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti, quando la causa è matura per la decisione.

  • art. 30 c.p.a.

    È richiamato quale base della domanda di risarcimento in forma specifica, diretta alla riammissione nella procedura concorsuale.

  • art. 12 d.P.R. 220/2001

    È stato invocato dal ricorrente in relazione alle prescrizioni sull'anonimato e sulla correttezza delle operazioni concorsuali; il giudice non ha esaminato nel merito tale censura per la cessazione della materia del contendere.

  • art. 9 del bando di concorso

    Fissa, secondo quanto riportato nella sentenza, la soglia di 14 punti necessaria per l'ammissione alla prova orale.

Massime di principio

  • Si verifica la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l'Amministrazione adotta un nuovo atto o svolge un'attività che soddisfa integralmente l'interesse sostanziale azionato dal ricorrente, eliminando la situazione lesiva e rendendo non più necessaria una pronuncia sull'impugnazione originaria.
  • La cessazione della materia del contendere si distingue dalla sopravvenuta carenza di interesse: la prima presuppone l'integrale soddisfazione dell'interesse sostanziale, mentre la seconda ricorre quando viene meno l'utilità concreta della decisione senza che tale interesse sia stato necessariamente soddisfatto dall'Amministrazione.
  • La riedizione dell'attività valutativa da parte di una commissione di concorso, con attribuzione dei punteggi contestati indipendentemente dalle risposte date e conseguente raggiungimento della soglia di ammissione alla fase successiva, integra soddisfazione integrale dell'interesse alla prosecuzione della procedura concorsuale.
  • In caso di cessazione della materia del contendere, la regolazione delle spese può avvenire sulla base della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe presumibilmente prevalso alla luce delle questioni dedotte e considerando anche la condotta processuale e amministrativa tenuta dalle parti.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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