Cassazione Civile, Ordinanza n. 36905/2021 del 26/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La lite nasceva da infiltrazioni umide e alterazione del deflusso delle acque tra due fondi posti a livelli diversi, separati da un muro di contenimento. I proprietari del fondo inferiore avevano agito sostenendo che gli interventi eseguiti sul fondo superiore — terrazzamento, incremento di terra, impianto di frutteto e orto, ampliamento di coperture e pavimentazioni, realizzazione di un muro di terrazzamento — avessero alterato il naturale deflusso delle acque meteoriche, provocando infiltrazioni nel loro fabbricato e danni conseguenti. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda e la corte d’appello aveva confermato, valorizzando la c.t.u. che ricondusse le infiltrazioni agli interventi del proprietario del fondo a monte. In cassazione il soccombente denunciava, con un unico motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione: sosteneva che la corte territoriale non avesse adeguatamente considerato dichiarazioni rese dal controparte al c.t.u., che a suo dire dimostravano che il muro di confine era stato costruito anni prima dalla stessa controparte e che egli non aveva modificato altezza, pendenza o inclinazione del terreno. Contestava inoltre che gli si potesse imputare l’omessa adozione di accorgimenti sul muro di contenimento, richiamando la circostanza che il muro era stato edificato dall'altro proprietario e che egli non ne conosceva le caratteristiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile per mancato deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata, in violazione dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., rilevando anche che la notifica del ricorso era avvenuta oltre il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza, senza superare la prova di resistenza. Ha aggiunto, ad abundantiam, che il ricorso sarebbe comunque risultato inammissibile: mancava la specifica indicazione e localizzazione dell'atto richiamato ai sensi dell'art. 366, n. 6, c.p.c.; inoltre la censura non denunciava un vero omesso esame di un fatto storico decisivo, ma mirava a rimettere in discussione la valutazione di merito delle prove e della c.t.u., estranea al perimetro dell'art. 360, n. 5, c.p.c. riformulato. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 887 c.c.
Il proprietario del fondo superiore è tenuto, per legge, a sopportare i costi di manutenzione e costruzione del muro di sostegno del terrapieno naturale, richiamato dalla corte territoriale come regola di responsabilità e riparto degli oneri.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma, il vizio deducibile è soltanto l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è più consentita la censura di insufficienza o contraddittorietà della motivazione come autonoma figura di legittimità.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui fonda la censura, precisandone collocazione e reperibilità nel fascicolo.
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
Ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione deve essere depositata, insieme alla sentenza impugnata, la relata di notificazione, ove la sentenza sia stata notificata.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Il ricorso deve essere corredato degli atti e documenti sui quali si fonda la censura nei limiti richiesti dalla specifica indicazione e produzione.
art. 380-bis c.p.c.
Il ricorso è stato trattato con il procedimento camerale semplificato previsto per la decisione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La declaratoria di improcedibilità comporta l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo del contributo unificato dovuto in caso di soccombenza processuale.
art. 10, d.l. 22 giugno 2012, n. 83
È richiamata la riformulazione del motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. operata dalla riforma del 2012.
art. 54, d.l. 22 giugno 2012, n. 83
Norma di modifica che ha ristretto il vizio di motivazione denunciabile in cassazione al solo omesso esame di un fatto decisivo.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è improcedibile la censura quando manchi il deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata, se la notifica della decisione è dedotta come esistente e rilevante ai fini del controllo sul termine.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non è consentito trasformare il motivo in una richiesta di rivalutazione del merito o delle prove.
- L'omessa considerazione di un singolo elemento istruttorio non integra di per sé il vizio di omesso esame, se il fatto storico cui esso si riferisce è stato comunque valutato dal giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare rigorosi oneri di specificità e autosufficienza: gli atti e i documenti richiamati devono essere indicati e localizzati in modo preciso, pena l'inammissibilità.
- In controversie relative a infiltrazioni tra fondi sovrapposti, il giudice può valorizzare la c.t.u. per accertare la relazione causale tra gli interventi eseguiti sul fondo a monte e l'alterazione del deflusso delle acque, ferma restando la sindacabilità in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale tipico.
- La regola del proprietario del fondo superiore di sopportare gli oneri relativi al muro di sostegno del terrapieno può assumere rilievo nel riparto delle responsabilità quando gli interventi sul fondo incidano sull'equilibrio idrogeologico e rendano necessario l'adeguamento o la manutenzione delle opere di contenimento.
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