Cassazione Civile, Ordinanza n. 00324/2023 del 10/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (conduttore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di sublocazione di un immobile adibito ad attività della cooperativa resistente. Le parti avevano anche disciplinato, con scrittura privata, il rimborso di spese straordinarie di manutenzione e adeguamento sostenute dalla subconduttrice, con previsione di compensazione parziale tra canoni e rate di rimborso. A seguito di morosità della subconduttrice, la società ricorrente intimava sfratto per morosità ex art. 658 c.p.c. e chiedeva convalida. La subconduttrice si opponeva deducendo la cessazione della materia del contendere per l’avvenuto acquisto dell’immobile in sede di esecuzione immobiliare e proponeva domanda riconvenzionale per il pagamento del residuo di euro 29.617,60 risultante dalla compensazione tra crediti e debiti reciproci. La ricorrente contestava l’ammissibilità di tale riconvenzionale, sostenendo che fosse tardiva perché proposta con memoria ex art. 426 c.p.c. dopo il mutamento del rito e non già nell’atto introduttivo di opposizione. Con il primo motivo denunciava violazione degli artt. 667, 426, 418 e 663 c.p.c., assumendo che la Corte d’appello avesse erroneamente ritenuto ammissibile una domanda nuova non anticipata in alcun modo nell’opposizione. Con il secondo motivo deduceva nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360, n. 4, c.p.c. per il preteso ingresso illegittimo della riconvenzionale. Con il terzo motivo censurava la condanna alle spese e l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato, lamentando insussistenza della soccombenza e della temerarietà dell’impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che nel procedimento per convalida di sfratto l’opposizione dell’intimato ex art. 665 c.p.c. chiude la fase sommaria e introduce un autonomo giudizio ordinario nel quale le parti possono esercitare tutte le facoltà proprie del rito, compresa per il conduttore la proposizione di nuove eccezioni e di domanda riconvenzionale. Ha quindi escluso sia l’asserita tardività della riconvenzionale sia la conseguente nullità del procedimento. Quanto al terzo motivo, la Corte ha dichiarato inammissibile la censura sull’individuazione della parte soccombente e sulla compensazione delle spese, trattandosi di valutazioni rimesse al potere discrezionale del giudice di merito; ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la doglianza relativa all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, precisando che l’ulteriore contributo unificato consegue al rigetto integrale dell’impugnazione. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 658 c.p.c.
richiamato come base dell’intimazione di sfratto per morosità
art. 665 c.p.c.
l’opposizione dell’intimato determina la chiusura del procedimento sommario e l’instaurazione di un nuovo giudizio ordinario autonomo
art. 426 c.p.c.
richiamato nel contesto del mutamento del rito e del deposito delle difese nel giudizio ordinario
art. 418 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate
art. 663 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate
art. 91 c.p.c.
le spese seguono la soccombenza; è censurabile solo la condanna alle spese posta a carico della parte totalmente vittoriosa
art. 92 c.p.c.
la compensazione totale o parziale delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato consegue al rigetto, all’inammissibilità o all’improcedibilità dell’impugnazione, se la parte è tenuta al contributo iniziale
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro di legittimità per le censure di violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
invocato per la nullità della sentenza e del procedimento
Massime di principio
- Nel procedimento di convalida di sfratto, l’opposizione dell’intimato ex art. 665 c.p.c. trasforma la controversia in un ordinario giudizio di cognizione autonomo, nel quale le parti riacquistano l’ordinario ventaglio delle difese e delle domande, compresa la riconvenzionale del conduttore.
- La domanda riconvenzionale proposta dal convenuto nel giudizio ordinario instaurato a seguito dell’opposizione allo sfratto non è tardiva per il solo fatto di essere formulata con la memoria del rito ordinario, quando il procedimento sommario sia stato definito dall’opposizione e sia stato disposto il mutamento di rito.
- La dedotta nullità del procedimento non può essere fondata sull’erronea ammissione di una domanda riconvenzionale che, nel rito ordinario successivo all’opposizione, sia processualmente consentita.
- L’individuazione della parte soccombente e la decisione di compensare o meno le spese rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione, salvo violazione del principio per cui le spese non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa.
- L’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 consegue automaticamente, sul piano processuale, al rigetto integrale dell’impugnazione, oltre al presupposto sostanziale della soggezione al contributo iniziale.
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