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Sentenza

Sentenza n. 214/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - della graduatoria di merito relativa al bando di riapertura dei termini di ammissione per l’accesso al corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica, Applicata e degli Interventi (classe LM51) per l’anno accademico 2024/25, approvata con decreto prot. 159888 del 8 novembre 2024 - Decreti Rettore 1415/2024 [UOR: SESTUBIO – V/2], degli scorrimenti e delle graduatorie pregresse meglio specificate nell’indice degli atti depositati da intendersi tutti formalmente impugnati i cui estremi sono da intendersi espressamente richiamati e parte integrante dell’epigrafe dell’atto; - del bando di riapertura dei termini di ammissione per l’accesso al corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica, Applicata e degli Interventi (classe LM51) relativo all’a.a. 2024/25, di cui al D.R. n. 1336/2024 prot. n. 151164 del 17 ottobre 2024 e dei bandi pregressi meglio specificati nell’indice degli atti depositati da intendersi tutti formalmente impugnati i cui estremi sono da intendersi espressamente richiamati e parte integrante dell’epigrafe dell’atto; - del verbale del C.A.D. di Psicologia n. 5 del 17/09/2024 in cui si è deliberata la riapertura dei termini d’iscrizione nel caso di mancata copertura dei posti previsti anche nella parte in cui permette che rimangano successivi posti disponibili; - delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico, rispettivamente nelle sedute del 5 e 6 giugno 2024, relative al potenziale formativo per l’a.a. 2024/2025, tra gli altri, del corso di studi in Psicologia Clinica, Applicata e degli Interventi; - di tutti gli scorrimenti della graduatoria nella parte in cui non includono parte ricorrente; - del Regolamento didattico del corso di laurea in Psicologia Clinica, Applicata e degli Interventi per l’a.a. 2024/2025; - del verbale del Consiglio di Area Didattica di Psicologia n. 3 del 7/05/2024; - del Regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale in psicologia clinica, applicata e degli interventi a.a. 2024/2025 dell’Università degli Studi dell’Aquila, nella parte in cui, anche interpretato, limita il diritto allo studio di parte ricorrente e comunque permette l’istituzione dell’accesso programmato per il corso di laurea di cui trattasi e comunque determina l’esclusione di parte ricorrente dal corso di laurea nonostante il punteggio utile per l’immatricolazione ottenuto; - del Regolamento didattico di Ateneo Regolamento Didattico di Ateneo Adottato con D.R. 2114/2012 del 18/09/2012 - Modificato con D.R. 438/2016 del 08/04/2016 - D.R. 777/2018 del 17/07/2018 - D.R. 896/2019 del 02/09/2019 - D.R. 821/2020 del 31/08/2020 - D.R. 877/2021 del 06/08/2021 - D.R. 1067/2022 del 04/08/2022 - D.R. 1484/2022 del 31/10/2022 - D.R. 939/2023 del 31/07/2023 – D.R. 1513/2023 del 29/11/2023 – D.R. 1098/2024 del 22/08/2024 nella parte in cui anche interpretato limita il diritto allo studio di parte ricorrente e comunque permette l’istituzione dell’accesso programmato per il corso di laurea di cui trattasi; - del Regolamento didattico del Dipartimento di Psicologia, nella parte in cui anche interpretato limita il diritto allo studio di parte ricorrente e comunque permette l’istituzione dell’accesso programmato per il corso di laurea di cui trattasi; - del Manifesto degli Studi del corso di laurea in parola, nella parte in cui anche interpretato limita il diritto allo studio di parte ricorrente e comunque permette l’istituzione dell’accesso programmato per il corso di laurea di cui in parola; - di tutti i verbali di valutazione redatti dalla Commissione anche quelli non conosciuti e/o non pubblicati con particolare riferimento alla parte in cui, anche interpretata, istituisce l’accesso programmato per il corso di laurea di cui trattasi e comunque impedisce l’immatricolazione dei ricorrenti; - di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche non conosciuto, rispetto a quelli sopra indicati ed anche non conosciuto con particolare riferimento alla parte in cui, anche interpretata, istituisce l’accesso programmato per il corso di laurea di cui trattasi e comunque impedisce l’immatricolazione dei ricorrenti anche per la partecipazione sub conditione, e anche per le varie deliberazioni non note degli organi accademici dell’Ateneo e per tutti i motivi in atti, nonché di tutti gli atti depositati come da separato indice degli atti e da intendersi tutti parte integrante della presente epigrafe e formalmente impugnati; nonché per il riconoscimento del diritto di parte ricorrente all’iscrizione, presso l’Università degli Studi de L’Aquila, al Corso di Laurea Magistrale in Psicologia clinica, applicata e degli interventi A.A. 2024/2025 dove ha regolarmente svolto la procedura di ammissione de qua e per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, Cpa, delle Amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Giustizia amministrativa202500013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria e atti della procedura di ammissione al corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica, Applicata e degli Interventi per l'a.a. 2024/2025, nonché gli atti presupposti e consequenziali

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, laureati triennali in Psicologia, hanno contestato la graduatoria e gli atti con cui l'Università aveva disciplinato l'accesso programmato e la riapertura dei termini per l'ammissione al corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica, Applicata e degli Interventi. Deducevano, tra l'altro, violazione e falsa applicazione della legge n. 264/1999 e del d.m. n. 544/2007, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei presupposti, sviamento, contraddittorietà, lesione del legittimo affidamento e violazione dei principi di proporzionalità, uguaglianza, ragionevolezza e merito. Contestavano in particolare l'utilizzo della valutazione del curriculum e della media ponderata degli esami quale criterio selettivo in luogo di apposite prove di verifica della preparazione, nonché la previsione dell'accesso programmato nei regolamenti e negli atti dell'Ateneo. Avevano inoltre chiesto il riconoscimento del diritto all'iscrizione e la condanna dell'Amministrazione all'ammissione in forma specifica o, in subordine, al risarcimento. In sede cautelare il TAR aveva accolto la domanda, ravvisando il fumus con particolare riferimento alla possibile illegittima sostituzione delle prove di verifica con la valutazione del curriculum. In esecuzione dell'ordinanza cautelare, i ricorrenti erano stati iscritti al corso e avevano successivamente superato alcuni esami.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito i motivi di illegittimità dedotti. È risultato documentato che, dopo l'ordinanza cautelare, tutti i ricorrenti erano stati iscritti al corso di laurea magistrale e avevano sostenuto con esito positivo alcuni esami. L'Università non ha contestato tali circostanze né ha evidenziato difficoltà nella prosecuzione degli studi. Il Collegio ha ritenuto consolidata la situazione degli studenti: il conseguimento dello status di studenti del corso e il superamento degli esami hanno realizzato l'esigenza formativa perseguita con il ricorso, facendo venir meno l'interesse attuale a una decisione di annullamento della graduatoria. Il giudice ha richiamato il principio di consolidamento, la conservazione degli atti giuridici e l'interesse pubblico alla stabilità del percorso formativo già intrapreso, oltre all'interesse a non rendere inutili gli esami sostenuti per effetto della durata del processo. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    La relativa istanza di accesso è stata dichiarata improcedibile dopo l'ostensione degli atti da parte dell'Università; la norma non è stata decisiva per la definizione della domanda principale.

  • art. 30, comma 2, c.p.a.

    Richiamato nella domanda di condanna in forma specifica e, in subordine, di risarcimento, senza essere esaminato a causa dell'improcedibilità del ricorso.

  • legge 2 agosto 1999, n. 264

    Richiamata nei motivi di ricorso; il Collegio ha valorizzato l'art. 3, comma 1, lett. a), quale riferimento all'interesse pubblico al soddisfacimento del fabbisogno di professionalità e all'offerta potenziale del sistema universitario.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio promosso per ottenere l'ammissione a un corso universitario, il ricorrente viene iscritto al corso e consegue lo status di studente, l'interesse all'annullamento degli atti di selezione può venire meno per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Il superamento documentato di esami universitari dopo l'ammissione conseguita in via cautelare può consolidare la situazione sostanziale e formativa del ricorrente, rendendo improcedibile il ricorso originario e impedendo che gli effetti del percorso accademico siano posti nel nulla per effetto della successiva decisione giudiziale.
  • La sopravvenuta carenza di interesse va valutata anche considerando l'interesse pubblico alla conservazione degli atti e delle certificazioni formativi già prodotti, nonché l'esigenza di evitare che la durata del processo renda inutilmente sostenuti gli esami e frustri le aspettative legittimamente maturate.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariCarriera degli studentiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelareLegittimo affidamento

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