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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26829/2023 del 19/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito emesso per contributi, interessi e sanzioni relativi a rapporti di collaborazione a progetto stipulati tra una società e un collaboratore per attività di gestione delle risorse umane in stabilimenti aziendali. La Corte d'appello, riformando il primo grado, ha ritenuto che i contratti fossero privi di un progetto specifico e che, per effetto dell'art. 69 del d.lgs. n. 276/2003, i rapporti dovessero considerarsi di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla costituzione, con conseguente debenza contributiva. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello dell'INPS per difetto di specificità ex art. 434 c.p.c.; 2) omesso esame di fatti decisivi e violazione delle norme sul lavoro a progetto, sostenendo che i contratti contenessero un progetto specifico ad alta professionalità e che la Corte avesse trascurato anche un secondo contratto integrativo; 3) violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. e dell'art. 69 d.lgs. n. 276/2003, assumendo che il giudice d'appello non potesse discostarsi dal capo di sentenza di primo grado non impugnato sul carattere non assoluto della presunzione di subordinazione e dovesse invece accertare in concreto la natura subordinata del rapporto. La Corte di cassazione ha respinto le doglianze: ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la censura di omessa pronuncia non era correttamente calibrata contro il rigetto implicito dell'eccezione di inammissibilità; ha ritenuto infondato il terzo motivo perché l'appello dell'INPS investiva anche la regola della conversione ope legis e perché, una volta devoluta la questione della genericità del progetto, il giudice d'appello doveva applicare la disciplina corretta ex officio; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché mirava in sostanza a una diversa valutazione del merito, mentre la sentenza impugnata aveva fatto corretta applicazione del principio secondo cui il progetto deve essere specifico, dettagliato e autonomo rispetto all'ordinaria attività aziendale, non potendo consistere nella mera riproduzione di funzioni ordinarie. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della società alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

La decisione

Il ricorso è stato integralmente rigettato. La Corte ha confermato la sentenza d'appello che aveva accolto l'impugnazione dell'INPS e respinto l'opposizione della società all'avviso di addebito contributivo. Ha escluso la fondatezza di tutti i motivi: inammissibile il primo, infondato il terzo, inammissibile il secondo perché diretto a una rivalutazione del fatto e della prova. La Corte ha inoltre condannato la società ricorrente al pagamento delle spese di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 434 c.p.c.

    I requisiti di specificità del gravame possono essere superati se il giudice d'appello esamina comunque il merito; in cassazione non basta dedurre omessa pronuncia senza attaccare in modo pertinente la statuizione implicita di rigetto dell'eccezione di inammissibilità.

  • art. 360 c.p.c., primo comma, nn. 3 e 5

    I motivi formalmente prospettati come violazione di legge o omesso esame non possono tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito e della prova.

  • artt. 61 e 69 d.lgs. n. 276/2003

    Il progetto specifico è requisito cogente del lavoro a progetto; la sua mancanza comporta la conversione ope legis del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla costituzione, senza necessità di accertare le concrete modalità di svolgimento.

  • art. 12 preleggi

    L'interpretazione deve essere conforme al dettato normativo e alla ratio della disciplina sul lavoro a progetto, senza forzare il significato del requisito di specificità.

  • legge 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 24

    La norma di interpretazione autentica ha confermato la lettura della disciplina previgente nel senso della presunzione assoluta di subordinazione in caso di mancanza di progetto specifico.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata decisa in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.

  • art. 385 c.p.c., primo comma

    La soccombenza comporta la condanna alle spese del giudizio di legittimità.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013 va dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel lavoro a progetto, la specificità del progetto è requisito essenziale e non meramente formale: il progetto deve essere autonomo, chiaramente descritto e funzionalmente orientato a un risultato finale determinato.
  • La mancanza di un progetto specifico comporta la conversione automatica del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dall'origine, senza necessità di accertare in concreto se la prestazione sia stata svolta con modalità autonome o subordinate.
  • Un progetto non può coincidere con l'ordinaria attività aziendale né con la mera riproposizione dell'oggetto sociale o di mansioni generiche, anche se attribuite a personale qualificato o apicale.
  • In sede di legittimità, la censura che mira a ottenere una diversa lettura delle risultanze istruttorie è inammissibile quando venga formalmente incanalata come violazione di legge o omesso esame di fatti decisivi.
  • L'eventuale rigetto implicito di un'eccezione processuale da parte del giudice di merito va censurato in cassazione come errore di diritto o di motivazione sulla decisione implicita, non come omessa pronuncia in senso tecnico.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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