Corte di giustizia, Sentenza C-548/17
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 29 novembre 2018. — Finanzamt Goslar contro baumgarten sports & more GmbH. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Assoggettamento a imposta delle agenzie di intermediazione di calciatori professionisti – Pagamento rateizzato e soggetto a condizione – Fatto generatore, esigibilità e riscossione dell’imposta. — Causa C-548/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte affronta il caso di un agente sportivo che riceve provvigioni semestrali, subordinate alla permanenza del contratto del calciatore e della sua licenza. Stabilisce che, in presenza di pagamenti successivi per una prestazione di servizi, l’IVA non diventa esigibile integralmente al momento dell’intermediazione. Il fatto generatore e l’esigibilità seguono le scadenze periodiche dei corrispettivi, secondo l’articolo 64, paragrafo 1, della direttiva IVA.
IVA e servizi di intermediazione sportiva: nei pagamenti rateizzati e condizionati il fatto generatore e l’esigibilità non coincidono con la sola data dell’intermediazione, ma con le scadenze dei pagamenti periodici.
La questione giuridica
Se gli articoli 63 e 64, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE debbano essere interpretati nel senso che, per una prestazione di servizi di intermediazione nel trasferimento di calciatori professionisti remunerata con pagamenti rateizzati e subordinati a condizione per più anni, il fatto generatore e l’esigibilità dell’IVA si producano alla data dell’intermediazione; e, in sostanza, se il corrispettivo debba considerarsi soggetto a imposizione anticipata nonostante la sua esigibilità solo successiva.
Principio di diritto
Per le prestazioni di servizi di intermediazione nel trasferimento di calciatori professionisti remunerate mediante pagamenti rateizzati e soggetti a condizione per un periodo pluriennale, l’articolo 63 della direttiva IVA, letto con l’articolo 64, paragrafo 1, osta a che il fatto generatore e l’esigibilità dell’IVA siano fissati alla data dell’intermediazione: l’imposta diventa esigibile alle scadenze dei periodi cui si riferiscono i pagamenti successivi, sempre che la prestazione rientri effettivamente nell’ambito dell’articolo 64, paragrafo 1.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/112/CE
- Articolo 63 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 64, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 65 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 66 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 90 della direttiva 2006/112/CE
IVA e intermediazione nel trasferimento di calciatori professionisti
La pronuncia trae origine da un rinvio pregiudiziale del Bundesfinanzhof in una controversia tra l’amministrazione finanziaria di Goslar e la baumgarten sports & more GmbH. Il tema è la corretta individuazione del momento di esigibilità dell’IVA per una prestazione di intermediazione sportiva remunerata mediante provvigioni rateizzate e condizionate per più anni.
Fatti e procedimento principale
La società svolge attività di agenzia sportiva nel calcio professionistico. Quando riesce a trasferire un calciatore a una società calcistica, riceve da quest’ultima una provvigione solo se il giocatore sottoscrive successivamente un contratto di lavoro e se resta titolare della licenza rilasciata dalla Deutsche Fußball Liga GmbH.
La provvigione è versata semestralmente finché dura il rapporto tra calciatore e società calcistica e finché permane la licenza. Per l’anno 2012 la società aveva assoggettato a IVA il fatturato secondo i corrispettivi pattuiti. In sede di verifica, l’amministrazione fiscale ha invece ritenuto che l’imposta dovesse essere calcolata già nel 2012 anche per provvigioni relative a contratti di durata determinata con scadenza successiva, applicando il principio della contabilità per competenza. Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso della società; l’amministrazione ha quindi proposto Revision.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha chiesto in sostanza:
- se l’articolo 63 della direttiva IVA debba essere interpretato restrittivamente, nel senso che il corrispettivo debba essere già esigibile o almeno non soggetto a condizione affinché la prestazione si consideri effettuata;
- se, in caso negativo, il soggetto passivo debba versare anticipatamente l’IVA per un periodo di due anni quando il corrispettivo possa essere incassato solo successivamente;
- se, alla luce dell’articolo 90, paragrafo 2, gli Stati membri possano prevedere una rettifica della base imponibile già nel periodo d’imposta in cui l’imposta è divenuta esigibile, anche se il pagamento è differito.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 63 della direttiva 2006/112/CE, secondo cui il fatto generatore e l’esigibilità si verificano al momento della prestazione;
- l’articolo 64, paragrafo 1, della stessa direttiva, che per le prestazioni che comportano pagamenti successivi stabilisce che esse si considerano effettuate alla scadenza dei periodi cui tali pagamenti si riferiscono;
- l’articolo 65, relativo agli acconti versati prima della prestazione;
- l’articolo 66, che consente deroghe nazionali al momento di esigibilità in casi limitati;
- l’articolo 90, relativo alla riduzione della base imponibile in caso di non pagamento o altre vicende sopravvenute.
Sono richiamate anche le norme interne tedesche sugli articoli 13, 17 e 20 dell’UStG, che disciplinano rispettivamente il momento di insorgenza dell’imposta, la rettifica per modifiche della base imponibile e il regime del corrispettivo incassato.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva anzitutto che, per una soluzione utile al giudice nazionale, occorre leggere l’articolo 63 in combinato disposto con l’articolo 64, paragrafo 1, della direttiva IVA.
Sottolinea che l’articolo 64, paragrafo 1, è proprio la disposizione che disciplina le prestazioni di servizi che comportano versamenti successivi. Da tale combinazione deriva che, per tali prestazioni, il fatto generatore e l’esigibilità dell’imposta si collocano alla scadenza dei periodi cui i pagamenti si riferiscono.
Applicando questo criterio alla prestazione in causa, la Corte rileva che l’attività dell’agente sportivo consiste nel negoziare il trasferimento di un calciatore per un certo numero di stagioni e che la remunerazione avviene con pagamenti rateizzati e soggetti a condizione per più anni dopo l’intermediazione. Tale situazione rientra, in via di principio e salva verifica del giudice del rinvio, nell’ambito dell’articolo 64, paragrafo 1.
La Corte richiama inoltre la propria sentenza Asparuhovo Lake Investment Company (C‑463/14), che aveva già chiarito come, per le prestazioni con pagamenti successivi, il fatto generatore e l’esigibilità coincidano con le scadenze periodiche dei pagamenti.
Decisione
La Corte dichiara che l’articolo 63 della direttiva 2006/112/CE, in combinato disposto con l’articolo 64, paragrafo 1, osta a che il fatto generatore e l’esigibilità dell’IVA relativa a una prestazione di servizi di intermediazione nel trasferimento di calciatori professionisti, remunerata con pagamenti rateizzati e soggetti a condizione per diversi anni dopo l’intermediazione, siano considerati avvenuti alla data dell’intermediazione stessa.
Principio affermato
Per una prestazione di servizi remunerata da pagamenti successivi, il momento impositivo non è la sola esecuzione iniziale del servizio se il corrispettivo è scandito da rate periodiche; l’IVA diviene esigibile man mano che maturano le singole scadenze, purché la prestazione sia effettivamente riconducibile all’articolo 64, paragrafo 1, della direttiva IVA.
Rilevanza pratica
La decisione è rilevante per i professionisti che gestiscono servizi con corrispettivi differiti o condizionati, perché esclude un’imposizione anticipata integrale alla data della prestazione quando il compenso è strutturato in pagamenti periodici successivi. In ambito fiscale, la pronuncia chiarisce il coordinamento tra fatto generatore, esigibilità e calendario dei pagamenti, con ricadute operative sulla liquidazione dell’IVA e sulla contabilità delle prestazioni pluriennali.
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