Sentenza n. 7111/2026 - Roma, Sezione 2
Ricorso ex art. 117 c.p.a. avverso il silenzio inadempimento serbato dal Consolato Generale d’Italia a Gerusalemme sulla richiesta di rilascio del visto di ingresso per motivi di studio D;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio asseritamente serbato dal Consolato Generale d’Italia a Gerusalemme sull’istanza di rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 117 c.p.a. contro il silenzio asseritamente formatosi sulla domanda di visto per motivi di studio presentata il 18 novembre 2025 presso il Consolato Generale d’Italia a Gerusalemme, formulando anche un’istanza cautelare. Il Ministero si è costituito depositando la corrispondenza intercorsa e illustrando le attività svolte e le criticità nell’esame della pratica, riconducibili al contesto bellico. Il giudice ha tuttavia ritenuto assorbente il vizio processuale relativo alla procura alle liti: la procura, redatta in italiano e compilata all’estero a Khan Yunis il 26 febbraio 2026, recava la copia di un documento di identità, ma la firma non risultava autenticata né certificata dal difensore, né risultava un accertamento dell’identità della sottoscrittrice da parte di un pubblico ufficiale o con altra modalità idonea. È stata quindi contestata la validità della procura speciale richiesta per la sottoscrizione del ricorso amministrativo.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza breve, rilevando preliminarmente che l’istanza cautelare è inammissibile nell’ambito del rito sul silenzio ex art. 117 c.p.a. In ogni caso, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per invalidità della procura speciale. Applicando la legge processuale italiana, il Collegio ha affermato che la procura utilizzata in un processo amministrativo italiano, anche se rilasciata all’estero, deve rispettare gli artt. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. e 83 c.p.c.; la sottoscrizione deve essere autenticata o certificata secondo le forme di legge, con previo accertamento dell’identità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 2703 c.c. La mera firma accompagnata dalla copia di un documento di identità non è sufficiente. L’invalidità della procura determina anche l’assenza di una sottoscrizione giuridicamente rilevante del ricorso, poiché il difensore non può considerarsi munito di valida procura speciale. Il giudice ha rilevato d’ufficio il vizio, ritenendo che esso impedisca di collegare giuridicamente l’atto introduttivo alla ricorrente e comporti la nullità del ricorso ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. a), c.p.a. Il giudizio non è stato quindi esaminato nel merito e la pronuncia non incide sulla prosecuzione dell’esame della domanda di visto presso il Consolato, né preclude la riproposizione del ricorso. Le spese sono state compensate per la peculiarità delle questioni.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso contro il silenzio dell’amministrazione; il TAR ha inoltre rilevato l’inammissibilità dell’istanza cautelare proposta nell’ambito di tale rito.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza breve in camera di consiglio, previa audizione delle parti.
art. 73 c.p.a.
È stato richiamato quale base dell’avviso dato alle parti in ordine al vizio della procura.
art. 12 l. 218/1995
Il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana
La procura alle liti utilizzata in un giudizio svolto in Italia è disciplinata dalla legge processuale italiana anche se rilasciata all’estero.
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
Il ricorso amministrativo deve essere sottoscritto dalla parte legittimata a difendersi personalmente oppure da un difensore munito di procura speciale.
art. 83 c.p.c.
con atto pubblico o con scrittura privata autenticata
La procura speciale deve essere conferita nelle forme previste dalla legge; quando è apposta sull’atto difensivo o su foglio congiunto, l’autografia della sottoscrizione deve essere certificata dal difensore.
art. 2703 c.c.
l’autenticazione consiste nell’attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l’identità della persona che sottoscrive
L’autenticazione richiede l’attestazione della sottoscrizione in presenza del pubblico ufficiale e il previo accertamento dell’identità del sottoscrittore.
art. 35, comma 1, c.p.a.
Consente il rilievo d’ufficio della causa di inammissibilità.
art. 44, comma 1, lett. a), c.p.a.
La carenza di una sottoscrizione giuridicamente valida dell’atto introduttivo, derivante dall’invalidità della procura del difensore, comporta la nullità del ricorso e la sua inammissibilità.
Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2 ottobre 2025
È richiamata a sostegno della qualificazione del difetto di sottoscrizione quale vizio impeditivo della valida instaurazione del giudizio.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo italiano, la procura alle liti rilasciata all’estero deve comunque rispettare le forme richieste dalla legge processuale italiana, in quanto il processo si svolge in Italia.
- La mera sottoscrizione della procura accompagnata dalla copia di un documento di identità non integra, di per sé, una valida autenticazione o certificazione della firma, se non risulta l’accertamento dell’identità del sottoscrittore nelle forme previste dalla legge.
- La procura speciale invalida non abilita il difensore a sottoscrivere validamente il ricorso; ne consegue l’assenza di una sottoscrizione giuridicamente rilevante dell’atto introduttivo e la nullità del ricorso ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. a), c.p.a.
- Il difetto di valida procura e di sottoscrizione del ricorso può essere rilevato d’ufficio e impedisce al giudice di esaminare il merito della domanda.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso per invalidità della procura non definisce sostanzialmente la pretesa amministrativa e non impedisce, in quanto tale, la prosecuzione del procedimento amministrativo né la riproposizione del ricorso.
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