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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17884/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta di rimessione in termini per poter svolgere i lavori di pubblica utilità disposti come sanzione sostitutiva (pena sostituita con lavoro di pubblica utilità a seguito di sentenza del 16/11/2021). Il difensore aveva inviato PEC all'UEPE il 14/12/2021 per concordare l'inizio dei lavori ma non risultano convocazioni né atti d'impulso da parte dell'UEPE/PM; il Tribunale di Crotone ha rigettato l'istanza sostenendo che fosse onere del condannato avviare lo svolgimento, mentre il ricorrente deduce che l'avvio dell'esecuzione spetta all'autorità (PM/UEPE) e che la revoca o il rigetto non potevano fondarsi sulla presunta inerzia dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando con rinvio l'ordinanza impugnata per errore di diritto. La Corte ha affermato che l'avvio della procedura esecutiva per la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità è compito dell'autorità (Pubblico Ministero e UEPE) e non dell'imputato; pertanto il giudice dell'esecuzione deve verificare se il PM/UEPE abbia dato impulso all'esecuzione prima di ritenere inottemperante il condannato o di rigettare la rimessione in termini. L'ordinanza di rigetto è stata quindi annullata e la causa rinviata per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 9-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada)

    Prevede la possibilità di sostituire la pena principale con il lavoro di pubblica utilità; la Corte interpreta che, pur potendo il giudice indicare modalità e termini nella sentenza, l'avvio dell'esecuzione non è un onere del condannato ma dell'autorità esecutiva.

  • art. 655 c.p.p.

    Stabilisce che il Pubblico Ministero è organo dell'esecuzione penale e ha il compito di curare l'esecuzione dei provvedimenti di condanna; la Corte conferma che spetta al PM dare l'atto di impulso alla fase esecutiva.

  • decreto Ministero della Giustizia 26 marzo 2001, art. 5 (Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità)

    Attribuisce compiti organizzativi ed esecutivi in materia di lavoro di pubblica utilità e individua il ruolo del PM nell'esecuzione della pena sostitutiva.

  • d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 54, comma 6

    Disciplina il lavoro di pubblica utilità come misura alternativa; la Corte richiama il contesto normativo secondo cui l'UEPE verifica il corretto svolgimento e può determinare modalità esecutive in corso d'opera.

  • art. 44 d.lgs. citato (richiamato nella motivazione)

    Norma richiamata per le richieste di modifica delle modalità esecutive da parte del PM; la Corte la utilizza per sottolineare le competenze dell'autorità esecutiva nella gestione della sanzione alternativa.

Massime di principio

  • L'avvio della procedura esecutiva per il lavoro di pubblica utilità spettante come sanzione sostitutiva è onere del Pubblico Ministero e dell'UEPE, non del condannato.
  • Il condannato non è obbligato ad avviare autonomamente l'esecuzione né a indicare l'ente presso cui svolgere il lavoro, salvo diversa disposizione normativa espressa.
  • Prima di revocare la sanzione sostitutiva o rigettare una richiesta di rimessione per presunta inerzia, il giudice dell'esecuzione deve accertare concretamente se il PM/UEPE abbia dato impulso alla fase esecutiva (notifiche, convocazioni, atti di impulso).
  • L'assenza di convocazione o di atti di impulso da parte dell'UEPE/PM è rilevante e può legittimare l'accoglimento della domanda del condannato (es. rimessione in termini); la responsabilità della mancata esecuzione non può essere automaticamente imputata al condannato.
  • Non esiste una perenzione automatica della sanzione sostitutiva per semplice decorso del tempo: l'esecuzione rimane possibile fino a che l'autorità non ha attivato e concluso le specifiche verifiche e procedure previste.
  • Se e quando il PM/UEPE attiva la procedura e convoca il condannato, quest'ultimo ha il dovere di svolgere il lavoro di pubblica utilità; l'esito dell'esecuzione può determinare l'accertamento dell'estinzione dell'illecito.

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