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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04483/2025 del 04/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Messina del 10/06/2024, ma l'ordinanza di legittimità rileva che il ricorso si limitava a riproporre questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione ritenuta adeguata. In particolare, la Corte di appello aveva valorizzato elementi dai quali aveva escluso che la sostanza stupefacente fosse detenuta per uso esclusivamente personale, e aveva altresì negato le circostanze attenuanti facendo riferimento ai precedenti penali, anche specifici, e alla mancanza di elementi favorevoli di valutazione. Il ricorso non si confrontava in modo critico con tale apparato argomentativo.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    La motivazione richiama implicitamente la detenzione di droga non destinata al solo uso personale, quindi riconducibile alla disciplina penale degli stupefacenti; il testo non indica espressamente il numero dell'articolo, ma il reato contestato emerge chiaramente come detenzione a fini non personali.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti sono state escluse in ragione dei precedenti penali, anche specifici, e dell'assenza di elementi positivi di valutazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre doglianze già esaminate e confutate dalla sentenza impugnata senza confrontarsi specificamente con la sua motivazione.
  • In sede di legittimità non è sufficiente contrapporre una diversa lettura del fatto se la decisione di merito ha esposto elementi valutativi idonei a escludere l'uso personale della sostanza stupefacente.
  • La negazione delle circostanze attenuanti può essere legittimamente fondata sui precedenti penali, anche specifici, e sull'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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