Sentenza n. 137/2026 - Firenze, Sezione 1
per l’annullamento della prova disciplinare orale per la scuola superiore di II grado, classe di concorso “A066 – Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica”, sostenuta in data 12.07.2022 alle ore 10:40 dinanzi alla commissione nazionale di cui all’art. 8, co. 1, del decreto ministeriale n. 242 del 2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità nella prova disciplinare orale e, in via presupposta, decreti di nomina e rettifica della commissione giudicatrice
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva partecipato alla procedura prevista dall'art. 59, commi 4-9, del decreto-legge n. 73/2021, finalizzata alla trasformazione del contratto di insegnamento a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato. Dopo il percorso annuale di formazione iniziale e prova, era stato giudicato non idoneo alla prova disciplinare orale del 12 luglio 2022. Ha dedotto la violazione dell'art. 59, comma 7, del decreto-legge n. 73/2021, sostenendo che la prova non fosse stata valutata da una commissione esterna all'istituzione scolastica di servizio, poiché due componenti della commissione prestavano servizio nel medesimo istituto scolastico presso il quale egli aveva svolto il percorso annuale. Il TAR ha rilevato d'ufficio due profili processuali: la mancata impugnazione espressa dei decreti di nomina della commissione, cui erano riferibili le censure, e la mancata notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato, individuato in una candidata della medesima sessione che aveva superato la prova e conseguito il giudizio di idoneità.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Quanto alla mancata impugnazione degli atti presupposti, il Collegio ha ritenuto che la domanda potesse essere interpretata come estesa anche ai decreti di nomina e rettifica della commissione, benché non fossero espressamente indicati nelle conclusioni: essi erano infatti menzionati nel corpo del ricorso, allegati e direttamente investiti dall'unica censura proposta. Il TAR ha inoltre ritenuto tempestiva la loro impugnazione unitamente al provvedimento finale, poiché, nelle procedure selettive, la nomina della commissione non è di regola autonomamente lesiva. Tuttavia, l'eventuale annullamento dei decreti di nomina avrebbe travolto gli atti successivi della procedura e inciso sulla posizione dei candidati giudicati idonei. Una candidata risultava nominativamente indicata nella documentazione prodotta dal ricorrente, aveva superato la prova davanti alla medesima commissione e vantava quindi un interesse concreto, attuale e qualificato alla conservazione degli atti impugnati. La mancata notificazione del ricorso a tale controinteressata, o ad altro controinteressato, ha impedito la valida instaurazione del rapporto processuale ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a. Le spese sono state compensate, considerata la difesa meramente formale dell'Amministrazione.
Norme richiamate
art. 59, commi 4-9, d.l. n. 73/2021, convertito
Disciplina la procedura straordinaria finalizzata alla trasformazione del contratto di insegnamento a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.
art. 59, comma 7, d.l. n. 73/2021
da una commissione esterna all’istituzione scolastica di servizio
Prevede che la prova disciplinare orale sia valutata da una commissione esterna all'istituzione scolastica di servizio; la censura relativa alla sua violazione riguarda la legittimità della composizione della commissione.
art. 13 d.lgs. n. 59/2017
Disciplina il percorso annuale di formazione iniziale e prova svolto dal candidato prima della valutazione della prova disciplinare.
art. 8, comma 1, d.m. n. 242/2021
Prevede lo svolgimento della prova disciplinare davanti alla commissione nazionale.
art. 41, comma 2, c.p.a.
Impone, nell'azione di annullamento, la notificazione del ricorso all'amministrazione emanante e ad almeno un controinteressato individuato nell'atto; la notificazione al controinteressato costituisce un onere minimo imprescindibile per la costituzione del rapporto processuale.
art. 35, comma 1, c.p.a.
Richiamato dal provvedimento nell'ambito della decisione definitiva sul ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal provvedimento nell'ambito della decisione definitiva sul ricorso.
Massime di principio
- Nelle procedure selettive, la nomina della commissione giudicatrice, così come gli atti da essa compiuti durante il procedimento, non è di regola autonomamente lesiva; il termine per impugnarla decorre normalmente insieme al provvedimento finale, salvo che l'atto di nomina produca uno specifico effetto lesivo immediato.
- L'impugnazione dell'atto consequenziale può comprendere anche l'atto presupposto non espressamente indicato nelle conclusioni quando quest'ultimo sia specificamente menzionato nel ricorso, allegato e direttamente investito dalle censure, sicché risulti inequivoca la volontà di contestarne la legittimità.
- Quando l'annullamento della nomina di una commissione giudicatrice può travolgere gli atti successivi della procedura e incidere sui candidati risultati idonei, questi ultimi sono controinteressati in senso tecnico se risultano individuabili dall'atto o dalla documentazione impugnata e vantano un interesse qualificato alla conservazione degli atti.
- La mancata notificazione del ricorso di annullamento ad almeno un controinteressato necessario, individuabile e portatore di un interesse concreto e attuale contrario a quello del ricorrente, determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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