Sentenza del 29/09/2016 n. 5004 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
REGISTRO - ATTI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa condanna alle restituzioni, quando costituisce conseguenza accessoria della dichiarazione di risoluzione contrattuale, non è considerata un autonomo trasferimento di ricchezza. Essa ha natura meramente ripristinatoria dello status quo ante e deve pertanto essere assoggettata all'imposta di registro in misura fissa, non a quella proporzionale.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la misura dell'imposta di registro applicabile a un provvedimento giudiziario contenente una condanna alla restituzione conseguente alla risoluzione di un contratto. Il criterio distintivo è se il provvedimento realizzi un nuovo trasferimento di ricchezza, soggetto a imposta proporzionale ai sensi dell'art. 8, lett. b), del d.P.R. 131/1986, oppure elimini il titolo giustificativo di un trasferimento già avvenuto, determinando il ripristino della situazione precedente, con applicazione dell'imposta fissa ai sensi dell'art. 8, lett. e), del medesimo decreto.
Norme richiamate
Art. 8, lett. e), d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Imposta di registro in misura fissa per gli atti giudiziari che comportano la caducazione del titolo giustificativo del precedente trasferimento di ricchezza.
Si applica quando il provvedimento giudiziario elimina gli effetti di un precedente trasferimento, senza realizzare un nuovo trasferimento patrimoniale.
Art. 8, lett. b), d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Imposta di registro in misura proporzionale per gli atti giudiziari che dispongono un trasferimento di ricchezza.
Si applica quando il provvedimento produce un autonomo effetto traslativo o attribuisce ricchezza a una parte.
Cassazione n. 4537/2009
Conferma il criterio secondo cui occorre distinguere tra provvedimenti che realizzano un trasferimento di ricchezza e provvedimenti che caducano il titolo di un trasferimento precedente.
Massime di principio
- Per determinare l'imposta di registro su una sentenza occorre valutare l'effetto patrimoniale concreto del provvedimento, non soltanto la sua forma o il contenuto letterale.
- Le restituzioni conseguenti alla risoluzione, all'annullamento o alla caducazione di un contratto sono normalmente ripristinatorie e non costituiscono un nuovo trasferimento di ricchezza.
- Quando la restituzione è meramente accessoria rispetto alla decisione principale che elimina il titolo del precedente trasferimento, può trovare applicazione l'imposta fissa.
- L'imposta proporzionale è invece giustificata quando la sentenza attribuisce autonomamente un bene o un valore patrimoniale, realizzando un effettivo trasferimento di ricchezza.
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