Sentenza n. 3794/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento, previa sospensione cautelare a) della Ricevuta di annullamento (cd. scarto) degli effetti della comunicazione dell'opzione esercitata ai sensi dell'articolo 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, emessa dall'Agenzia delle Entrate in data 27 marzo 2026, con la quale l'Amministrazione finanziaria, in applicazione del punto 3.2 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 340450 del 1° dicembre 2021, ha dichiarato «non effettuate» le comunicazioni dell'opzione precedentemente acquisite ai prot.: 26031211243357929 per un importo di credito pari ad euro 399.871,55; 26031416240628507 per un importo di credito pari ad euro 465.868,00; 26031312445958676 per un importo di credito pari ad euro 180.991,85, per un totale pari ad euro 1.046.731,40; b) nonché, per quanto possa occorrere, delle Ricevute di sospensione prodromiche alla ricevuta di annullamento, emesse nelle date 13,14 e 15 marzo 2026 ai sensi dell'art. 122-bis del d.l. n. 34/2020; c) e, ove occorra, in parte qua, del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 340450 del 1° dicembre 2021, con particolare riferimento al punto 3.2 (nella parte posta a fondamento del provvedimento qui principalmente impugnato) e all'art. 3 (nella parte in cui dispone che la comunicazione dell'esito del controllo avvenga mediante mero inserimento nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia); d) di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, ancorché non conosciuto e/o ignoto al ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ricevute di sospensione e di annullamento/scarto delle comunicazioni dell'opzione per lo sconto in fattura relative a crediti da superbonus, nonché il provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Entrate sui controlli preventivi antifrode
Esito
Favorevole al resistente (agenzia fiscale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, lo scarto delle comunicazioni dell'opzione per lo sconto in fattura, disposto dall'Agenzia delle Entrate dopo la sospensione preventiva prevista dall'art. 122-bis del d.l. n. 34/2020, nonché gli atti presupposti e il provvedimento direttoriale che disciplina i controlli sui profili di rischio. Hanno sostenuto, in via preliminare, che la controversia appartenesse alla giurisdizione del giudice amministrativo, poiché lo scarto sarebbe un atto amministrativo preventivo e inibitorio, diretto a impedire la circolazione del credito senza accertare definitivamente l'an o il quantum dell'agevolazione e non riconducibile all'elenco degli atti impugnabili davanti al giudice tributario. Nel merito hanno dedotto il difetto di motivazione, per il richiamo generico ai controlli di coerenza senza indicazione dell'anomalia concreta; la violazione del contraddittorio procedimentale; il difetto di istruttoria, per l'asserito ricorso a un controllo meramente automatizzato; l'adozione dello scarto in assenza dell'indicazione di uno specifico profilo di rischio tra quelli previsti dall'art. 122-bis; nonché la violazione dei principi di buona fede, collaborazione e proporzionalità, poiché la mancata indicazione dell'anomalia avrebbe impedito la correzione o la tempestiva ripresentazione delle comunicazioni.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, senza esaminare i motivi di merito. La controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice tributario perché lo scarto incide direttamente sulle modalità di fruizione di un'agevolazione fiscale e, nel caso concreto, impedisce sostanzialmente qualsiasi godimento del beneficio: essendo stato applicato integralmente lo sconto in fattura, il condominio non aveva effettuato il pagamento mediante bonifico parlante necessario per la detrazione ordinaria. Lo scarto, pur non costituendo un accertamento definitivo sulla spettanza dell'agevolazione e pur avendo finalità preventiva antifrode, sterilizza gli effetti fiscali dell'opzione, impedisce l'emersione e la circolazione del credito e produce effetti sostanzialmente riconducibili al diniego di agevolazione previsto dall'art. 19, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 546/1992. La natura preventiva del controllo non muta la natura tributaria del rapporto nel quale il potere è esercitato, né rileva, ai fini del riparto, la qualificazione della posizione come diritto soggettivo o interesse legittimo. L'elenco dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, pur tassativo, deve essere interpretato per categorie, comprendendo anche atti atipici che producano effetti giuridici riconducibili a quelli degli atti nominati. La contestuale impugnazione del provvedimento generale del Direttore dell'Agenzia delle Entrate non radica la giurisdizione amministrativa, poiché l'oggetto principale resta il rapporto tributario e il giudice tributario può conoscere dell'atto presupposto e, se necessario, disapplicarlo. La controversia può essere riproposta davanti alla competente Corte di giustizia tributaria ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate per la novità e complessità della questione e per il contrasto giurisprudenziale esistente.
Norme richiamate
art. 119 d.l. n. 34/2020
Disciplina la detrazione fiscale relativa al Superbonus, quale beneficio fiscale fruibile ordinariamente in dichiarazione dei redditi.
art. 121 d.l. n. 34/2020
Consente, in alternativa alla detrazione diretta, lo sconto in fattura o la cessione del credito; la relativa comunicazione telematica rende operativa la modalità alternativa di fruizione.
art. 122-bis d.l. n. 34/2020
se all'esito del controllo risultano confermati i rischi di cui al comma 1, la comunicazione si considera non effettuata
Attribuisce all'Agenzia delle Entrate il potere di sospendere preventivamente le comunicazioni con profili di rischio e, se i rischi sono confermati, di considerarle non effettuate, sterilizzandone gli effetti fiscali.
art. 19, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 546/1992
diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari
Consente di ricondurre lo scarto alla categoria degli atti impugnabili davanti al giudice tributario, in quanto atto che incide sostanzialmente sulla fruizione dell'agevolazione fiscale.
art. 2 d.lgs. n. 546/1992
Radica la giurisdizione tributaria in relazione alla natura tributaria del rapporto, senza distinguere tra diritti soggettivi e interessi legittimi.
art. 11, comma 4, c.p.a.
Consente la riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione dopo la declinatoria del giudice amministrativo.
art. 11, comma 2, c.p.a.
Richiamato nel dispositivo quale fondamento della salva riproponibilità della controversia davanti al giudice tributario.
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
Il TAR distingue il controllo preventivo ex art. 122-bis dai controlli formali, precisando che l'assenza di una qualificazione come controllo ex art. 36-bis non esclude la natura tributaria della controversia.
art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973
Il TAR distingue il controllo preventivo ex art. 122-bis dai controlli formali, precisando che l'assenza di una qualificazione come controllo ex art. 41-bis non esclude la natura tributaria della controversia.
Massime di principio
- La controversia sullo scarto della comunicazione dell'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito relativo a un'agevolazione fiscale appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice tributario quando l'atto incide sulla fruizione o sulla circolazione del beneficio fiscale.
- La finalità preventiva e antifrode del controllo previsto dall'art. 122-bis del d.l. n. 34/2020 non muta la natura tributaria del rapporto nel quale il potere è esercitato e non radica la giurisdizione del giudice amministrativo.
- L'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, pur tassativa, va riferita alle categorie di atti individuate dalla norma e comprende gli atti atipici che producono effetti sostanzialmente riconducibili al diniego o alla revoca di un'agevolazione fiscale.
- Lo scarto della comunicazione può essere sostanzialmente assimilato al diniego di agevolazione quando impedisce l'emersione, la circolazione e l'utilizzo del credito d'imposta, anche se non accerta in via definitiva l'insussistenza del diritto sostanziale alla detrazione.
- La contestuale impugnazione di un atto generale o regolamentare presupposto non sposta la giurisdizione amministrativa quando siano impugnati anche gli atti individuali applicativi a contenuto tributario: il giudice tributario può conoscere dell'atto presupposto e, se necessario, disapplicarlo.
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