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Sentenza

Sentenza n. 250/2026 - Catania, Sezione 5

per l'annullamento della nota del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Taormina prot. n.-OMISSIS-/2025 del 13.3.2025, comunicata via PEC in pari data;

Giustizia amministrativa202501072

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota comunale che, in esecuzione di una precedente sentenza sul silenzio, aveva ritenuto sussistenti i presupposti per l'applicazione del regime SCIA agli interventi edilizi realizzati dai controinteressati

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietari confinanti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno contestato il provvedimento comunale con cui l'amministrazione aveva escluso l'esercizio dei poteri inibitori e repressivi in relazione a una SCIA alternativa al permesso di costruire e ai lavori eseguiti su un fabbricato confinante. Hanno dedotto: violazione delle NTA del PRG e degli artt. 3 e 10 del d.P.R. 380/2001, sostenendo che il torrino scala, per conformazione, dimensioni e chiusura, costituisse un volume edilizio e non un volume tecnico o una pertinenza, con necessità del permesso di costruire; violazione delle medesime norme con riguardo alla realizzazione di un balcone e alla trasformazione del lastrico solare in terrazza calpestabile; violazione delle distanze legali previste dall'art. 9 del d.m. 1444/1968, dalle NTA comunali e dall'art. 905 c.c.; violazione della disciplina urbanistica della zona C3 per omessa approvazione di un piano di lottizzazione; violazione degli artt. 93 e 94 del d.P.R. 380/2001 per mancata acquisizione dell'autorizzazione sismica; contraddittorietà e carenza motivazionale rispetto a precedenti atti comunali. I controinteressati hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che si fosse formato un silenzio significativo sulla SCIA e che la nota fosse meramente confermativa.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di inammissibilità, richiamando l'art. 19, comma 6-ter, l. 241/1990, secondo cui la SCIA non costituisce un provvedimento tacito direttamente impugnabile e il terzo leso può sollecitare i controlli amministrativi e, in caso di inerzia, agire ai sensi dell'art. 31 c.p.a. La nota comunale adottata in esecuzione della precedente sentenza sul silenzio aveva invece natura provvedimentale ed era autonomamente impugnabile. Nel merito, il ricorso è stato accolto parzialmente. Il Comune ha erroneamente qualificato il torrino scala come volume tecnico e ha omesso di considerare l'aumento di volume e superficie derivante dalla sua conformazione, dalle dimensioni e dalla possibilità di rendere fruibile il lastrico solare. Il torrino, non essendo privo di autonomia funzionale e incidendo sulla sagoma, sul volume e sul carico urbanistico, richiedeva il permesso di costruire e non poteva essere considerato una mera pertinenza. Anche il balcone e la trasformazione del lastrico in terrazza calpestabile avrebbero dovuto essere esaminati quanto agli effetti di incremento della superficie utile e del carico urbanistico. È stato accolto, per difetto di istruttoria, il motivo relativo alle distanze dal confine, non esaminato dal Comune, mentre è stato respinto il profilo concernente la distanza tra edifici frontistanti, poiché gli immobili non erano paralleli ma quasi perpendicolari. È stato accolto per difetto di istruttoria anche il motivo relativo all'art. 905 c.c., non risultando alcuna valutazione comunale sulla censura. È stato respinto il motivo relativo alla necessità del piano di lottizzazione, poiché la completa urbanizzazione dell'area può rendere inutile tale strumento attuativo. È stato accolto il motivo relativo alla normativa sismica: il certificato di idoneità sismica depositato in sanatoria non equivale all'autorizzazione preventiva prevista dagli artt. 93 e 94 del d.P.R. 380/2001, e il Genio Civile aveva espressamente precisato che l'attestazione di deposito non costituiva parere né regolarizzazione sismica. L'ottavo motivo è stato dichiarato non scrutinabile per genericità. Il provvedimento impugnato è stato annullato, con obbligo del Comune di rideterminarsi sull'istanza di riesame alla luce della sentenza. Le spese sono state compensate per metà e, per la restante metà, poste a carico del Comune e dei controinteressati.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 6-ter, l. 241/1990

    La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

    La SCIA non forma un provvedimento tacito direttamente impugnabile; il terzo pregiudicato deve sollecitare i poteri di controllo dell'amministrazione e, in caso di inerzia, proporre l'azione avverso il silenzio.

  • art. 31 c.p.a.

    È il rimedio esperibile dal terzo contro il silenzio dell'amministrazione sulla sollecitazione dei poteri inibitori e repressivi relativi a una SCIA.

  • art. 117 c.p.a.

    È stato applicato nel precedente giudizio sul silenzio, che ha imposto al Comune di provvedere sull'istanza di riesame.

  • art. 23 d.P.R. 380/2001

    La SCIA alternativa al permesso di costruire può riguardare gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), ma non esonera dalla verifica della concreta conformità urbanistica ed edilizia delle opere e dell'eventuale aumento di volume o superficie.

  • art. 3 d.P.R. 380/2001

    La qualificazione dell'intervento edilizio deve tener conto delle trasformazioni realizzate, dell'incremento volumetrico e della modifica della superficie utile.

  • art. 10 d.P.R. 380/2001

    Gli interventi che determinano una trasformazione edilizia rilevante, quale la realizzazione di un volume autonomamente fruibile e l'aumento di superficie, richiedono il permesso di costruire.

  • art. 93 d.P.R. 380/2001

    Nelle zone sismiche chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, allegando il progetto e la relativa asseverazione.

    La realizzazione di opere in zona sismica è subordinata agli adempimenti di deposito, progetto e asseverazione previsti dalla norma.

  • art. 94 d.P.R. 380/2001

    Nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione.

    Il certificato di idoneità sismica depositato in sanatoria non sostituisce l'autorizzazione preventiva, né equivale a una regolarizzazione sismica.

  • art. 9 d.m. 1444/1968

    Non è stato ritenuto applicabile al rapporto tra gli immobili perché gli edifici non erano frontistanti, essendo disposti in posizione quasi perpendicolare.

  • art. 905 c.c.

    La censura relativa alle vedute deve essere esaminata dall'amministrazione nell'ambito dell'istanza di riesame; l'omessa valutazione determina difetto di istruttoria.

  • art. 18, punto 13, NTA del PRG del Comune di Taormina

    L'edificazione è subordinata all'approvazione dei piani di lottizzazione e dei piani particolareggiati redatti in conformità alle previsioni delle diverse zone.

    La necessità del piano attuativo può venire meno quando l'area risulti completamente urbanizzata.

  • art. 28 l. 1150/1942

    Richiamato dalle NTA comunali quale fondamento della disciplina dei piani di lottizzazione.

Massime di principio

  • Ai sensi dell'art. 19, comma 6-ter, l. 241/1990, la SCIA non costituisce un provvedimento tacito direttamente impugnabile; il terzo che si ritenga leso deve sollecitare l'esercizio dei poteri di verifica dell'amministrazione e, in caso di inerzia, proporre esclusivamente l'azione avverso il silenzio ai sensi dell'art. 31 c.p.a. Il provvedimento espresso adottato dall'amministrazione in esito a tale sollecitazione ha natura provvedimentale ed è autonomamente impugnabile.
  • Un torrino scala che si eleva sopra la copertura, realizza uno spazio stabilmente chiuso, presenta dimensioni non modeste e consente l'accesso e la fruizione di una terrazza non può essere qualificato come volume tecnico o pertinenza; esso determina un aumento di volume e superficie e richiede il permesso di costruire.
  • La realizzazione di un balcone e la trasformazione di un lastrico solare in terrazza calpestabile devono essere valutate dall'amministrazione anche sotto il profilo dell'incremento della superficie utile, della fruibilità dello spazio e del possibile aumento del carico urbanistico; l'omessa valutazione integra difetto di istruttoria.
  • Il certificato di idoneità sismica depositato in sanatoria non è equiparabile all'autorizzazione sismica preventiva richiesta dagli artt. 93 e 94 del d.P.R. 380/2001 e non costituisce, di per sé, regolarizzazione delle opere abusivamente realizzate.
  • L'obbligo di piano di lottizzazione può risultare superfluo quando sia accertata la completa urbanizzazione dell'area, poiché in tal caso viene meno la funzione di disciplina armonica e coordinata dell'edificazione.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiDestinazioni d'uso e zone omogeneeSCIA e liberalizzazioni
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaEccesso di potereSilenzio della pubblica amministrazioneTutela del terzo

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