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Sentenza

Sentenza n. 3421/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 6078/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202501428

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 6078/2024, avente ad oggetto la cartella di pagamento relativa all’annata lattiero-casearia 2003/2004

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (agenzie pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha chiesto la revocazione della sentenza n. 6078/2024, deducendo che il Consiglio di Stato avrebbe omesso di considerare la sentenza del TAR Lombardia-Brescia n. 401/2020, passata in giudicato, con la quale era stato annullato il prelievo relativo alla medesima annata lattiero-casearia. Secondo la ricorrente, tale omissione avrebbe determinato la mancata rilevazione della nullità, o comunque dell’illegittimità derivata, della nuova cartella di pagamento. La società ha invocato l’errore di fatto revocatorio previsto dall’art. 395, n. 4, c.p.c., richiamato dall’art. 106 c.p.a., sostenendo inoltre che la nullità dell’atto amministrativo potesse essere rilevata anche d’ufficio o dedotta in corso di causa. In subordine, la censura è stata esaminata anche alla luce dell’art. 395, n. 5, c.p.c., quale contrasto della sentenza revocanda con un precedente giudicato. Il Consiglio di Stato ha rilevato che il riferimento alla sentenza n. 401/2020 era stato introdotto soltanto nella memoria finale del giudizio di primo grado e poi nuovamente nella memoria finale d’appello, anziché essere dedotto tempestivamente nell’atto introduttivo e riproposto ritualmente in appello. Ha inoltre accertato che la sentenza invocata riguardava una diversa cartella, già annullata d’ufficio e sostituita da quella oggetto del giudizio revocando, con importi differenti e con un rapporto giuridico non coincidente. La ricorrente sosteneva, infine, che l’omessa considerazione del documento integrasse un errore percettivo decisivo e non controverso.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile e ha condannato la ricorrente al pagamento di 4.000 euro, oltre accessori di legge, a favore delle amministrazioni resistenti. Quanto all’art. 395, n. 4, c.p.c., il Collegio ha escluso l’errore di fatto revocatorio: l’esistenza della sentenza n. 401/2020 era stata introdotta nel precedente giudizio, sebbene tardivamente, sicché costituiva una circostanza conoscibile e valutabile dai giudici. La mancata attribuzione ad essa del significato preteso dalla parte avrebbe riguardato, al più, una valutazione giuridica o di merito del documento, non un travisamento percettivo su un punto non controverso. Una simile censura non può trasformare la revocazione in un nuovo grado di giudizio. Il Collegio ha inoltre escluso che la cartella fosse nulla per contrasto con il diritto dell’Unione europea, ribadendo che tale contrasto determina, di regola, annullabilità e non nullità dell’atto amministrativo. La cartella avrebbe quindi dovuto essere tempestivamente impugnata deducendo l’illegittimità derivata o il contrasto con il precedente giudicato. Anche l’ipotesi di cui all’art. 395, n. 5, c.p.c. è stata ritenuta insussistente: mancava il contrasto tra decisioni aventi ad oggetto il medesimo rapporto giuridico, poiché la sentenza precedente riguardava una diversa cartella, di diverso importo, emessa dopo il discarico e la sostituzione della precedente. Inoltre, la sentenza precedente era stata prodotta, sia pure tardivamente e genericamente, sicché non poteva sostenersi che il giudice l’avesse immotivatamente ignorata. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 106 c.p.a.

    Disciplina la revocazione delle sentenze del giudice amministrativo mediante il richiamo ai motivi previsti dall’art. 395 c.p.c.; nel caso concreto non ricorrevano i presupposti del motivo invocato.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare

    L’errore revocatorio deve consistere in un abbaglio percettivo su un fatto decisivo e non controverso; non ricorre quando il giudice abbia conosciuto il documento e lo abbia ritenuto irrilevante o inidoneo.

  • art. 395, n. 5, c.p.c.

    è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione

    La revocazione per contrasto con precedente giudicato richiede cumulativamente il contrasto con una precedente decisione passata in giudicato tra le stesse parti, la mancata pronuncia sulla relativa eccezione e l’incidenza del giudicato sul medesimo rapporto giuridico.

  • art. 2945, comma 3, c.c.

    È stato richiamato nel giudizio d’appello in relazione all’interruzione della prescrizione del credito, ma la presente sentenza non ne esamina direttamente il merito.

Massime di principio

  • L’errore di fatto rilevante ai fini della revocazione presuppone un travisamento percettivo su un fatto decisivo, non espressamente controverso, risultante dagli atti o documenti di causa; non integra tale vizio la mancata condivisione della valutazione attribuita dal giudice a un documento già conosciuto e valutato, perché ciò comporterebbe una richiesta di nuovo apprezzamento del merito.
  • La revocazione non può essere utilizzata per introdurre un ulteriore grado di giudizio o per contestare l’interpretazione giuridica e la valutazione del materiale probatorio compiute nella sentenza impugnata.
  • Il contrasto di un atto amministrativo con il diritto dell’Unione europea determina, di regola, un vizio di annullabilità e non di nullità; la relativa illegittimità deve essere fatta valere mediante tempestiva impugnazione dell’atto.
  • La revocazione per contrasto con precedente giudicato richiede che la decisione precedente e quella revocanda riguardino il medesimo rapporto giuridico; non è sufficiente che la precedente pronuncia costituisca un antecedente logico o riguardi un atto diverso, anche se collegato alla fattispecie.
  • Quando il documento posto a fondamento della revocazione è stato prodotto nel giudizio precedente, seppure tardivamente o in modo generico, non può automaticamente sostenersi che il giudice lo abbia ignorato in senso revocatorio: la sua mancata valorizzazione può dipendere da una valutazione di irrilevanza.

Come è indicizzato

MaterieAgricoltura e pescaRevocazione e opposizione di terzo
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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