Sentenza n. 7367/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE - del verbale n. -OMISSIS- di prot. del 18 dicembre 2025 della Commissione di riesame per gli accertamenti psico-fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, notificato a mezzo pec in il 22 dicembre 2025, con il quale è stato confermato il giudizio già emesso con il verbale n. -OMISSIS- dell’11 dicembre 2025 (doc. 1); - del giudizio di inidoneità della Commissione per gli Accertamenti psico-fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n. di prot. -OMISSIS- dell’11 dicembre 2025, consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale il ricorrente è stato dichiarato “INIDONEO” al “Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale” in quanto è stato riscontrato affetto da “Documentata sindrome di Brugada (Lettera L Punto 3), condizione contemplata quale causa di non idoneità al servizio militare dall’art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 e dal Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 recante “Direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare” (doc. 2);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di inidoneità al concorso per il reclutamento di allievi carabinieri e verbale di conferma della Commissione di riesame, fondati sulla ritenuta sussistenza di una sindrome di Brugada
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di inidoneità psico-fisica espresso nell’ambito del concorso per il reclutamento di allievi carabinieri, deducendo l’illegittimità dell’accertamento medico secondo cui sarebbe stato affetto da documentata sindrome di Brugada, condizione indicata quale causa di non idoneità dal d.P.R. 90/2010 e dalla direttiva tecnica ministeriale del 4 giugno 2014. Nel corso del giudizio il TAR ha disposto una verificazione affidata al Collegio Medico Legale della Difesa. Dopo il deposito della relazione, il difensore del ricorrente ha dichiarato il venir meno dell’interesse alla decisione, sostenendo che la verifica avrebbe escluso la sindrome di Brugada, pur rilevando un pattern di Brugada di tipo 1, e contestando comunque la valutazione finale di non idoneità.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., prendendo atto della dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione. Il giudice ha richiamato il principio della domanda, secondo cui il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha promosso e il giudice non può decidere nel merito quando, prima della decisione, la parte dichiari di rinunciare alla pronuncia di annullamento o di non avere più interesse. Le spese processuali sono state compensate tra le parti. È stata invece respinta la richiesta di porre le spese di verificazione a carico dell’amministrazione, poiché la relazione dell’organo verificatore aveva ritenuto sussistente la condizione posta a fondamento del giudizio diagnostico e aveva confermato l’inidoneità al reclutamento. Le spese di verificazione sono state quindi poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 400,00 oltre IVA al 22%.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
sopravvenuta carenza di interesse
Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando, nel corso del giudizio, viene meno l’interesse del ricorrente alla decisione.
art. 60 c.p.a.
previo avviso ai sensi dell’articolo 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio in camera di consiglio con sentenza semplificata, previo avviso alle parti.
art. 582 d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90
Documentata sindrome di Brugada (Lettera L Punto 3)
È richiamato quale base normativa della causa di non idoneità al servizio militare posta a fondamento del giudizio medico.
Direttiva tecnica del 4 giugno 2014
Direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare
È richiamata insieme all’art. 582 d.P.R. 90/2010 quale disciplina tecnica applicata agli accertamenti di idoneità psico-fisica.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute
È richiamato quale presupposto per disporre l’oscuramento dei dati personali e sanitari.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute
È richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute
È richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati sanitari mediante oscuramento.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, il venir meno dell’interesse del ricorrente alla pronuncia di annullamento prima della decisione di merito comporta l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- In applicazione del principio della domanda, il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha promosso; il giudice non può esaminare il merito quando la parte dichiari di non avere più interesse alla decisione.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse non determina automaticamente l’addebito all’amministrazione delle spese di una verificazione: tali spese possono essere poste a carico del ricorrente quando l’esito dell’accertamento confermi la sussistenza della condizione posta a fondamento dell’atto impugnato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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