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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1053

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1053 della Commissione, del 2 aprile 2024, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Wędzone jabłko sechlońskie (IGP)]

Normativa europea32024R1053

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1053 della Commissione dispone l’iscrizione nel registro europeo delle DOP e IGP del nome "Wędzone jabłko sechlońskie" come indicazione geografica protetta. La misura segue la pubblicazione della domanda presentata dalla Polonia e l’assenza di opposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. L’atto è di natura esecutiva e si limita a formalizzare la registrazione del nome e la relativa classificazione merceologica.

Iscrizione nel registro UE della denominazione geografica protetta "Wędzone jabłko sechlońskie".

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla registrazione, a livello dell’Unione europea, del nome "Wędzone jabłko sechlońskie" come indicazione geografica protetta (IGP). Riguarda il prodotto appartenente alla classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Produce effetti in tutti gli Stati membri, essendo obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Iscrizione di "Wędzone jabłko sechlońskie" come IGP

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1053 dà attuazione alla procedura di registrazione prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 e iscrive nel registro UE il nome "Wędzone jabłko sechlońskie" come indicazione geografica protetta. Il provvedimento conclude il procedimento avviato dalla Polonia e si fonda sull’assenza di opposizioni nella fase prevista dalla normativa di settore.

Base giuridica e presupposti procedurali

La Commissione adotta l’atto ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Nei considerando si precisa che la domanda di registrazione è stata pubblicata conformemente all’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento e che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51; da ciò discende l’obbligo di procedere alla registrazione.

Effetti della registrazione e classificazione del prodotto

L’articolo 1 dispone l’iscrizione della denominazione nel registro delle DOP e IGP. Il nome registrato identifica un prodotto rientrante nella classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, richiamato per la classificazione merceologica.

Entrata in vigore e natura dell’atto

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico degli atti di esecuzione in materia di qualità agroalimentare, il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Iscrizione della IGP "Wędzone jabłko sechlońskie"

L’articolo 1 iscrive il nome "Wędzone jabłko sechlońskie" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette come IGP. La denominazione identifica un prodotto della classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" ai sensi dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Presupposti procedurali della registrazione

La Commissione richiama la pubblicazione della domanda di registrazione presentata dalla Polonia ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e rileva che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 dello stesso regolamento. Tali circostanze giustificano la registrazione del nome.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geografichequalità dei prodotti agricoli e alimentaridenominazioni di origine protettemercato agricolo

Testo integrale

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