Cassazione Penale, Sentenza n. 45877/2023 del 14/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, tramite il difensore Avv. Umberto Gramenzi, ha impugnato la sentenza per erronea applicazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen. (circostanza attenuante per danno di particolare tenuità) e per vizi di motivazione, sostenendo che il danno patrimoniale fosse di lieve entità (riguardante due banconote contraffatte da 100 euro) e dunque fosse dovuta l'attenuante; la Corte d'appello aveva confermato la condanna per spendita di monete false e aveva escluso la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. per la mancata riconducibilità del fatto alla tenuità del fatto/offesa.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per due ragioni principali: a) il motivo proposto in appello era formulato in modo generico e pertanto non è idoneo a fondare il ricorso in Cassazione, essendo cause di inammissibilità insanabili; b) in ogni caso la valutazione di merito sul diniego dell'attenuante del danno di speciale tenuità può desumersi, anche implicitamente, dalle argomentazioni con cui la Corte d'appello ha negato la non punibilità ex art. 131-bis, avendo ritenuto che il valore delle banconote (100 euro ciascuna) non fosse esiguo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, per l'inammissibilità dovuta a profili di colpa del ricorso, al versamento di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 62 n. 4 cod. pen.
Si tratta della circostanza attenuante relativa al danno di particolare tenuità. La Corte ha richiamato che la sua concessione presuppone un pregiudizio "lievissimo" e che la valutazione è discrezionale; nel caso concreto la Corte ha ritenuto il valore delle banconote non esiguo e quindi l'attenuante non applicabile.
art. 131-bis cod. pen.
Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte d'appello ha negato l'applicabilità dell'art. 131-bis in ragione del valore nominale delle banconote e degli effetti pregiudizievoli, argomentazione che la Cassazione ritiene può legittimamente essere usata anche, per implicito, a fondamento del diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese e le ammende in caso di sentenza di inammissibilità: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3000,00 alla Cassa delle Ammende quando l'inammissibilità dipende da profili di colpa del ricorso.
Massime di principio
- Motivi formulati in modo generico in appello sono inammissibili e non possono costituire oggetto di gravame in Cassazione: bisogna articolare specificamente le deduzioni di fatto e di diritto.
- La circostanza attenuante per danno di particolare tenuità richiede un danno «lievissimo»: va valutato non solo il valore nominale del bene ma anche gli effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa.
- La valutazione sul diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis (tenuità del fatto) e la decisione sul riconoscimento dell'attenuante del danno di particolare tenuità sono distinte ma possono giustificarsi reciprocamente: le argomentazioni che escludono la non punibilità possono implicitamente giustificare il diniego dell'attenuante quando gli elementi ostativi sono gli stessi.
- L'apprezzamento sull'applicazione delle circostanze attenuanti è discrizionabile dal giudice di merito; la motivazione è necessaria ma può emergere implicitamente nella misura in cui renda comprensibile il ragionamento del giudice.
- Un ricorso inammissibile per carenze colpose può comportare, oltre al rigetto, la condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende.
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