Cassazione Penale, Sentenza n. 45898/2024 del 13/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso è stato proposto contro l'ordinanza del 04/04/2024 del Tribunale di Sorveglianza di Palermo che aveva rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 ord. pen. e dichiarato inammissibili le richieste di detenzione domiciliare e di semilibertà. Il ricorrente, tramite difensore, ha dedotto: (i) vizio di motivazione per il rigetto dell'affidamento in prova, sostenendo che gli elementi positivi emersi (domicilio idoneo, buona condotta carceraria, frequenza di studi, disponibilità di un datore di lavoro e proposte di volontariato) non erano stati adeguatamente considerati; (ii) questione di illegittimità costituzionale dell'art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen. in rapporto agli artt. 2, 3 comma 2 e 27 Cost., nella parte in cui esclude la detenzione domiciliare per reati di cui all'art. 4-bis anche per residui di pena non superiori a due anni.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto la motivazione del Tribunale di sorveglianza corretta: pur riconoscendo elementi positivi nel comportamento del detenuto, il Tribunale ha legittimamente ritenuto necessario un ulteriore periodo di osservazione e la sperimentazione di misure progressive (lavoro esterno e permessi premio) prima di concedere l'affidamento in prova, soprattutto alla luce della gravità del reato (rapina aggravata in concorso) e di pregresse pendenze. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato manifesta infondatezza della questione costituzionale, richiamando la pronuncia della Corte costituzionale n. 50 del 2020 che aveva già respinto analoga doglianza. Il rigetto del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 47 ord. pen.
Disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale come misura alternativa che richiede una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale; la valutazione è basata su reato commesso, precedenti, condotta detentiva e indagine socio-familiare.
art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen.
Prevede l'esclusione, per taluni reati (come quelli indicati dall'art. 4-bis), dell'applicabilità della detenzione domiciliare anche se residua non superiore a due anni; la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di incostituzionalità sollevata contro questa norma.
art. 4-bis ord. pen.
Indica i reati connessi a contesti di criminalità organizzata/associativa che, ai sensi della normativa vigente, possono comportare specifiche limitazioni nell'accesso a misure alternative come la detenzione domiciliare.
art. 21 ord. pen.
Prevede il lavoro all'esterno come istituto premiale/graduale che il Tribunale può utilizzare per verificare l'attitudine al reinserimento prima di concedere misure più ampie come l'affidamento in prova.
art. 30 ord. pen.
Regola i permessi premio come strumento per esperimenti premiali e progressiva concessione di spazi di libertà finalizzati alla rieducazione e alla verifica della responsabilità del detenuto.
Costituzione, artt. 2, 3 comma 2 e 27
Riferimento alla dedotta lesione di principi costituzionali (dignità, uguaglianza e finalità rieducativa della pena) nella questione sollevata; la Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata alla luce della giurisprudenza costituzionale.
Corte costituzionale, sentenza n. 50 del 2020
Ha già dichiarato non fondata la medesima questione di legittimità costituzionale relativa all'esclusione della detenzione domiciliare per reati indicati dall'art. 4-bis, costituendo precedente decisivo per respingere la doglianza.
Massime di principio
- La concessione dell'affidamento in prova richiede una valutazione prognostica complessiva: reato commesso, precedenti, pendenze giudiziarie, condotta carceraria e indagini socio-familiari sono elementi decisivi.
- L'ammissione o meno degli addebiti non è di per sé ostativa all'affidamento; rileva piuttosto l'effettiva revisione critica della propria condotta e l'attitudine al reinserimento.
- Il giudice può legittimamente adottare un criterio di gradualità: uso di lavoro esterno e permessi premio per testare il percorso rieducativo prima di misure più estese.
- Per i reati ricompresi nell'art. 4-bis l'accesso a talune misure alternative (es. detenzione domiciliare) è normativamente limitato e le questioni di incostituzionalità su tale punto sono state già respinte dalla Corte costituzionale (sent. n. 50/2020).
- Chi impugna un rigetto per vizio di motivazione deve dimostrare che il giudice ha omesso di valutare elementi determinanti o ha adottato valutazioni illogiche/contraddittorie: la mera presenza di elementi positivi non garantisce automaticamente il beneficio.
- La parte soccombente può essere condannata alle spese processuali; valutare la probabilità di successo e la possibilità di percorsi alternativi (es. richieste progressive) prima di impugnare.
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