Sentenza del 14/12/2022 n. 36675 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendo fondata la nullità insanabile degli avvisi perché intestati a soggetto deceduto nonostante la conoscenza del decesso da parte del Comune; ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto l'originario ricorso dei contribuenti. Ha condannato il Comune al pagamento delle spese di legittimità (liquidate) e ha compensato le spese dei due gradi di merito.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I contribuenti hanno impugnato quattro avvisi di accertamento ICI per gli anni 2007 e 2008 chiedendone la nullità perché gli atti, notificati nel 2012, erano intestati a C.C., deceduto nel 2008, nonostante il Comune fosse stato informato del decesso (atto notorio e denuncia di successione presentati dagli eredi). Hanno altresì censurato la mancata motivazione degli atti e l'erronea determinazione del valore delle aree, producendo perizia tecnica e denunciando l'assenza di riferimenti alle valutazioni utilizzate dall'ente (origine e annualità dei valori).
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 65
Richiamato in relazione alle regole di notifica degli atti impositivi: il giudice sottolinea la differenza tra nullità della notifica (che può essere sanata se l'atto raggiunge lo scopo) e nullità dell'avviso quando questo è intestato a persona deceduta e il Comune era a conoscenza del decesso.
Codice di procedura civile, art. 112
Richiama l'obbligo del giudice di pronunciarsi su tutti i motivi di impugnazione; i ricorrenti avevano dedotto omessa pronuncia su specifici motivi d'appello, problema comunque assorbito dalla declaratoria di nullità insanabile dell'avviso.
Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), art. 7
Richiamata in ordine al dovere di motivazione degli atti tributari; i ricorrenti contestavano la carenza di motivazione dell'accertamento e la mancata indicazione delle fonti e annualità dei valori utilizzati dall'ente.
Legge n. 241/1990, art. 3
Richiamata in relazione ai principi di trasparenza e istruttoria; i ricorrenti lamentavano che l'ente non aveva allegato le valutazioni cui si era richiamato, rendendo carente la motivazione dell'atto.
D.Lgs. n. 504/1992, art. 5, comma 5
Richiamato rispetto ai parametri per la determinazione del valore imponibile delle aree fabbricabili: i ricorrenti avevano prodotto perizia e critiche tecniche sulle modalità di quantificazione che, secondo loro, non sono state considerate in modo conforme ai parametri normativi.
Massime di principio
- La notificazione di un avviso indirizzato a persona deceduta può determinare la nullità insanabile dell'atto se l'ente impositore era a conoscenza del decesso (es. gli eredi avevano comunicato il decesso): in tal caso l'atto non è solo viziato nella notifica ma è strutturalmente invalido perché mira a instaurare un rapporto tributario con un soggetto inesistente.
- Occorre distinguere sempre tra nullità della notifica (che può essere sanata se l'atto raggiunge il suo scopo) e nullità dell'atto impositivo per vizio nella intestazione; la seconda, quando ricorrono i presupposti sopra indicati, assorbe le questioni di merito.
- Quando gli eredi comunicano formalmente il decesso e il nuovo domicilio fiscale, gli uffici sono tenuti a notificare gli atti nominativamente agli eredi; se ciò non avviene e l'ente ha avuto conoscenza del decesso, gli atti indirizzati al dante causa sono nulli.
- Sulle questioni di motivazione e determinazione dei valori: l'ente deve indicare la fonte delle valutazioni adottate (banca dati, annualità, valutazioni catastali/OMI o Agenzia) e le modalità di calcolo; la mancata indicazione delle fonti e l'omessa valutazione delle prove tecniche fornite dal contribuente possono costituire vizio di motivazione.
- In presenza di nullità insanabile dell'atto, le censure sulla determinazione del valore o sulla motivazione diventano ininfluenti (assorbite); diversamente, se la nullità riguarda solo la notifica e non l'intestazione, bisogna valutare se l'atto ha raggiunto lo scopo e se è stata comunque garantita la conoscibilità dell'atto da parte del destinatario corretto.
- Per i contribuenti: se si riceve un atto intestato a persona deceduta, documentare e produrre tempestivamente le comunicazioni già effettuate (atto notorio, denuncia di successione) e sollevare la nullità insanabile; conservare perizia tecnica e prove sulle limitazioni urbanistiche se si contesta il valore dei terreni.
- Per gli enti locali: verificare le comunicazioni degli eredi e aggiornare gli indirizzi e i titolari prima di emettere avvisi; indicare sempre nelle determinazioni la fonte e l'annualità dei valori adottati e motivare adeguatamente il calcolo del valore imponibile.
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