Cassazione Penale, Sentenza n. 36432/2023 del 31/08/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Milano (proveniente da rinvio dopo annullamento parziale in Cassazione) denunciando, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e mancata applicazione degli artt. 81, comma 2, 132 e 133 c.p. e dell'art. 533 c.p.p. La doglianza principale era che il giudice del rinvio non aveva rispettato i principi già richiamati nella sentenza di annullamento (e dalle Sezioni Unite, c.d. Pizzone), omettendo di motivare in modo distinto e specifico gli aumenti di pena attribuiti a ciascun reato satellite nel quadro del reato continuato.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha osservato che il giudice del rinvio non ha dato la motivazione distinta e specifica per ciascun aumento di pena relativo ai reati satellite, in violazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite (sentenza Pizzone). Per tale motivo la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano. È stato inoltre precisato che, essendo ormai formato il giudicato sulla responsabilità, nel nuovo giudizio non decorreranno ulteriormente i termini di prescrizione.
Norme richiamate
art. 81, comma 2, c.p.
Richiama il criterio dei limiti e del rapporto di proporzione tra pene; la Corte ha ritenuto necessario che la motivazione degli aumenti per i reati satellite consenta di verificare il rispetto di tali limiti e la mancata elusione del divieto di cumulo materiale.
art. 132 c.p.
Norma sulla determinazione della pena base; la sua applicazione richiede che il giudice individui la pena base e motivi la scelta in relazione alla gravità del reato più grave.
art. 133 c.p.
Criteri per la individualizzazione della pena; la sentenza richiama l'obbligo di motivazione rispetto ai criteri applicati (es. pervicacia, numero di persone favorite) e all'entità degli aumenti correlati ai reati satellite.
art. 533 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente nel motivo di impugnazione (presumibilmente in relazione ai requisiti formali della motivazione delle pronunce di merito); la Corte ha comunque posto l'accento sull'incompletezza motivazionale rilevata nel trattamento sanzionatorio.
Sez. U, n. 47127 del 24 giugno 2021 (Pizzone)
Principale riferimento giurisprudenziale: in tema di reato continuato il giudice deve individuare il reato più grave, stabilire la pena base e calcolare e motivare separatamente l'aumento di pena per ciascun reato satellite. La motivazione richiesta è commisurata all'entità dell'aumento per consentire verifica della proporzione tra pene e dell'assenza di un cumulo materiale surrettizio.
Sez. 5, n. 51098 del 19/09/2019
Richiamata in relazione agli effetti del giudicato: la Corte ha ricordato che, essendo formatosi il giudicato sulla responsabilità, nel giudizio di rinvio non decorreranno ulteriormente i termini di prescrizione.
Massime di principio
- In caso di reato continuato il giudice deve individuare il reato più grave e la relativa pena base, poi calcolare e motivare separatamente l'aumento di pena per ciascun reato satellite; la mancanza di motivazione distinta è vizio tale da determinare annullamento con rinvio.
- La motivazione degli aumenti va calibrata sull'entità degli stessi: più significativo è l'aumento, maggiore è il livello di dettaglio richiesto per consentire la verifica della proporzionalità e dell'assenza di cumulo materiale.
- Nel rinviare per la determinazione del trattamento sanzionatorio il giudice deve applicare puntualmente i principi enunciati dalla Sezione delle leggi (Sez. U, Pizzone), poiché tali principi costituiscono 'regula juris' vincolante nel giudizio di rinvio.
- Se il giudicato sulla responsabilità è già formato, nel nuovo giudizio di rinvio non decorrono nuovamente i termini di prescrizione per i reati già accertati.
- Errori di motivazione relativi alla quantificazione degli aumenti per reati satellite non possono essere sanati mediante motivazioni generiche che richiamino soltanto criteri astratti (es. pervicacia, numero di episodi) senza specificare il nesso con ciascun aumento.
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