Sentenza n. 7189/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. V ter, 7 ottobre 2025 n. 17148, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego del GSE della certificazione dei risparmi energetici per un progetto di efficientamento dell’illuminazione pubblica del Comune di Napoli, confermato dal TAR Lazio; il diniego si fondava sulla non cumulabilità dei fondi retrospettivi POI Energia 2007-2013 con i titoli di efficienza energetica
Esito
Favorevole al resistente (gestore pubblico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società, mandataria del RTI affidatario di un contratto comunale per la gestione e l’efficientamento degli impianti di illuminazione, aveva impugnato il diniego del GSE relativo al progetto a consuntivo n. CB002520, realizzato mediante la sostituzione delle lampade esistenti con lampade a LED. Il GSE aveva ritenuto non cumulabili con i certificati bianchi i fondi retrospettivi POI Energia 2007-2013, impiegati dal Comune per gli interventi. Il TAR Lazio, con sentenza del 7 ottobre 2025, n. 17148, aveva respinto il ricorso nel merito. In appello la società ha chiesto la riforma della sentenza. Il GSE ha eccepito l’inammissibilità per difetto di legittimazione attiva, sostenendo che il titolare del progetto e l’unico soggetto legittimato a impugnare fosse il Comune, mentre la società era stata delegata soltanto alla gestione del procedimento amministrativo; la quota del 50% degli eventuali incentivi prevista dal contratto non le attribuiva una posizione legittimante autonoma. Il Comune ha chiesto l’accoglimento dell’appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’eccezione di difetto di legittimazione attiva, rilevabile anche d’ufficio in quanto attinente a una condizione dell’azione. Ha ritenuto che il Comune fosse titolare del progetto e della posizione direttamente incisa dal provvedimento del GSE, mentre la società aveva agito quale proponente e delegata alla gestione dell’iter amministrativo. La previsione contrattuale di una compartecipazione al 50% degli incentivi eventualmente riconosciuti configura un interesse derivante da un rapporto privatistico, mediato e indiretto, che non fonda una posizione di interesse legittimo né la legittimazione a impugnare il provvedimento; la società avrebbe potuto eventualmente intervenire ad adiuvandum nel giudizio promosso dal Comune. In riforma della sentenza del TAR, il ricorso di primo grado è stato dichiarato inammissibile e, per la stessa ragione, è stato dichiarato inammissibile anche l’appello, senza esame nel merito della questione della cumulabilità degli incentivi. Le spese del doppio grado sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
L’eccezione di difetto di legittimazione (comunque rilevabile d’ufficio, come detto) è fondata per le ragioni già esposte dalla Sezione in una recente sentenza (n. 6536 del 17 agosto 2026), ai cui principi si intende fare integrale riferimento ex art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
La disposizione è utilizzata per richiamare per relationem i principi già esposti in una precedente sentenza della Sezione, posti a fondamento della decisione sulla carenza di legittimazione.
Massime di principio
- La legittimazione a impugnare un provvedimento amministrativo spetta a chi è titolare di una situazione giuridica direttamente incisa dall’esercizio del potere pubblico; la titolarità del progetto e della posizione direttamente interessata dal provvedimento non può essere sostituita dalla mera gestione procedimentale svolta per delega.
- Un interesse economico alla concessione di un incentivo, derivante da una pattuizione contrattuale con il soggetto titolare della posizione direttamente incisa, è mediato e indiretto e non attribuisce, da solo, una posizione di interesse legittimo né la legittimazione autonoma a impugnare il provvedimento amministrativo.
- La parte che abbia un interesse contrattuale al risultato del procedimento, ma non sia titolare della posizione giuridica pubblicistica direttamente incisa, può eventualmente intervenire ad adiuvandum nel giudizio promosso dal soggetto legittimato, senza poter proporre autonomamente l’impugnazione.
- Il difetto di legittimazione attiva, quale condizione dell’azione, è rilevabile d’ufficio anche in appello.
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