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Sentenza

Sentenza n. 5214/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento ricorso avverso l’ordinanza dirigenziale del Comune di Acerra, n. 1-OMISSIS- del 10 luglio 2024 avente ad oggetto la demolizione di opere abusive.

Giustizia amministrativa202406556

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a opere di recinzione, cancello, blocchi prefabbricati, massetto e muri in cemento armato, ritenute abusive e prive di titolo sismico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza dirigenziale con cui il Comune le ha ingiunto la demolizione di una serie di opere realizzate presso un compendio industriale. Ha dedotto: violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 ed eccesso di potere per difetto e indeterminatezza della motivazione, poiché l'ordinanza avrebbe accomunato opere diverse, richiamando anche interventi non oggetto di demolizione e qualificando le opere come soggette a CILA, regime che non comporterebbe ordinariamente la sanzione demolitoria; violazione degli artt. 6-bis, 93, 94 e 95 del d.P.R. n. 380/2001, sostenendo che cancello, blocchi prefabbricati e massetto avrebbero potuto essere soggetti, al più, a sanzione pecuniaria; violazione dell'art. 6 del d.P.R. n. 380/2001, assumendo che cancello e massetto fossero opere di edilizia libera e che i blocchi prefabbricati fossero semplicemente manufatti mobili; erronea considerazione della destinazione agricola dell'area, che la ricorrente riteneva ormai pertinenziale allo stabilimento industriale; violazione degli artt. 22, 23 e 94-bis del d.P.R. n. 380/2001 e insussistenza dell'obbligo di autorizzazione sismica per le opere di recinzione, già oggetto di DIA del 2008 e ritenute prive di rilevanza per la pubblica incolumità. La ricorrente ha inoltre richiamato l'archiviazione del procedimento penale relativo ai medesimi fatti.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto sufficiente la motivazione dell'ordinanza, poiché l'atto individuava le opere, il relativo regime edilizio e la ragione della loro abusività, consistente anche nell'assenza del titolo sismico. L'eventuale richiamo ad altre opere e la qualificazione di taluni interventi come soggetti a CILA non hanno comportato l'illegittimità dell'ordine, essendo l'assenza del titolo sismico astrattamente idonea a fondare la misura demolitoria. Quanto a cancello, blocchi prefabbricati e massetto, il giudice ha escluso che potessero essere valutati isolatamente: essi costituivano segmenti di una recinzione unitaria, di notevole estensione, il cui impatto urbanistico-edilizio doveva essere apprezzato complessivamente. La classificazione agricola dell'area è stata ritenuta irrilevante, perché richiamata nell'ordinanza soltanto in relazione all'inibitoria della comunicazione del 2023 e non quale fondamento della demolizione. L'archiviazione penale non è stata ritenuta decisiva, poiché riguardava soltanto le opere sequestrate, coincidenti con i punti 1, 2 e 3, e non poteva estendersi automaticamente all'intera recinzione. Infine, il TAR ha affermato che la DIA del 2008 non rendeva efficaci le opere in zona sismica in assenza degli adempimenti e dell'autorizzazione sismica prescritti dagli artt. 93 e seguenti del d.P.R. n. 380/2001. L'autorizzazione sismica costituisce condizione di efficacia del titolo edilizio e requisito necessario per l'inizio dei lavori; la conformità urbanistica implica anche la verifica dell'idoneità sismica. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché il Comune non si è costituito.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione dell'ordinanza repressiva edilizia è sufficiente quando individua con precisione i manufatti, il relativo regime urbanistico-edilizio e le ragioni dell'abusività; non è necessaria una specifica motivazione sull'interesse pubblico, trattandosi di attività vincolata.

  • art. 6-bis d.P.R. 380/2001

    Il giudice richiama il regime della CILA e osserva che, per gli interventi soggetti a tale regime, non è ordinariamente prevista una sanzione demolitoria; tuttavia, nel caso concreto, l'assenza del titolo sismico è stata ritenuta autonomamente idonea a fondare la demolizione.

  • art. 6 d.P.R. 380/2001

    La riconducibilità astratta di singole opere all'edilizia libera non può essere valutata senza considerare l'intervento unitariamente e il suo effettivo impatto sull'assetto dei luoghi.

  • art. 93 d.P.R. 380/2001

    Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.

    Nelle zone sismiche sono necessari gli adempimenti di preavviso e denuncia previsti dalla disposizione prima dell'esecuzione degli interventi.

  • art. 94 d.P.R. 380/2001

    Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione.

    L'autorizzazione sismica è condizione di efficacia del titolo edilizio e deve precedere l'inizio dei lavori; un titolo edilizio privo dell'autorizzazione sismica non legittima l'esecuzione delle opere in zona sismica.

  • art. 94-bis d.P.R. 380/2001

    L'eventuale regime derogatorio per interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità deve essere riferito alle opere concretamente considerate e non può essere automaticamente esteso a un intervento unitario più ampio.

  • art. 95 d.P.R. 380/2001

    La violazione della disciplina sismica concorre a fondare l'abusività delle opere e la legittimità della misura ripristinatoria.

  • artt. 22 e 23 d.P.R. 380/2001

    La presentazione o l'efficacia di un titolo edilizio ordinario non esclude la necessità degli autonomi adempimenti previsti dalla normativa antisismica.

Massime di principio

  • Nelle ordinanze di demolizione edilizia l'obbligo di motivazione è assolto quando l'amministrazione individua sufficientemente le opere, il regime edilizio applicabile e le ragioni della loro abusività; non è richiesta una motivazione autonoma e ulteriore sull'interesse pubblico, trattandosi di attività vincolata.
  • Ai fini della qualificazione edilizia, opere materialmente distinte devono essere valutate unitariamente quando costituiscono componenti di un unico intervento funzionale, quale una recinzione estesa; non è quindi consentito isolare singoli elementi per sottrarli al regime autorizzatorio applicabile all'opera complessiva.
  • In zona sismica, il titolo edilizio o la DIA non legittimano l'esecuzione delle opere in assenza degli adempimenti e dell'autorizzazione sismica prescritti dagli artt. 93 e 94 del d.P.R. n. 380/2001; l'autorizzazione sismica costituisce condizione di efficacia del titolo e requisito per l'inizio dei lavori.
  • L'eventuale archiviazione penale relativa a singole opere non determina automaticamente l'illegittimità dell'ordinanza amministrativa riferita a un intervento più ampio, se la valutazione penale riguardava soltanto le opere concretamente sequestrate o esaminate.
  • La disciplina derogatoria prevista per gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità deve essere verificata con riferimento alle opere effettivamente considerate e non può essere estesa automaticamente all'intera opera o al complesso edilizio cui esse appartengono.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi ediliziMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicità

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