Sentenza n. 566/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia 23 febbraio 2024, n. -OMISSIS-, resa tra le parti, avente a oggetto il provvedimento del 21 novembre 2018, notificato il 23 gennaio 2019, con il quale era stata disposta nei confronti di -OMISSIS- la sospensione dal servizio per mesi sei e il ricorso con motivi aggiunti aventi a oggetto il decreto adottato dal Ministero dell’Interno il 28 giugno 2021, notificato in data 13 luglio 2021, nella parte in cui, nel riammetterlo in servizio a seguito della sospensione ope iudicis della sanzione disciplinare della destituzione (impugnata con altro ricorso), “ha decretato all’art. 2 la riammissione in servizio del sig. -OMISSIS- (...) nella posizione di sospeso disciplinarmente, per il periodo complessivo di mesi 4 e giorni 5, a decorrere dalla data di notifica del presente atto, in virtù dei richiamati provvedimenti sanzionatori non scontati” .
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia che aveva respinto l’impugnazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per sei mesi e, con motivi aggiunti, del decreto di riammissione in servizio nella posizione di sospeso disciplinarmente per ulteriori quattro mesi e cinque giorni
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha dedotto plurimi errori di giudizio e di procedura, omessa pronuncia, nullità e difetto di motivazione della sentenza di primo grado, sostenendo che essa fosse stata redatta in modo pedissequo rispetto alla memoria erariale. Nel merito ha contestato: la tardività dell’avvio e della contestazione disciplinare rispetto alla conoscenza dei fatti, la violazione dei termini procedimentali, del principio di immediatezza e del diritto di difesa; la lesione del contraddittorio nella trattazione orale dinanzi al Consiglio provinciale di disciplina, assumendo di essere stato impossibilitato a partecipare per ragioni di salute; l’erroneità dell’accertamento del coinvolgimento in rapporti con soggetti pregiudicati e nella ricezione di merce senza pagamento; la violazione dei principi di tipicità, gradualità, proporzionalità e ragionevolezza della sanzione di sei mesi, nonché il difetto di istruttoria, il travisamento, lo sviamento e il difetto di motivazione; l’illegittimità derivata del decreto di riammissione in servizio del 2021 e la violazione del giudicato cautelare; l’incidenza ritorsiva dell’attività sindacale; il diritto al risarcimento dei danni e la non corretta regolazione delle spese di primo grado. Il CGARS ha esaminato anche la tempestività della contestazione, rilevando che l’Amministrazione aveva acquisito la conoscenza effettiva degli atti di intercettazione soltanto dopo il nulla osta dell’autorità giudiziaria del 23 maggio 2018, aveva ricevuto la segnalazione il 29 maggio 2018, nominato il funzionario istruttore il 12 luglio 2018 e notificato la contestazione il 21 luglio 2018.
La decisione
L’appello è stato integralmente respinto. Il CGARS ha chiarito che l’eventuale difetto di motivazione o omesso esame della sentenza di primo grado è assorbito dall’effetto devolutivo dell’appello, che consente al giudice di secondo grado di correggere o integrare la motivazione. La contestazione disciplinare è stata ritenuta tempestiva: l’immediatezza prevista dagli artt. 31 d.P.R. 737/1981 e 103 d.P.R. 3/1957 ha carattere relativo e impone una ragionevole prontezza, da valutare in rapporto alla complessità dei fatti e degli accertamenti, non un termine fisso. È stato inoltre ritenuto rispettato l’art. 120 d.P.R. 3/1957, poiché non risultava alcun intervallo superiore a novanta giorni dall’ultimo atto senza ulteriori attività. Il termine per la notificazione della sanzione previsto dall’art. 21 d.P.R. 737/1981 è stato qualificato come ordinatorio e la notificazione rileva sul piano dell’efficacia, non del perfezionamento dell’atto. Non è stata ravvisata alcuna violazione del contraddittorio: il legittimo impedimento alla partecipazione alla seduta disciplinare deve consistere in un’impossibilità oggettiva e assoluta, della quale l’incolpato deve fornire prova; il certificato medico prodotto non dimostrava tale impossibilità e, inoltre, era stato trasmesso tardivamente. Le conversazioni intercettate sono state ritenute idonee a comprovare sia i rapporti confidenziali e non occasionali con soggetti pregiudicati, sia il prelievo reiterato di merce senza pagamento, condotte incompatibili con il decoro e la dignità delle funzioni di polizia, anche se non penalmente rilevanti. La scelta della sospensione di sei mesi è stata ricondotta alla discrezionalità amministrativa ed è risultata immune da travisamento, manifesta illogicità o irragionevolezza, anche in considerazione degli otto precedenti disciplinari e di servizio. Le censure contro il decreto del 2021 sono state respinte o dichiarate inammissibili: la riammissione nella posizione di sospeso disciplinarmente costituiva conseguenza della riammissione cautelare e del ripristino della situazione giuridica precedente, senza elusione del giudicato cautelare; il provvedimento non era stato impugnato nel giudizio cautelare come atto elusivo. Il riferimento all’attività sindacale è stato ritenuto generico e privo di prova del nesso causale con la sanzione. La domanda risarcitoria è stata respinta sia per l’assenza di atti illegittimi, sia per la mancata allegazione tempestiva degli elementi costitutivi del danno. È stata confermata la condanna alle spese, liquidate per il grado d’appello in euro 5.000 oltre accessori, secondo il principio di soccombenza.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 737/1981
Rinvia, per i procedimenti disciplinari del personale della pubblica sicurezza, alla disciplina generale applicabile e fonda l’obbligo di contestare gli addebiti con ragionevole tempestività.
art. 103 d.P.R. 3/1957
Il termine per la contestazione disciplinare non è fisso, ma impone una ragionevole prontezza da valutare in relazione alla gravità dei fatti, alla complessità degli accertamenti e alla tutela del diritto di difesa.
art. 120 d.P.R. 3/1957
Il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall'ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto. Il procedimento disciplinare estinto non può essere rinnovato
Il procedimento si estingue solo quando decorrono novanta giorni dall’ultimo atto senza ulteriori attività; nel caso concreto il termine è stato rispettato.
art. 21 d.P.R. 737/1981
Il termine per la notificazione del provvedimento disciplinare è ordinatorio; la sua inosservanza non determina decadenza né incide sulla validità dell’atto.
art. 13 d.P.R. 737/1981
La garanzia della trattazione orale non impone il differimento della seduta in assenza della prova di un impedimento oggettivo e assoluto dell’incolpato.
art. 20 d.P.R. 737/1981
Il legittimo impedimento alla partecipazione alla seduta disciplinare deve essere provato dall’incolpato e non è dimostrato dalla mera certificazione di una malattia, se questa non attesta l’impossibilità assoluta di partecipare.
art. 4, nn. 3, 4 e 18, d.P.R. 737/1981
Le fattispecie disciplinari richiamate sono state ritenute applicabili a condotte consistenti in rapporti non conformi al decoro con soggetti pregiudicati, debiti non onorati e comportamenti incompatibili con la dignità delle funzioni di polizia.
art. 6, n. 1, d.P.R. 737/1981
È stato utilizzato quale fondamento della sanzione della sospensione dal servizio per sei mesi.
art. 26 c.p.a.
In caso di soccombenza giustifica la condanna alle spese del giudizio amministrativo.
art. 91 c.p.c.
Richiamato per il principio della condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese.
art. 2043 c.c.
La responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione richiede la prova dell’illegittimo esercizio della funzione, dell’ingiustizia del danno, del nesso causale e dell’elemento soggettivo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha fondato l’oscuramento delle generalità dell’appellante a tutela della dignità e dei diritti della parte interessata.
Massime di principio
- Nel procedimento disciplinare a carico di un dipendente pubblico, l’obbligo di contestare gli addebiti “subito” non introduce un termine fisso, ma impone una ragionevole e proporzionata tempestività, da valutare in concreto considerando la complessità degli accertamenti, la gravità dei fatti e il rischio che il ritardo renda più difficile la difesa dell’incolpato.
- Nel procedimento disciplinare, sono inderogabili i termini posti a garanzia della difesa, mentre gli altri termini, salvo diversa previsione, hanno natura ordinatoria o sollecitatoria; la violazione di un termine ordinatorio non determina automaticamente l’invalidità della sanzione.
- Il termine di novanta giorni previsto per l’estinzione del procedimento disciplinare decorre dall’ultimo atto compiuto e si interrompe con il compimento di un ulteriore atto; il termine per la definizione si considera rispettato con l’adozione del provvedimento finale, mentre la successiva notificazione incide sulla sua efficacia recettizia.
- Il legittimo impedimento dell’incolpato a partecipare alla trattazione orale disciplinare richiede una prova concreta di impossibilità oggettiva e assoluta; la mera produzione di un certificato medico attestante una malattia o una prognosi non è sufficiente se non dimostra l’impossibilità di partecipare alla seduta.
- La valutazione della gravità dell’illecito e la commisurazione della sanzione disciplinare rientrano nella discrezionalità amministrativa e sono sindacabili soltanto per travisamento, manifesta illogicità, irragionevolezza o sproporzione evidente tra infrazione e sanzione.
- La tutela risarcitoria contro la pubblica amministrazione presuppone l’illegittimità dell’esercizio della funzione e la tempestiva allegazione e prova di ingiustizia del danno, nesso causale ed elemento soggettivo; in assenza di un atto illegittimo non sussiste il presupposto della responsabilità.
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