Cassazione Penale, Sentenza n. 14024/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugnava la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata che aveva dichiarato non doversi procedere per estinzione per prescrizione nei confronti di Fiorillo per il reato di invasione di edifici (art. 633 c.p. e art. 639-bis c.p.), ritenendo il Tribunale che si trattasse di reato istantaneo a effetti permanenti e che non fosse stata accertata la collocazione temporale dell'atto di invasione; il Procuratore deduceva invece che il delitto di invasione/occupazione è reato permanente quando l'occupazione si protrae nel tempo e che quindi il termine di prescrizione decorre dal momento in cui cessa l'occupazione (allontanamento dell'occupante), non dal momento dell'accesso iniziale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando il consolidato orientamento secondo cui l'invasione di edifici ex art. 633 c.p. assume natura permanente se l'occupazione si protrae nel tempo e la lesione del bene giuridico si realizza tramite la perdurante condotta dell'occupante; pertanto il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui cessa l'occupazione. Nel caso di specie, al 7 marzo 2022 l'occupazione risultava ancora in atto, sicché il termine di prescrizione (sei anni) non era spirato. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 633 cod. pen.
Il delitto di invasione di terreni o edifici può avere natura permanente quando l'occupazione si protrae nel tempo; in tal caso la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui l'occupazione cessa (allontanamento dell'occupante) e non dal solo accesso iniziale.
art. 639-bis cod. pen.
Richiamato nell'imputazione ma non oggetto di specifica interpretazione autonoma nella motivazione della Corte; la decisione si concentra principalmente sull'interpretazione dell'art. 633 c.p.
art. 569 cod. proc. pen.
Norma che consente il ricorso immediato per cassazione da parte del Pubblico Ministero: è il titolo giuridico del gravame proposto dal Procuratore della Repubblica.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 46692 del 02/10/2019 (Tomasello, Rv. 277929 - 01)
Alla categoria dei delitti permanenti va, infatti, ricondotta l'ipotesi dell'occupazione abusiva, ex art. 633 cod. pen., in cui la condotta illecita perdura durante l'illecita permanenza all'interno del bene immobile altrui. In tema di invasione di terreni o edifici assume, infatti, rilievo non solo la condotta iniziale di invasione, ma anche la successiva condotta di occupazione protratta nel tempo. ... La conseguente "occupazione" deve ritenersi, pertanto, l'estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalità per la quale viene posta in essere l'arbitraria invasione. ... Se per l'invasione, infatti, è sufficiente l'accesso dall'esterno nell'altrui immobile, per l'occupazione è indispensabile la permanenza invito domino da parte di chi sia già nel possesso del bene o vi sia entrato. Nel caso in cui l'occupazione si protragga nel tempo il delitto assume pertanto natura necessariamente permanente in quanto è alla perdurante condotta del soggetto agente che si ricollega la lesione del bene giuridico, ... tale limitazione cessa soltanto con l'allontanamento del soggetto dall'edificio o con la sentenza di condanna.
La Corte di legittimità conferma che l'occupazione protratta determina la natura permanente del reato e stabilisce il dies a quo della prescrizione nel momento della cessazione dell'occupazione.
Massime di principio
- L'art. 633 c.p. (invasione di edifici/occupazione) va qualificato come reato permanente se l'occupazione perdura nel tempo; la prescrizione decorre dalla cessazione dell'occupazione (allontanamento dell'occupante).
- Se al momento dell'accertamento giudiziario l'occupazione è ancora in atto, non può ritenersi spirato il termine di prescrizione: il giudice deve verificare lo stato di fatto (se l'occupazione è cessata) per fissare il dies a quo della prescrizione.
- La distinzione tra reato istantaneo con effetti permanenti e reato permanente è cruciale per la decorrenza della prescrizione: per l'invasione/occupazione la giurisprudenza tende a riconoscere natura permanente quando sussiste perdurante occupazione materiale.
- Nelle situazioni analoghe è essenziale acquisire e documentare elementi probatori sulla durata dell'occupazione (data di accesso e, soprattutto, data di cessazione o allontanamento) prima di dichiarare estinto il reato per prescrizione.
- Il Pubblico Ministero può proporre ricorso immediato per cassazione (art. 569 c.p.p.) quando ritiene errata la qualificazione giuridica della fattispecie o la decorrenza della prescrizione adottata dal giudice di merito.
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