Sentenza del 19/12/2016 n. 3689 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IRAP - presupposto - autonoma organizzazione - contribuente - responsabile dell'organizzazione - è necessario - collaborazione - lavoro altrui - mansioni di segreteria od esecutive - non rilevano - potenziamento dell'attività - è necessario - applicabilità dell'imposta - consegue. Il presupposto impositivo dell'IRAP, cioè il requisito dell'autonoma organizzazione, ricorre quando il contribuente sia il responsabile di quest'ultima e non sia inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse, impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero mansioni esecutive.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha affermato che l'impiego di un solo collaboratore con mansioni professionali, e non soltanto esecutive o di segreteria, è sufficiente a integrare l'autonoma organizzazione e comporta l'applicabilità dell'IRAP. Non rileva invece, di regola, l'impiego di un collaboratore addetto esclusivamente a mansioni esecutive o di segreteria, purché non siano presenti ulteriori elementi organizzativi eccedenti il minimo indispensabile.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la sussistenza del presupposto dell'autonoma organizzazione necessario per l'applicazione dell'IRAP. Secondo il principio richiamato, tale requisito ricorre quando il contribuente sia responsabile dell'organizzazione, non sia inserito in strutture riferibili ad altrui responsabilità e interesse, utilizzi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui oltre la soglia rappresentata da un collaboratore con mansioni meramente esecutive o di segreteria. In particolare, anche un solo collaboratore può determinare l'assoggettamento all'IRAP se svolge mansioni professionali capaci di consolidare o potenziare l'attività del contribuente, apportando un contributo non meramente generico o mediato.
Norme richiamate
IRAP - presupposto dell'autonoma organizzazione
Il presupposto impositivo dell'IRAP ricorre quando il contribuente sia il responsabile dell'organizzazione e si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero mansioni esecutive.
L'IRAP è dovuta quando l'attività è organizzata dal contribuente mediante mezzi o lavoro altrui eccedenti il minimo indispensabile. Le sole mansioni di segreteria o esecutive non sono normalmente sufficienti, mentre un apporto professionale qualificato può integrare autonomamente il requisito.
Cassazione civile, sentenza n. 9451/2016
Il professionista, l'artista o l'imprenditore individuale che impieghi anche un solo collaboratore con mansioni professionali in grado di consolidare la sua attività sarà tenuto al versamento dell'IRAP.
La soglia rilevante non dipende esclusivamente dal numero dei collaboratori, ma dalla natura concreta delle loro mansioni e dal valore organizzativo e professionale dell'apporto fornito.
Massime di principio
- Per stabilire se un professionista o imprenditore individuale è soggetto all'IRAP occorre valutare concretamente l'organizzazione dell'attività, non solo il numero dei dipendenti o collaboratori.
- Un collaboratore addetto esclusivamente a segreteria o attività esecutive, se impiegato entro limiti non eccedenti il minimo necessario, normalmente non determina da solo l'autonoma organizzazione.
- Anche un solo collaboratore può rendere dovuta l'IRAP quando svolge mansioni professionali, tecniche o qualificanti che contribuiscono direttamente al consolidamento o al potenziamento dell'attività.
- La valutazione deve considerare anche i beni strumentali e l'eventuale inserimento del contribuente in una struttura organizzativa riferibile ad altri.
- In caso di contestazione, è determinante documentare le mansioni effettive del collaboratore e dimostrare se il suo apporto sia meramente esecutivo oppure professionalmente qualificato.
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