Sentenza n. 2473/2026 - Napoli, Sezione 6
avverso e per la declaratoria a) dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Pozzuoli e dalla Regione Campania sull'invito-diffida trasmesso a mezzo p.e.c. in data 3 ottobre 2025, con cui i ricorrenti hanno diffidato le predette Amministrazioni: 1. “ciascuna secondo le rispettive attribuzioni, ad annullare in autotutela, ex art. 21 nonies, il Permesso di Costruire n. 46/2023, rilasciato in favore del Sig. Raffaeleantonio Natale”; 2. e diffidato al contempo il Comune di Pozzuoli a “svolgere i dovuti accertamenti in ordine alla natura e consistenza delle opere sine titulo realizzate dal Sig. Natale e, all'esito, adottare le misure sanzionatorie repressive, ex artt. 31 e ss. Testo Unico Edilizia”, per la conseguente declaratoria b) dell'obbligo delle intimate Amministrazioni di concludere, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., il procedimento amministrativo avviato dal ricorrente; nonchè, ai sensi dell'art. 117, comma 3, C.P.A., per la nomina di un Commissario ad acta, che, in caso di perdurante inerzia comunale, in via sostitutiva provveda all'adozione degli atti e provvedimenti, nonchè al compimento delle attività materiali, occorrenti a dare piena, effettiva e concreta definizione del procedimento avviato con l'istanza del 3 ottobre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio serbato dal Comune di Pozzuoli e dalla Regione Campania sull’istanza-diffida volta all’annullamento in autotutela di un permesso di costruire e all’accertamento e repressione di opere edilizie asseritamente abusive o difformi dal titolo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni competenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, comproprietari di un immobile posto al piano terra di una villetta bifamiliare, confinante e sottostante rispetto all’appartamento del controinteressato e al relativo terrapieno pertinenziale, deducevano che il controinteressato avesse realizzato lavori edilizi consistenti, in parte non conformi al permesso di costruire n. 46/2023 e in parte eseguiti sulla base di rappresentazioni della realtà asseritamente false. Dopo un esposto e l’accesso agli atti, con istanza-diffida del 3 ottobre 2025 chiedevano al Comune e alla Regione, ciascuno per le proprie attribuzioni, l’annullamento d’ufficio del permesso di costruire ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241/1990 e dell’art. 39 d.P.R. 380/2001, nonché al Comune l’accertamento delle opere sine titulo e l’adozione delle misure repressive previste dagli artt. 31 e seguenti d.P.R. 380/2001. Deducevano quindi l’illegittimità del silenzio-inadempimento e chiedevano la declaratoria dell’obbligo di provvedere, con eventuale nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a. Il Comune sosteneva l’inesistenza dell’obbligo di provvedere sull’istanza di autotutela e rilevava che, quanto agli abusi, il controinteressato aveva presentato un’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001. La Regione deduceva la natura discrezionale e non coercibile del potere di annullamento regionale ex art. 39 d.P.R. 380/2001. Il controinteressato eccepiva il difetto di legittimazione e l’infondatezza del ricorso.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile, riconoscendo ai ricorrenti sia la legittimazione sia l’interesse ad agire. La vicinitas rispetto all’immobile interessato dai lavori attribuisce al proprietario confinante una posizione differenziata e qualificata rispetto alla collettività, legittimandolo a chiedere l’esercizio dei poteri di vigilanza edilizia e, in caso di inerzia, ad agire ai sensi dell’art. 31 c.p.a. Il Collegio ha inoltre rilevato che, anche secondo l’orientamento più rigoroso, era allegato uno specifico pregiudizio, con riferimento alla sicurezza strutturale del compendio ubicato in zona sismica. Nel merito, tuttavia, il ricorso è stato respinto. Quanto alla richiesta di annullamento in autotutela del permesso di costruire, il giudice ha affermato che l’amministrazione non ha un obbligo giuridico di provvedere sulle istanze di riesame di propri precedenti atti, poiché l’autotutela è officiosa e ampiamente discrezionale, soprattutto nell’an. Il privato può presentare esposti o segnalazioni, ma non trasformare l’istanza di autotutela in un rimedio coercibile contro l’inerzia amministrativa. La natura eventualmente grave del vizio dedotto, comprese false rappresentazioni della realtà o degli elaborati progettuali, non modifica la natura discrezionale del potere né fa sorgere un obbligo di provvedere; tali contestazioni possono essere fatte valere mediante l’impugnazione diretta del titolo edilizio, che i ricorrenti avevano infatti già proposto in un distinto giudizio. La medesima conclusione vale per il potere regionale speciale di annullamento del permesso di costruire ex art. 39 d.P.R. 380/2001, anch’esso qualificato come forma di autotutela non coercibile e non utilizzabile per eludere il termine decadenziale di impugnazione del titolo. Quanto alla richiesta di accertamento e repressione delle opere asseritamente difformi, il TAR ha ritenuto che la pendenza dell’istanza di accertamento di conformità presentata dal controinteressato l’11 novembre 2025 impedisse al Comune di definire in senso repressivo la vicenda prima della conclusione del procedimento di sanatoria. La valutazione sull’insanabilità delle opere costituisce infatti l’oggetto del procedimento ex art. 36 d.P.R. 380/2001 e deve essere compiuta anzitutto in quella sede. Non sussistendo obblighi di provvedere rimasti inadempiuti, il ricorso è stato respinto. Le spese sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
Consente al proprietario confinante, titolare di una posizione differenziata e qualificata rispetto alla collettività, di agire contro il silenzio dell’amministrazione sull’istanza relativa all’esercizio dei poteri di vigilanza edilizia.
art. 117 c.p.a.
Disciplina l’azione avverso il silenzio e consente, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta; nel caso concreto non ne ricorrevano i presupposti perché non esisteva un obbligo di provvedere.
art. 21-nonies l. 241/1990
L’annullamento d’ufficio è configurato come potere officioso e discrezionale, non come attività doverosa su istanza del privato; l’istanza di autotutela non determina quindi un obbligo giuridico di provvedere.
art. 39 d.P.R. 380/2001
Il potere regionale di annullamento del permesso di costruire è una speciale forma di autotutela, non coercibile dal privato e non idonea a superare la mancata tempestiva impugnazione del titolo edilizio.
artt. 31 e seguenti d.P.R. 380/2001
Prevedono i poteri comunali di vigilanza e repressione degli abusi edilizi; il loro esercizio deve essere coordinato con la pendenza di un procedimento di accertamento di conformità.
art. 36 d.P.R. 380/2001
La pendenza dell’istanza di accertamento di conformità impone di definire anzitutto il procedimento sulla sanabilità delle opere, prima di adottare una determinazione repressiva fondata sulla loro asserita insanabilità.
Massime di principio
- Il proprietario di un immobile confinante con quello interessato da presunti abusi edilizi è legittimato ad agire contro il silenzio dell’amministrazione sull’istanza di esercizio dei poteri di vigilanza e repressione, in ragione della vicinitas; secondo l’orientamento più rigoroso, deve altresì allegare uno specifico pregiudizio derivante dall’intervento edilizio.
- L’istanza del privato volta all’annullamento d’ufficio di un precedente titolo edilizio non fa sorgere, di regola, un obbligo dell’amministrazione di provvedere espressamente, poiché il potere di autotutela è officioso e discrezionale, soprattutto quanto alla sua attivazione.
- La deduzione di false rappresentazioni o di altri vizi potenzialmente incidenti sulla legittimità del titolo edilizio non trasforma il potere di annullamento d’ufficio in un’attività doverosa e non consente di utilizzare l’azione avverso il silenzio come rimedio alternativo all’impugnazione diretta del titolo entro il termine decadenziale.
- Il potere regionale speciale di annullamento del permesso di costruire previsto dall’art. 39 d.P.R. 380/2001 costituisce una forma di autotutela non coercibile dal privato; un’istanza fondata su tale disposizione non determina quindi un obbligo regionale di provvedere.
- Quando, in relazione a opere asseritamente abusive o difformi dal titolo, è pendente un’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 380/2001, la valutazione sulla sanabilità delle opere deve essere compiuta anzitutto in quel procedimento e l’amministrazione non è tenuta a definire contestualmente la richiesta repressiva sulla base della pretesa insanabilità.
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