Sentenza n. 212/2026 - Firenze, Sezione 3
per l’accertamento: della legittimità ab origine delle opere oggetto della domanda di condono ai sensi dell’art. 31 della legge n. 1150/1942 e la conseguente declaratoria di carenza d’interesse alla domanda di condono edilizio; nonché per l’annullamento: del provvedimento di diniego di condono edilizio del Comune di Firenze n° 2148/2021 del 29.09.2021, notificato il 04.10.2021, per quanto di residuo interesse; nonché di ogni atto connesso, presupposto o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego parziale di condono edilizio con ordine di rimessione in pristino per opere realizzate nella fascia di rispetto cimiteriale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto, in via principale, l'accertamento della legittimità ab origine delle opere oggetto della domanda di condono e, per quanto ancora d'interesse, l'annullamento del diniego comunale. La domanda di condono riguardava diversi ampliamenti e trasformazioni di un fabbricato sito in area soggetta a vincolo cimiteriale: realizzazione di ripostigli, terrazzino, bagno, ulteriori locali, aumento della superficie utile abitabile e trasformazione di ripostigli in locali abitabili. Il Comune aveva ritenuto tali opere incompatibili con il vincolo assoluto di inedificabilità derivante dall'art. 338 del r.d. n. 1265/1934, ammettendo soltanto la sanatoria relativa alla chiusura di una finestra e alla modifica di alcune porte. I ricorrenti hanno dedotto la violazione degli artt. 31 e 41-quinquies della legge n. 1150/1942 e dell'art. 338 del r.d. n. 1265/1934, nonché del principio tempus regit actum, sostenendo che la baracca originaria era stata edificata all'inizio del Novecento, anteriormente al vincolo e all'esterno del centro abitato, e che quindi le opere non necessitavano di titolo edilizio o comunque non erano precluse dal vincolo. Sono stati inoltre dedotti difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà e disparità di trattamento, in ragione dell'esistenza di altri edifici realizzati nella medesima area. In via istruttoria è stata chiesta una verificazione sulla data di realizzazione delle opere, sulla loro collocazione rispetto al centro abitato e sulla distanza dal cimitero.
La decisione
Il TAR ha rigettato le istanze di verificazione ritenendo la causa matura per la decisione e ha respinto integralmente il ricorso. Il giudice ha precisato che la valutazione di legittimità non doveva riguardare la consistenza originaria della baracca e del fabbricato principale, ma le successive opere di trasformazione e ampliamento oggetto della domanda di condono. Il vincolo cimiteriale è assoluto e si applica non soltanto alle nuove costruzioni autonome, ma a ogni opera o intervento incompatibile con il vincolo, compresi gli ampliamenti e gli interventi sui fabbricati preesistenti. Le opere, ultimate in parte nel 1964 e nel 1966 e in parte nel 1982, erano state realizzate dopo l'entrata in vigore della disciplina che imponeva il vincolo e avevano prodotto, considerate unitariamente, l'ampliamento della superficie abitabile e la trasformazione della baracca in locali residenziali. Non era quindi rilevante la preesistenza della baracca rispetto al vincolo, né la dichiarazione sostitutiva volta a dimostrarla. Il Collegio ha inoltre escluso l'applicabilità della deroga del 10 per cento prevista dall'art. 338, comma 7, del r.d. n. 1265/1934, trattandosi di interventi plano-volumetrici complessivamente superiori al limite e tali da modificare integralmente il manufatto, con aumento della superficie abitabile; la norma derogatoria è di stretta interpretazione e non consente trasformazioni integrali o nuovo consumo di suolo. È stata altresì respinta la censura di disparità di trattamento, poiché i ricorrenti non avevano provato l'identità delle situazioni raffrontate e la presenza di altri manufatti eventualmente incompatibili non può legittimare opere realizzate in violazione di un vincolo assoluto. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento di 3.000 euro di spese di lite, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 31 l. 1150/1942
Il giudice ha escluso che la disciplina relativa all'edificazione fuori dal centro abitato e alla preesistenza dei manufatti originari potesse rendere legittime le successive opere di ampliamento realizzate senza titolo.
art. 41-quinquies l. 1150/1942
Richiamato dai ricorrenti quale parametro di legittimità, non è stato ritenuto idoneo a superare la preclusione derivante dal vincolo cimiteriale.
art. 338 r.d. 1265/1934
Il vincolo cimiteriale è stato ritenuto assoluto e riferibile a ogni costruzione o intervento incompatibile, inclusi ampliamenti e trasformazioni di fabbricati preesistenti.
art. 338, comma 7, r.d. 1265/1934
La deroga al vincolo, in quanto eccezionale, è di stretta interpretazione e non consente interventi di consistenza superiore al limite del 10 per cento né trasformazioni integrali o aumento sostanziale della superficie abitabile.
art. 33 l. 47/1985
La domanda di condono è stata ritenuta preclusa dalla presenza del vincolo cimiteriale assoluto sull'area interessata dalle opere.
art. 31 l. 47/1985
Costituisce la base normativa della domanda di condono presentata dagli interessati, respinta per incompatibilità delle opere con il vincolo cimiteriale.
art. 47 d.P.R. 445/2000
La dichiarazione sostitutiva sulla preesistenza della baracca è stata ritenuta irrilevante, poiché non dimostrava la legittimità delle successive opere di ampliamento.
art. 73 c.p.a.
Richiamato in relazione al deposito delle memorie difensive e di replica.
Massime di principio
- Il vincolo cimiteriale previsto dall'art. 338 del r.d. n. 1265/1934 ha carattere assoluto e preclude non solo la realizzazione di nuove costruzioni, ma anche qualsiasi ampliamento o trasformazione incompatibile di manufatti preesistenti, inclusi fabbricati sparsi e opere pertinenziali.
- La preesistenza del manufatto originario rispetto all'imposizione del vincolo cimiteriale non rende legittimi gli interventi successivamente eseguiti sul medesimo manufatto; la compatibilità con il vincolo deve essere verificata con riferimento alle opere di ampliamento e trasformazione oggetto della sanatoria.
- Ai fini della valutazione dell'impatto edilizio e della compatibilità con un vincolo di inedificabilità, una pluralità di opere realizzate anche in tempi diversi deve essere esaminata complessivamente quando le opere appartengono allo stesso complesso immobiliare e sono funzionalmente dirette a un unico risultato di ampliamento o trasformazione; non è consentita una valutazione atomistica dei singoli interventi.
- La deroga al vincolo cimiteriale prevista dall'art. 338, comma 7, del r.d. n. 1265/1934 è norma eccezionale e di stretta interpretazione: essa non legittima interventi che comportino nuovo consumo di suolo, trasformazioni integrali del manufatto o ampliamenti plano-volumetrici superiori al limite normativo.
- La disparità di trattamento in materia edilizia è configurabile solo a fronte di situazioni concretamente e perfettamente identiche, che devono essere specificamente allegate e provate; l'eventuale esistenza di altri manufatti abusivi o incompatibili con il vincolo non legittima, per effetto dell'uguaglianza, ulteriori interventi contra legem.
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