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Sentenza

Sentenza del 27/01/2022 n. 379 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Parametri o studi di settore - Presunzione semplice - Contraddittorio - Oggetto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Si discuteva della rilevanza e degli effetti dei parametri o studi di settore (art. 3, commi 181-187, L. 549/1995) come base per l'accertamento tributario. I parametri sono il prodotto di estrapolazioni statistiche su rilevazioni di settore: quando i valori desunti eccedono il reddito dichiarato, costituiscono una presunzione semplice che legittima l'avvio dell'accertamento analitico-induttivo (art. 39, comma 1, lett. d), DPR 600/1973). Il contestato riguardava l'utilizzo dei parametri senza contraddittorio e la ripartizione degli oneri probatori tra contribuente e Ufficio.

La decisione

La sentenza ha affermato che i parametri/studi di settore costituiscono una presunzione semplice e non òsservano a produrre automaticamente un reddito maggiore. L'accertamento analitico-induttivo basato su parametri deve essere svolto in contraddittorio con il contribuente; spetta al contribuente, nella fase amministrativa e soprattutto in quella contenziosa, allegare e provare (senza limitazioni di mezzi) le circostanze di fatto che giustifichino un reddito inferiore rispetto allo standard parametrico; all'ente impositore incombe invece l'onere di dimostrare l'applicabilità del modello parametrico al caso concreto. Di conseguenza l'accertamento effettuato senza rispettare questi principi è illegittimo e la pronuncia ha dato ragione al ricorrente, con annullamento/riqualificazione dell'atto impositivo contestato.

Norme richiamate

  • legge 28 dicembre 1995, n. 549

    I commi definiscono i parametri/studi di settore come risultante statistica di dati settoriali su campioni di contribuenti; tali parametri forniscono una presunzione semplice rispetto al reddito dichiarato, utilizzabile dall'Ufficio come base per l'accertamento analitico-induttivo ma non come prova definitiva senza contraddittorio e verifica di applicabilità.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    art. 39, comma 1, lett. d)

    Consente all'Amministrazione finanziaria di procedere ad accertamenti analitico-induttivi quando emergono incongruenze tra elementi accertati e dichiarati; la sentenza specifica che l'uso dei parametri quale presunzione per attivare tale accertamento è legittimo ma subordinato al rispetto del contraddittorio e alla prova dell'applicabilità del parametro al singolo caso.

Massime di principio

  • I parametri/studi di settore costituiscono presunzioni semplici: possono giustificare l'avvio dell'accertamento, ma non determinano automaticamente l'imposizione senza contraddittorio e verifica.
  • L'accertamento analitico-induttivo fondato sui parametri deve essere svolto in contraddittorio con il contribuente; la mancata convocazione/contraddittorio può rendere illegittimo l'atto.
  • Ripartizione degli oneri probatori: all'Amministrazione spetta dimostrare che lo standard parametrico è applicabile al caso concreto; al contribuente spetta allegare e provare, anche con ogni mezzo probatorio, le circostanze che giustificano un reddito inferiore rispetto allo standard.
  • I parametri hanno valore di presunzione semplice: il contribuente può superarla con qualsiasi mezzo di prova e non è limitato a specifiche tipologie di prova.
  • In pratica, un accertamento basato solo sul dato parametrico, senza verifiche circostanziali e senza permettere al contribuente di produrre prova contraria, è esposto a declaratoria di illegittimità in sede giurisdizionale.

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