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Ordinanza

Ordinanza n. 174/2026 - Catania, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600696

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza contingibile e urgente del Sindaco di Ispica recante proroga tecnica del servizio di igiene urbana dal 1° maggio al 14 giugno 2026, nonché gli atti di aggiudicazione del servizio in favore di un raggruppamento temporaneo di imprese

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani in favore di un raggruppamento temporaneo con mandataria Agesp S.p.A., contestando anche la valutazione di non anomalia dell’offerta e le operazioni di ammissione, valutazione e attribuzione dei punteggi. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale chiedendo l’esclusione della ricorrente dalla gara. Con motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato l’ordinanza sindacale di proroga tecnica del servizio, chiedendone la sospensione cautelare e prospettando, tra l’altro, che la proroga fosse strumentale a consentire all’aggiudicataria un periodo supplementare di preparazione all’esecuzione del contratto, non previsto dalla lex specialis, nonché il rischio di sanzioni penali e ulteriori conseguenze pregiudizievoli.

La decisione

Il TAR ha respinto la nuova istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti, senza definire il merito del ricorso principale, del ricorso incidentale o delle ulteriori censure sull’aggiudicazione. Ha rilevato che la proroga produceva l’effetto di mantenere la ricorrente quale gestore uscente, aveva durata temporalmente circoscritta e non determinava, per quanto sommariamente valutabile, un pericolo concreto e attuale. Il paventato rischio di sanzioni penali e altre conseguenze afflittive è stato ritenuto generico, ipotetico e congetturale, oltre che dipendente dalla condotta della stessa ricorrente. Anche l’assunto secondo cui la proroga sarebbe stata funzionale a concedere all’aggiudicataria un termine ulteriore di preparazione non ha trovato immediato riscontro negli atti; il compendio istruttorio appariva piuttosto indicare un’inefficiente collaborazione del gestore uscente al subentro dell’aggiudicataria. Nel bilanciamento degli interessi, è stato ritenuto prevalente l’interesse dell’amministrazione alla continuità di un servizio essenziale per l’igiene e la salute umana. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 1.000 euro, oltre accessori, per ciascuna parte resistente costituita. L’udienza pubblica di merito è stata differita al 9 luglio 2026.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l’art. 55 cod. proc. amm.

    La domanda cautelare è stata valutata alla luce dei presupposti propri della tutela cautelare nel processo amministrativo.

  • art. 122 c.p.a.

    subentro, ex art. 122 cpa, nel contratto

    La ricorrente aveva chiesto, in caso di accoglimento, la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro; tali domande non sono state esaminate nel merito in questa fase cautelare.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il pericolo di sanzioni penali o di altre conseguenze afflittive deve essere allegato in termini concreti e attuali; una prospettazione generica, ipotetica o congetturale non integra un adeguato periculum in mora, soprattutto quando il pregiudizio dipenda dalla condotta della stessa parte istante.
  • La proroga temporalmente circoscritta della gestione di un servizio essenziale può giustificare il rigetto della tutela cautelare quando l’interesse dell’amministrazione alla continuità del servizio, connesso all’igiene e alla salute umana, prevalga sugli interessi dedotti dal ricorrente.
  • L’esistenza di un periculum cautelare non può essere desunta automaticamente dall’affermazione che una proroga tecnica favorisca l’aggiudicatario; occorre un immediato riscontro nel compendio istruttorio della concreta strumentalità e illegittimità della misura.
  • Nel bilanciamento cautelare rileva anche la condotta delle parti nell’attuazione del subentro: elementi che evidenzino un’inefficiente collaborazione del gestore uscente possono indebolire la prospettazione del pregiudizio derivante dalla proroga tecnica.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoGestione dei rifiuti urbaniTutela cautelare
RamiContratti pubbliciServizi pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieAnomalia dell'offerta
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoConcorrenza ed evidenza pubblica

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