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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-384/24

Sentenza della Corte (Decima Sezione) dell' 11 settembre 2025. — Russisch-Kirgizisch Ontwikkelingsfonds contro Belgische Staat. — Rinvio pregiudiziale – Politica estera e di sicurezza comune – Regolamento (UE) n. 269/2014 – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Articolo 2 – Congelamento di fondi e di risorse economiche – Deroghe – Articolo 4, paragrafo 1, lettere a, b) e d) – Svincolo di taluni fondi per spese specifiche – Pagamento di un diritto per l’iscrizione a ruolo e di un contributo forfettario ai fini della proposizione di un ricorso di annullamento avverso una decisione che attua tale regolamento – Inclusione. — Causa C-384/24

Giurisprudenza europea62024CJ0384

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che il congelamento dei fondi non può impedire in concreto l’accesso al giudice di un soggetto sanzionato. Quando il diritto nazionale impone un contributo obbligatorio per introdurre un ricorso contro un atto attuativo del regolamento n. 269/2014, il pagamento può essere autorizzato come svincolo di fondi ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento. La Corte ha invece escluso che si tratti di spese per servizi legali ai sensi della lettera b).

Misure restrittive UE e accesso alla giustizia: lo svincolo di fondi congelati può coprire il pagamento di diritti di ruolo e contributi forfettari dovuti per proporre ricorso avverso una misura nazionale attuativa del regolamento n. 269/2014.

La questione giuridica

Se, nell’ambito del regolamento (UE) n. 269/2014 sul congelamento di fondi, le autorità nazionali possano autorizzare lo svincolo di fondi congelati per pagare un diritto di iscrizione a ruolo e un contributo forfettario imposti dal diritto belga per proporre un ricorso di annullamento contro un atto nazionale che attua il regolamento; in particolare se tali somme rientrino nelle deroghe per "spese sostenute per la prestazione di servizi legali", per "spese straordinarie" o per "imposte" necessarie a soddisfare esigenze di base, alla luce dell’articolo 47 della Carta e dell’articolo 19, paragrafo 1, TUE.

Principio di diritto

L’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 269/2014, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che consente lo svincolo o la messa a disposizione di fondi congelati per pagare un diritto di iscrizione a ruolo e un contributo forfettario dovuti, secondo il diritto nazionale, per proporre un ricorso giurisdizionale contro una misura nazionale di attuazione del regolamento; tali somme vanno considerate "imposte" necessarie a soddisfare le esigenze di base del soggetto sanzionato. La Corte esclude invece che il pagamento di tali importi rientri nell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), relativo ai servizi legali, e non è necessario interpretare la lettera d).

Norme richiamate

  • Regolamento (UE) n. 269/2014
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1985
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 19, paragrafo 1, TUE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 57 TFUE
  • Articolo 2 del regolamento (UE) n. 269/2014
  • Articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e d), del regolamento (UE) n. 269/2014
  • Articolo 9 del regolamento (UE) n. 269/2014

Misure restrittive UE e pagamento dei diritti di ruolo con fondi congelati

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Raad van State (Belgio) in materia di misure restrittive adottate nei confronti della situazione in Ucraina. Il problema nasce dal rifiuto di autorizzare il trasferimento di fondi congelati di un’entità inserita nell’allegato I del regolamento n. 269/2014, fondi che il ricorrente intendeva utilizzare anche per pagare gli importi dovuti per proporre un ricorso giurisdizionale avverso la decisione nazionale di diniego dello svincolo.

Fatti e procedimento principale

Il Russisch-Kirgizisch Ontwikkelingsfonds aveva chiesto che la Euroclear Bank fosse autorizzata a trasferire fondi su un proprio conto o, in alternativa, a svincolare contanti e titoli fino a concorrenza dell’importo richiesto. L’amministrazione belga aveva respinto l’istanza ritenendo che l’entità fosse controllata, in fatto, da persone legate a soggetti sottoposti a congelamento di fondi. Il Fondo ha quindi impugnato tale decisione dinanzi al Consiglio di Stato belga, ma ha versato il diritto di iscrizione a ruolo e il contributo forfettario solo dopo la scadenza del termine previsto dal diritto nazionale.

Normativa rilevante

La Corte richiama soprattutto:

  • l’articolo 2 del regolamento (UE) n. 269/2014, che prevede il congelamento dei fondi;
  • l’articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e d), che consente deroghe allo svincolo o alla messa a disposizione di fondi congelati;
  • l’articolo 47 della Carta, sul diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale;
  • l’articolo 19, paragrafo 1, TUE, relativo alla tutela giurisdizionale effettiva;
  • l’articolo 57 TFUE, evocato dal ricorrente per contestare la nozione di servizi legali;
  • il divieto di elusione di cui all’articolo 9 del regolamento, ritenuto però non decisivo ai fini del quesito.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se il diritto di iscrizione a ruolo e il contributo forfettario dovessero essere considerati:

  • spese connesse alla prestazione di servizi legali, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b);
  • oppure spese straordinarie, ai sensi della lettera d);
  • oppure, come sostenuto dalla Corte, imposte rientranti nella lettera a), in quanto necessarie per soddisfare esigenze di base.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che la lettera b) dell’articolo 4, paragrafo 1, mira a facilitare l’accesso a servizi giuridici per la difesa degli interessi dei soggetti colpiti dal congelamento. Letta alla luce dell’articolo 47 della Carta, essa può coprire le spese necessarie a farsi rappresentare in giudizio, ma non i diritti di ruolo o contributi dovuti semplicemente perché viene proposto un ricorso.

La Corte distingue quindi tra:

  • costi legati alla rappresentanza legale;
  • oneri processuali imposti dall’ordinamento nazionale per l’introduzione del giudizio.

Tali importi non sono qualificabili come spese per servizi legali. Al contrario, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), menziona espressamente il pagamento delle imposte tra le esigenze di base. In assenza di ulteriori precisazioni, la nozione di imposte comprende ogni contributo obbligatorio al finanziamento delle spese pubbliche. Inoltre, le esigenze di base vanno lette in coerenza con il considerando 6 del regolamento e con l’articolo 47 della Carta, in modo da non compromettere l’accesso effettivo al giudice.

Rapporto con il gratuito patrocinio

La Corte chiarisce anche che la possibilità di gratuito patrocinio prevista dal diritto belga non esclude la tutela assicurata dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera a). Un soggetto i cui fondi sono congelati non può essere trattato come indigente per il solo fatto del congelamento: deve prima cercare lo svincolo dei fondi necessari, se ricorrono le condizioni previste dal regolamento.

Dispositivo

La Corte risponde che l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 269/2014, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che consente lo svincolo o la messa a disposizione di fondi congelati per pagare il diritto di iscrizione a ruolo e il contributo forfettario dovuti per introdurre un ricorso avverso una misura nazionale di attuazione del regolamento. La Corte non ritiene necessario esaminare la lettera d), poiché la soluzione discende già dalla lettera a).

Principio affermato

Il congelamento dei fondi non può privare il soggetto sanzionato della possibilità concreta di adire il giudice nazionale contro la misura attuativa: gli oneri processuali obbligatori che condizionano l’accesso al ricorso possono essere coperti mediante svincolo di fondi ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 269/2014.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalicongelamento di fondidiritto di accesso alla giustiziatutela giurisdizionale effettivaspese processuali

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