Cassazione Civile, Ordinanza n. 24365/2021 del 09/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cessionario del credito)
La controversia
La controversia origina da istanze di rimborso di IRAP versata per gli anni 2005-2007, presentate dal contribuente e inizialmente rigettate per silenzio-rifiuto dell’Ufficio. Dopo un primo giudizio e un precedente rinvio della Cassazione, la CTR della Puglia ha dichiarato cessata la materia del contendere e ha compensato le spese dell’intero giudizio. La cessionaria del credito litigioso ha impugnato tale ultima decisione per cassazione con due motivi: (1) violazione dell’art. 15, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 92, comma 2, c.p.c., per avere la CTR compensato le spese senza valide ragioni; (2) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la motivazione fosse generica e apparente, fondata su un richiamo non pertinente a una pronuncia delle Sezioni Unite sull’autonoma organizzazione ai fini IRAP. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso eccependo l’inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha respinto l’eccezione di inammissibilità formulata dall’Agenzia, ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi di ricorso e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Puglia in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, in caso di cessazione della materia del contendere, il giudice deve provvedere sulle spese e può compensarle solo con motivazione effettiva e corretta, in presenza di gravi ed eccezionali ragioni; nel caso concreto, il richiamo della CTR alla pronuncia delle Sezioni Unite sull’autonoma organizzazione IRAP è stato ritenuto inconferente e giuridicamente errato, quindi inidoneo a sorreggere la compensazione.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È invocato come parametro per denunciare la violazione di legge relativa alla regolazione delle spese e alla motivazione della compensazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È invocato per dedurre l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
art. 15, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario, la compensazione delle spese richiede gravi ed eccezionali ragioni espressamente indicate in motivazione; in assenza di soccombenza reciproca non è sufficiente un richiamo generico o inconferente.
art. 92, comma 2, c.p.c.
La compensazione delle spese deve essere sorretta da ragioni specifiche e legalmente apprezzabili; se la motivazione è illogica o erronea si configura violazione di legge.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la declaratoria di cessazione della materia del contendere non esonera il giudice dal provvedere sulle spese di lite.
- La compensazione totale o parziale delle spese richiede, in mancanza di soccombenza reciproca, l’esplicita indicazione di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere logicamente e giuridicamente pertinenti al caso concreto.
- Un richiamo motivazionale a precedenti giurisprudenziali inconferenti o interpretati in modo errato non è idoneo a giustificare la compensazione delle spese e integra un vizio denunciabile in cassazione.
- Nel giudizio di legittimità è ammissibile censurare la regolazione delle spese quando la motivazione sia apparente, generica o basata su presupposti giuridici erronei.
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