Cassazione Penale, Sentenza n. 2640/2024 del 22/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Bertolotti ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato le sue istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare. Il ricorrente, tramite difensore, deduceva violazione dell'art. 47 della L. 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario) e vizio di motivazione, lamentando che l'assenza di abitazione e di lavoro non potesse legittimare il diniego dell'affidamento in prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che le censure riguardassero valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità e che il Tribunale avesse motivato adeguatamente il diniego all'affidamento in prova non solo per l'assenza di casa e lavoro, ma soprattutto per la mancata acquisizione di un percorso riabilitativo e per una residua pericolosità sociale, avvalorata da una valutazione negativa dell'UEPE. Sul punto della detenzione domiciliare, la Corte ha confermato che la pena complessiva, così come rideterminata dal pubblico ministero a seguito di ulteriori condanne esecutive, supera i limiti di legge per la concessione della misura alternativa; resta al ricorrente il diritto a chiedere il riconoscimento della continuazione tra sentenze, ma ciò non comporta il rinvio dell'ordinanza impugnata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen.
Indica la natura e la gravità dei reati per i quali il condannato è stato imputato: rilevante ai fini della valutazione prognostica sulla idoneità all'affidamento in prova.
art. 47 L. 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)
Richiamato dal difensore come norma di riferimento per le misure alternative, ma la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia operato una corretta valutazione prognostica ai sensi dell'ordinamento penitenziario, motivando il diniego.
art. 81 cod. pen.
Norma sul cumulo delle pene: la Corte ricorda il diritto del ricorrente a richiederne il riconoscimento (continuazione) tra sentenze ai fini del computo della pena complessiva.
art. 671 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla facoltà di chiedere il riconoscimento della continuazione tra sentenze ai fini del cumulo delle pene; tale richiesta non sospende l'efficacia dell'ordinanza impugnata.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 44992 del 17.09.2018 (Rv. 273985)
«in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine al buon esito della prova, il giudice, pur non potendo prescindere dalla natura e gravità dei reati commessi, dai precedenti penali e dai procedimenti penali eventualmente pendenti, deve valutare anche la condotta successivamente serbata dal condannato... rilevano, a tal fine, l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l'adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna, l'attaccamento al contesto familiare e l'eventuale buona prospettiva di rieducazione/socializzazione»
La Corte applica questo principio per motivare che il Tribunale ha valutato correttamente gli elementi prognostici (condotta successiva, assenza di percorso riabilitativo, parere negativo UEPE) e può negare l'affidamento quando manchino elementi positivi che rendano probabile il buon esito della prova.
Massime di principio
- I ricorsi in Cassazione che chiedono la rivalutazione degli elementi di fatto e del giudizio prognostico del Tribunale di sorveglianza sono in genere inammissibili o infondati: la Corte di legittimità non sostituisce il giudizio di merito.
- Per ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale il giudice valuta complessivamente: natura e gravità del reato, precedenti, condotta successiva, presenza di un percorso riabilitativo, situazione abitativa e lavorativa, legami familiari e pareri dell'UEPE. L'assenza di casa, lavoro o famiglia, unita a un parere UEPE negativo e alla mancanza di segnali di riabilitazione, può giustificare il diniego.
- La detenzione domiciliare è subordinata ai limiti di pena previsti dalla legge: se la pena complessiva, anche successivamente rideterminata/ unificata, supera il limite, la misura alternativa non può essere concessa.
- La presentazione di ulteriori condanne esecutive impone al pubblico ministero la rideterminazione della pena complessiva; il ristretto può chiedere il riconoscimento della continuazione tra sentenze, ma tale istanza non sospende automaticamente le decisioni già adottate sul beneficio.
- Il giudice non è obbligato ad effettuare accertamenti supplementari sulla personalità del richiedente se, sulla base degli atti e delle relazioni (es. UEPE), ritiene già emersa l'inidoneità della misura richiesta.
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