Sentenza n. 472/2026 - Bari, Sezione 2
per l'annullamento previa adozione di misura cautelare 1) del Bando di Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria – a.a. 2024/2025 – pubblicato dall’Università degli Studi di Foggia in data 06.11.2024 e di ogni atto richiamato nel detto bando; 2) in particolare, dell’art. n. 4 del bando di concorso, laddove definendo i criteri per l’assegnazione dei posti prevede come condizione primaria quella di essere “studenti con iscrizione in corso provenienti dal medesimo corso di studi di Atenei italiani”; 3) della graduatoria relativa all’avviso per posti liberi su anni successivi al primo pubblicata dall’Università degli Studi di Foggia in data 18 dicembre 2024 e degli scorrimenti anche non conosciuti; 4) di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente e comunque meglio identificato e depositato in atti e da intendersi comunque espressamente richiamati nella presente epigrafe e ritualmente impugnati; per la conferma, nonché accertamento anche dell’interesse e diritto all’immatricolazione all’anno accademico che riterrà la S.V. Ecc.ma e nei modi e termini di cui al presente ricorso o comunque per il risarcimento del danno per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. 5 delle Amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bando per il trasferimento ad anni successivi al primo nei corsi di area medica, nella parte in cui riserva priorità agli studenti provenienti da atenei italiani, nonché graduatoria e successivi scorrimenti
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, iscritta al secondo anno di Medicina e Chirurgia presso un'università bulgara, aveva chiesto il trasferimento al secondo anno presso l'Università degli Studi di Foggia, ove erano indicati cinque posti disponibili. Il bando prevedeva che la graduatoria fosse determinata sulla base del maggior numero di CFU conseguiti, ma stabiliva altresì che i posti fossero assegnati prioritariamente agli studenti in corso provenienti dal medesimo corso di studi di atenei italiani e, solo subordinatamente, agli studenti provenienti da atenei stranieri. La ricorrente, collocata nella graduatoria degli studenti provenienti da atenei esteri con 58 CFU, sosteneva che tale criterio avesse consentito l'ammissione di candidati provenienti da atenei italiani, anche con un numero di CFU inferiore, e che fosse stato assegnato un sesto posto, oltre i cinque previsti. Deduceva: violazione dei principi di non discriminazione, par condicio, merito, buon andamento e imparzialità, nonché degli artt. 3, 33, 34, 41 e 97 Cost. ed eccesso di potere per travisamento dei fatti; violazione dei principi eurounitari di libera circolazione, in riferimento all'art. 3, par. 2, TUE e all'art. 21 TFUE; violazione degli artt. 34 e 97 Cost., dell'art. 46 d.P.R. 394/1999, del d.lgs. 286/1998 e della l. 264/1999, oltre a irragionevolezza, difetto di motivazione, contraddittorietà, manifesta ingiustizia e violazione dell'imparzialità. Sosteneva inoltre che il numero programmato riguardasse soltanto l'accesso al primo anno e che il riconoscimento degli esami già sostenuti dovesse comportare l'ammissione agli anni successivi.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che il bando configurasse legittimamente i trasferimenti agli anni successivi al primo entro il limite dei posti disponibili e che il principio meritocratico fosse adeguatamente salvaguardato mediante il criterio del maggior numero di CFU conseguiti presso l'ateneo di provenienza. La preferenza per gli studenti provenienti da atenei italiani è stata ritenuta giustificata dalla finalità di evitare una prassi migratoria elusiva del test nazionale di accesso, secondo il principio richiamato dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 1 del 2015, e riconducibile alla discrezionalità dell'università nella gestione dei posti compatibili con la propria capacità formativa. Il giudice ha escluso una violazione del principio di non discriminazione, osservando che il trattamento preferenziale aveva una plausibile giustificazione. Ha inoltre escluso la violazione della libera circolazione, poiché il bando non impediva agli studenti provenienti da atenei stranieri di partecipare alla procedura, ma li collocava in una graduatoria subordinata. Non è stata accolta neppure la tesi secondo cui il numero programmato riguarderebbe soltanto il primo anno, essendo stato ritenuto legittimo il limite dei posti disponibili anche per gli anni successivi. Spese processuali compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 3, par. 2, TUE
Il giudice esclude che il criterio di priorità per gli studenti provenienti da atenei italiani violi il principio eurounitario di libera circolazione, poiché il bando non impediva la partecipazione degli studenti provenienti da atenei stranieri.
art. 21 TFUE
Richiamato dalla ricorrente quale fondamento della libera circolazione; il giudice ne esclude la violazione in assenza di una clausola impeditiva della partecipazione degli studenti provenienti da atenei stranieri.
art. 46 d.P.R. 394/1999
Invocato dalla ricorrente, ma non oggetto di una specifica interpretazione favorevole nella decisione.
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza una specifica applicazione autonoma nella motivazione.
l. 2 agosto 1999, n. 264
Il giudice conferma la legittimità della limitazione dei trasferimenti agli anni successivi al primo entro i posti disponibili, anche nel sistema dei corsi a numero programmato.
art. 30, comma 2, c.p.a.
Richiamato nella domanda subordinata di condanna in forma specifica, non esaminata autonomamente in ragione del rigetto della domanda di annullamento.
sentenza Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, n. 1 del 28 gennaio 2015
“una generalizzata prassi migratoria (prima in uscita da parte degli studenti che non abbiano inteso sottoporsi o che non abbiano superato la prova nazionale di ammissione e poi in ingresso da parte degli stessi studenti che abbiano compiuto uno o più anni di studi all’estero) in qualche modo elusiva [...] è da escludersi sulla base dell’indefettibile limite dei posti disponibili per il trasferimento”
Il limite preventivo dei posti disponibili per i trasferimenti agli anni successivi al primo costituisce uno strumento legittimo per contrastare trasferimenti elusivi del sistema di accesso programmato, in rapporto alla concreta capacità formativa dell'università.
Massime di principio
- Nei corsi di laurea a numero programmato, i trasferimenti ad anni successivi al primo possono essere subordinati a un numero preventivamente determinato di posti disponibili, commisurato alla concreta capacità formativa dell'ateneo.
- La limitazione dei posti disponibili per i trasferimenti agli anni successivi al primo è legittima anche quando sia diretta a evitare una prassi migratoria elusiva del test nazionale di accesso, consistente nello svolgimento di uno o più anni di studio presso un ateneo straniero e nel successivo trasferimento in Italia.
- L'università può organizzare la procedura di trasferimento mediante criteri preferenziali per categorie di candidati, inclusa la priorità per gli studenti provenienti da atenei italiani, se tale differenziazione è plausibilmente giustificata dalla finalità di contrastare trasferimenti elusivi e non impedisce agli studenti provenienti da atenei stranieri di partecipare alla selezione.
- Il principio meritocratico nella selezione dei trasferimenti è rispettato quando il bando utilizza il numero dei crediti formativi universitari conseguiti quale criterio di graduazione, anche se tale criterio opera nell'ambito di categorie ordinate secondo una priorità previamente stabilita.
- La mera previsione di una graduatoria subordinata per gli studenti provenienti da atenei stranieri non integra, di per sé, una violazione della libera circolazione eurounitaria, qualora tali studenti non siano esclusi dalla partecipazione e la differenziazione trovi una plausibile giustificazione nella disciplina dei posti disponibili e nella capacità formativa dell'ateneo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 apr 2026Sentenza n. 835/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 16 apr 2026Sentenza n. 836/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 16 apr 2026Sentenza n. 838/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 apr 2026Sentenza n. 840/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 apr 2026Sentenza n. 841/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 16 apr 2026Sentenza n. 842/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →