Cassazione Penale, Ordinanza n. 11289/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per evasione. Dal testo emerge che i motivi erano diretti a riproporre censure già esaminate e disattese nei gradi di merito, contestando i profili relativi alla ricostruzione dei fatti, all'elemento soggettivo del reato e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto tali doglianze non consentite in sede di legittimità perché meramente riproduttive di questioni di merito già correttamente valutate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la sentenza impugnata aveva affrontato in modo giuridicamente corretto, puntuale e privo di manifeste incongruenze logiche le doglianze difensive relative all'evasione ascritta all'imputato, al relativo elemento soggettivo e al diniego delle attenuanti generiche. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni di merito già valutate e disattese dai giudici di merito, quando la motivazione della decisione impugnata sia giuridicamente corretta, coerente e priva di manifeste illogicità.
- Il controllo di legittimità non può trasformarsi in una nuova valutazione del compendio probatorio o della ricostruzione fattuale, salvo i casi di vizi riconducibili ai limiti del sindacato di cassazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, trovano applicazione le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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