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Sentenza

Sentenza n. 6679/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza alla sentenza n. 5202/2024, emessa in data 7 maggio 2024, dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Dott.ssa Maria Teresa Consiglio;

Giustizia amministrativa202508143

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'attivazione della Carta elettronica per gli anni scolastici 2018/19, 2020/21 e 2021/22

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ex art. 114, comma 3, c.p.a. lamentando la mancata esecuzione, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 e aveva condannato il Ministero ad attivarla in suo favore. La sentenza era stata notificata presso la sede reale dell'Amministrazione il 26 novembre 2024 con le formalità previste dal codice di procedura civile per valere quale titolo esecutivo. Il ricorso di ottemperanza è stato notificato e depositato il 15 luglio 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, conv. dalla l. 30/1997. La domanda riguardava esclusivamente l'attivazione della carta e non il pagamento delle spese liquidate nel giudizio ordinario. L'Amministrazione si è costituita senza contestare l'inesecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti le condizioni processuali dell'azione di ottemperanza: notificazione della sentenza presso la sede reale dell'Amministrazione e decorso del termine dilatorio di centoventi giorni prima della proposizione del ricorso. Nel merito, dato che non era controverso che la sentenza del giudice ordinario non fosse stata eseguita, ha ordinato al Ministero di attivare in favore della ricorrente la Carta elettronica spettante per l'importo riconosciuto, entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale persistente inottemperanza ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il direttore generale dell'Amministrazione competente per materia, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni per compiere gli atti necessari all'esecuzione. Il commissario non ha diritto a compenso, poiché l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il TAR ha invece escluso la penalità di mora, considerando la peculiarità della materia, le oscillazioni giurisprudenziali, le difficoltà di adempimento connesse a vincoli normativi e di bilancio e lo stato della finanza pubblica. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 800 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di conoscere dell'azione di ottemperanza e di adottare i provvedimenti necessari a dare esecuzione al giudicato, compresa la nomina del commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto del diritto accertato dal giudice ordinario.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, conv. dalla l. 30/1997

    Impone il decorso di un termine dilatorio di centoventi giorni tra la notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione presso la sede reale e la proposizione dell'azione esecutiva o di ottemperanza.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza nei confronti di un'amministrazione è procedibile quando la sentenza esecutiva sia stata notificata presso la sede reale dell'amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, conv. dalla l. 30/1997.
  • Quando l'amministrazione non abbia dato esecuzione a una sentenza del giudice ordinario che accerta un obbligo amministrativo puntuale, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'adempimento entro un termine perentorio.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuandolo nel dirigente dell'amministrazione competente per materia e consentendogli di delegare le attività necessarie all'esecuzione.
  • La penalità di mora può essere esclusa quando la peculiarità della materia, le oscillazioni giurisprudenziali e le difficoltà di adempimento derivanti da vincoli normativi e di bilancio rendano non appropriata la sua applicazione.
  • L'attività del commissario ad acta non comporta un compenso ulteriore quando sia svolta dal dirigente competente e rientri nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietà

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