Cassazione Penale, Sentenza n. 19584/2024 del 16/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Lecce che aveva confermato il rigetto della richiesta di revoca e/o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari. Il ricorrente deduce vizio di motivazione circa la sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio e del pericolo di reiterazione, in ragione dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. (conclusione delle indagini) e del tempo decorso dai fatti; sostiene altresì che le risultanze istruttorie sono costituite da documenti e intercettazioni non soggette ad alterazione e che la sua incensuratezza e l'effetto traumatico della misura rendono superata la necessità cautelare.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse motivato congruamente la conferma della misura, considerando la gravità dei reati (artt. 416, 318, 319, 321, 326, 615-ter, 48, 479 c.p.) e il ruolo dell'indagato come dirigente/organizzatore di un'associazione finalizzata a reati contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica e l'amministrazione della giustizia. È stato richiamato il principio per cui la formazione del giudicato cautelare, intervenuta dopo il riesame, preclude la riconsiderazione dei presupposti che giustificarono l'applicazione della misura; il mero decorso del tempo 'silente' antecedente l'applicazione non rileva, e il brevissimo intervallo (tre mesi) dall'applicazione non era idoneo a dimostrare l'attenuazione delle esigenze cautelari. Le censure difensive sono state ritenute generiche e prive di nuovi elementi sopravvenuti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di una somma di 3.000 euro ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
norma che disciplina la competenza del Tribunale nelle impugnazioni cautelari; qui usata per qualificare il rito e l'ambito della decisione impugnata
art. 415-bis cod. proc. pen.
avviso di conclusione delle indagini preliminari: il ricorrente invoca la chiusura delle indagini come elemento novativo; la Corte osserva però che la sola chiusura non elimina automaticamente il pericolo di inquinamento probatorio se non emergono fatti sopravvenuti significativi
artt. 416, 318, 319, 321, 326, 615-ter, 48, 479 cod. pen.
indicano i reati per i quali è stata applicata la misura; la gravità e la natura dei reati sono state considerate elementi decisivi per la sussistenza delle esigenze cautelari
art. 616 cod. proc. pen.
consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e al versamento di una somma quando il ricorso è inammissibile; applicata per liquidare la sanzione di 3.000 euro
Giurisprudenza citata (Sez. U n.11/1994; Sez. U n.14535/2006; Sez. 5 n.27710/2018; Sez. 2 n.12807/2020)
richiami giurisprudenziali sul principio per cui la formazione del giudicato cautelare preclude la rivalutazione dei presupposti che giustificarono l'applicazione della misura e su cosa costituisca elemento sopravvenuto rilevante per la revoca o sostituzione
Massime di principio
- La semplice chiusura delle indagini (avviso ex art. 415-bis) non determina automaticamente la cessazione del pericolo di inquinamento probatorio: occorrono fatti nuovi e sopravvenuti che rendano manifeste l'attenuazione o la cessazione delle esigenze cautelari
- La formazione del giudicato cautelare (conferma in sede di riesame e esaurimento dei mezzi di impugnazione) limita la possibilità di rimettere in discussione i presupposti originari della misura, salvo nuovi elementi concreti sopravvenuti
- Il tempo trascorso antecedente l'applicazione della misura ('tempo silente') ha scarso rilievo ai fini della revoca; rileva invece il tempo trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura e la presenza di elementi sopravvenuti in grado di mutare il giudizio sulle esigenze cautelari
- Per ottenere la revoca o la sostituzione della misura cautelare è necessario allegare e comprovare elementi specifici, concreti e nuovi (non meri richiami generici alla chiusura delle indagini o all'incensuratezza)
- La gravità dei reati e il ruolo dell'indagato (es. organizzatore o dirigente di associazione) pesano notevolmente nella valutazione del pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio
- Le sostituzioni successive della tipologia di misura (es. arresti domiciliari -> obbligo di dimora -> divieto di dimora) non annullano automaticamente l'interesse del ricorrente a ottenere pronunce sulla legittimità delle misure originarie, ma tali elementi possono essere irrilevanti se l'impugnazione riguarda specificamente un'ordinanza precedente
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