Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19584/2024 del 16/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Lecce che aveva confermato il rigetto della richiesta di revoca e/o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari. Il ricorrente deduce vizio di motivazione circa la sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio e del pericolo di reiterazione, in ragione dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. (conclusione delle indagini) e del tempo decorso dai fatti; sostiene altresì che le risultanze istruttorie sono costituite da documenti e intercettazioni non soggette ad alterazione e che la sua incensuratezza e l'effetto traumatico della misura rendono superata la necessità cautelare.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse motivato congruamente la conferma della misura, considerando la gravità dei reati (artt. 416, 318, 319, 321, 326, 615-ter, 48, 479 c.p.) e il ruolo dell'indagato come dirigente/organizzatore di un'associazione finalizzata a reati contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica e l'amministrazione della giustizia. È stato richiamato il principio per cui la formazione del giudicato cautelare, intervenuta dopo il riesame, preclude la riconsiderazione dei presupposti che giustificarono l'applicazione della misura; il mero decorso del tempo 'silente' antecedente l'applicazione non rileva, e il brevissimo intervallo (tre mesi) dall'applicazione non era idoneo a dimostrare l'attenuazione delle esigenze cautelari. Le censure difensive sono state ritenute generiche e prive di nuovi elementi sopravvenuti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di una somma di 3.000 euro ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    norma che disciplina la competenza del Tribunale nelle impugnazioni cautelari; qui usata per qualificare il rito e l'ambito della decisione impugnata

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    avviso di conclusione delle indagini preliminari: il ricorrente invoca la chiusura delle indagini come elemento novativo; la Corte osserva però che la sola chiusura non elimina automaticamente il pericolo di inquinamento probatorio se non emergono fatti sopravvenuti significativi

  • artt. 416, 318, 319, 321, 326, 615-ter, 48, 479 cod. pen.

    indicano i reati per i quali è stata applicata la misura; la gravità e la natura dei reati sono state considerate elementi decisivi per la sussistenza delle esigenze cautelari

  • art. 616 cod. proc. pen.

    consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e al versamento di una somma quando il ricorso è inammissibile; applicata per liquidare la sanzione di 3.000 euro

  • Giurisprudenza citata (Sez. U n.11/1994; Sez. U n.14535/2006; Sez. 5 n.27710/2018; Sez. 2 n.12807/2020)

    richiami giurisprudenziali sul principio per cui la formazione del giudicato cautelare preclude la rivalutazione dei presupposti che giustificarono l'applicazione della misura e su cosa costituisca elemento sopravvenuto rilevante per la revoca o sostituzione

Massime di principio

  • La semplice chiusura delle indagini (avviso ex art. 415-bis) non determina automaticamente la cessazione del pericolo di inquinamento probatorio: occorrono fatti nuovi e sopravvenuti che rendano manifeste l'attenuazione o la cessazione delle esigenze cautelari
  • La formazione del giudicato cautelare (conferma in sede di riesame e esaurimento dei mezzi di impugnazione) limita la possibilità di rimettere in discussione i presupposti originari della misura, salvo nuovi elementi concreti sopravvenuti
  • Il tempo trascorso antecedente l'applicazione della misura ('tempo silente') ha scarso rilievo ai fini della revoca; rileva invece il tempo trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura e la presenza di elementi sopravvenuti in grado di mutare il giudizio sulle esigenze cautelari
  • Per ottenere la revoca o la sostituzione della misura cautelare è necessario allegare e comprovare elementi specifici, concreti e nuovi (non meri richiami generici alla chiusura delle indagini o all'incensuratezza)
  • La gravità dei reati e il ruolo dell'indagato (es. organizzatore o dirigente di associazione) pesano notevolmente nella valutazione del pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio
  • Le sostituzioni successive della tipologia di misura (es. arresti domiciliari -> obbligo di dimora -> divieto di dimora) non annullano automaticamente l'interesse del ricorrente a ottenere pronunce sulla legittimità delle misure originarie, ma tali elementi possono essere irrilevanti se l'impugnazione riguarda specificamente un'ordinanza precedente

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.