Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 5357/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 15595/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202507630

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. I, n. 15595/2025, che aveva respinto il ricorso contro la sanzione AGCM di € 20.000 per inottemperanza a un precedente provvedimento inibitorio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’AGCM aveva sanzionato l’impresa, ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del consumo, per non avere ottemperato a un precedente provvedimento che vietava l’applicazione ai consumatori di un sovrapprezzo per i pagamenti con carta di credito e imponeva la cessazione della pratica nonché la trasmissione di una relazione di ottemperanza. L’impresa aveva dedotto in primo grado e riproposto in appello, con il primo motivo, la violazione dell’art. 27, comma 12, del Codice del consumo, degli artt. 24 e 111 Cost. e dell’art. 1 c.p.a., sostenendo che la pendenza del giudizio contro il provvedimento originario e delle istanze cautelari legittimasse l’attesa dell’esito giudiziale e che il ritardo, protrattosi per un periodo limitato, non integrasse un’inottemperanza sanzionabile. Con il secondo motivo ha censurato la quantificazione della sanzione per violazione dell’art. 27, comma 13, del Codice del consumo e dell’art. 11 l. 689/1981, lamentando sproporzione, carenza di istruttoria e motivazione, anche in ragione dell’oscuramento dei dati economici nel provvedimento, nonché l’erronea considerazione del fatturato complessivo anziché dei ricavi depurati da costi e oneri finanziari.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto al primo motivo, ha affermato che i provvedimenti amministrativi, compresi quelli dell’AGCM, sono immediatamente esecutivi ai sensi dell’art. 21-quater, comma 1, l. 241/1990 e devono essere eseguiti entro il termine previsto. La mera proposizione del ricorso non sospende l’efficacia dell’atto: è necessaria un’espressa misura cautelare ai sensi degli artt. 55 e ss. c.p.a. Poiché il provvedimento originario non era mai stato sospeso, l’impresa aveva il dovere di conformarvisi, indipendentemente dalla sua impugnazione e dalla pendenza delle domande cautelari. La prosecuzione della pratica fino al 14 maggio 2024, oltre il termine del 3 marzo 2024 e anche oltre il successivo sollecito, integrava pertanto una consapevole e ingiustificata inottemperanza; la durata contenuta del ritardo non escludeva l’illecito. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha escluso il difetto di motivazione: l’indicazione dei dati economici mediante intervalli era giustificata dalla tutela della riservatezza commerciale e non comprometteva il diritto di difesa, poiché l’impresa conosceva i propri dati e poteva accedere successivamente al fascicolo dell’Autorità. Ai fini della dosimetria della sanzione, il fatturato rilevante comprende i ricavi complessivamente considerati, quale indice della dimensione economica dell’impresa e parametro idoneo a garantire l’effetto deterrente. La sanzione di € 20.000 è stata ritenuta congrua e proporzionata, collocandosi vicino al minimo della cornice edittale di € 10.000-10.000.000 e tenendo conto della consapevole inottemperanza. Le spese, pari a € 3.000 oltre accessori, sono state poste integralmente a carico dell’appellante.

Norme richiamate

  • art. 27, comma 12, d.lgs. 206/2005 (Codice del consumo)

    In caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti di cui ai commi 3, 8 e 10 ed in caso di mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi del comma 7, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro, anche tenuto conto delle condizioni economiche e patrimoniali del professionista

    La disposizione consente di sanzionare l’inottemperanza a un provvedimento inibitorio dell’AGCM; nel caso concreto la sanzione di € 20.000 è stata ritenuta congrua, essendo prossima al minimo edittale e proporzionata alla consapevole violazione.

  • art. 27, comma 13, d.lgs. 206/2005 (Codice del consumo)

    Richiamato quale base normativa della disciplina sanzionatoria e della relativa quantificazione.

  • art. 21-quater, comma 1, l. 241/1990

    I provvedimenti amministrativi sono immediatamente esecutivi, salvo diversa previsione; devono quindi essere eseguiti immediatamente o entro il termine stabilito dalla legge o dall’atto.

  • artt. 55 e ss. c.p.a.

    La proposizione del ricorso non sospende automaticamente l’efficacia del provvedimento amministrativo; la sospensione richiede un’espressa pronuncia cautelare del giudice amministrativo.

  • art. 11 l. 689/1981

    Richiamato dalla parte appellante in relazione ai criteri di quantificazione della sanzione, ma ritenuto non violato alla luce della congruità dell’importo e dei ricavi complessivi considerati.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Le spese di lite seguono la soccombenza e sono state poste integralmente a carico dell’appellante.

Massime di principio

  • La mera proposizione di un ricorso giurisdizionale contro un provvedimento amministrativo non ne sospende l’efficacia né l’esecutività; il destinatario resta tenuto a conformarsi all’atto fino all’adozione di un’espressa misura cautelare sospensiva.
  • L’inottemperanza a un provvedimento inibitorio dell’AGCM è sanzionabile anche quando la violazione si protragga per un periodo limitato, se il destinatario abbia avuto la possibilità di adempiere entro il termine assegnato e abbia consapevolmente omesso di farlo.
  • Nella pubblicazione di un provvedimento sanzionatorio, l’indicazione dei dati economici mediante intervalli o forchette è compatibile con il diritto di difesa quando sia finalizzata a proteggere informazioni commercialmente sensibili e l’operatore conosca i propri dati e possa accedere al fascicolo procedimentale.
  • Ai fini della quantificazione delle sanzioni dell’AGCM, il fatturato rilevante comprende i ricavi complessivamente considerati, poiché il fatturato esprime la dimensione economica dell’impresa e consente alla sanzione di svolgere una funzione deterrente.
  • Una sanzione per inottemperanza è proporzionata quando, tenuto conto della gravità e della consapevolezza della violazione, si colloca in prossimità del minimo della cornice edittale.

Come è indicizzato

MaterieSanzioni amministrative pecuniarieEfficacia ed esecuzione del provvedimentoAppello
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiEfficacia ed esecutorietàTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.