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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10147/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze non rispettassero il principio di autosufficienza e fossero formulate in modo sostanzialmente fattuale, senza confrontarsi in modo rituale con la motivazione dell'ordinanza impugnata. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il Tribunale di sorveglianza di Roma, ai sensi dell'art. 51-ter ord. pen., aveva revocato la detenzione domiciliare concessa alcuni mesi prima al condannato, valorizzando una denuncia presentata da un medico ospedaliero per una condotta ritenuta minacciosa e ingiuriosa tenuta dall'interessato presso l'ambulatorio in una certa data. Il giudice di sorveglianza aveva ritenuto che il comportamento fosse grave e tale da integrare violazione delle prescrizioni connesse alla misura alternativa, respingendo la spiegazione difensiva secondo cui si sarebbe trattato di una contestazione verbale legata a presunti casi di malasanità riguardanti un familiare. Nel ricorso per cassazione si deduceva carenza di motivazione sulla gravità del fatto, sostenendo che il tribunale non avrebbe considerato l'assenza di un'aggressione unilaterale, la natura di mera discussione animata e la brevità dell'episodio, elementi che sarebbero risultati da informative di polizia e carabinieri.

Norme richiamate

  • art. 51-ter ord. pen.

    La disposizione è richiamata quale base per la revoca della detenzione domiciliare in caso di violazione delle prescrizioni connesse alla misura alternativa.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro provvedimenti in materia di sorveglianza le censure devono essere autosufficienti e confrontarsi specificamente con la motivazione del provvedimento impugnato.
  • Le doglianze che si risolvono in una diversa lettura del fatto, senza evidenziare un vizio effettivo della motivazione o un errore di diritto, sono inammissibili in sede di legittimità.
  • La revoca della detenzione domiciliare può essere disposta quando il giudice di sorveglianza ritenga che il comportamento del condannato abbia violato in modo grave le prescrizioni della misura.
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende nei limiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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